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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25428/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione aveva attribuito a un compendio immobiliare una rendita diversa da quella proposta dalla società proprietaria tramite procedura DOCFA, mantenendo ferma la categoria catastale D/1. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto per difetto di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, dell'art. 3 della L. 241/1990, dell'art. 2 del d.l. 16/1993 e del d.m. 701/1994, sostenendo che, trattandosi di classamento conseguente a DOCFA e a stima diretta, la motivazione dell'avviso era sufficiente perché indicava i dati oggettivi e la classe attribuita e perché la divergenza dipendeva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi forniti dalla contribuente, non da un loro disconoscimento o mutamento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso per difetto di motivazione, affermando che, nel caso di rettifica catastale fondata su DOCFA e su diversa valutazione tecnica della planimetria e degli elaborati prodotti dal contribuente, l'atto era adeguatamente motivato anche mediante il richiamo alla descrizione dell'unità immobiliare e alle misurazioni dirette sugli elaborati grafici. La causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per l'esame delle ulteriori questioni controverse e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    obbligo di motivazione dell'avviso di classamento

    L'obbligo motivazionale è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando la divergenza rispetto alla proposta DOCFA dipende da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto; richiede invece una motivazione più approfondita se l'Ufficio disattende gli elementi fattuali indicati dal contribuente.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato come parametro generale di motivazione dell'atto amministrativo, in coordinamento con la disciplina speciale del classamento catastale.

  • art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16

    Costituisce la base normativa della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale a seguito di stima diretta dell'Ufficio.

  • d.m. 19 aprile 1994, n. 701

    Disciplina la procedura DOCFA richiamata per la dichiarazione e la proposta di rendita catastale.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso è sufficiente se l'Ufficio si limita a indicare i dati oggettivi considerati e la classe attribuita, quando la rettifica deriva da una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi forniti dal contribuente.
  • Se l'Amministrazione non contesta i fatti rappresentati nella dichiarazione DOCFA ma li valuta tecnicamente in modo diverso, non è necessaria una motivazione analitica delle singole difformità; è sufficiente un richiamo che consenta di comprendere la base tecnica del classamento.
  • Una motivazione più specifica è necessaria solo quando l'Ufficio disattende gli elementi di fatto dichiarati dal contribuente o individua difformità materiali rispetto a quanto rappresentato, in modo da consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e delimitare l'oggetto del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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