Cassazione Civile, Ordinanza n. 25427/2022 del 29/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Basilicata che aveva confermato, in parte qua, l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di un imprenditore operante nel settore delle costruzioni stradali e aeroportuali. L'ufficio aveva recuperato a tassazione costi ritenuti indeducibili ai fini IRPEF e IRAP e indetraibili ai fini IVA. La CTR aveva ritenuto inerenti e congrue: le spese per generi alimentari, acquistati in prossimità del Natale e destinati, secondo il giudice, alla confezione di cesti natalizi da omaggiare a clienti, fornitori e dipendenti per finalità di rappresentanza; alcune spese per beni strumentali e servizi collegati all'attività d'impresa; nonché le perdite e sopravvenienze passive, in base a schede contabili non contestate. L'Agenzia ha proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 108 e 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso il sindacato sull'opportunità del costo e avesse ritenuto provata l'inerenza senza adeguato supporto documentale; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato né la destinazione dei generi alimentari né la prova dell'effettiva esistenza dei donativi e che avesse valorizzato in modo non decisivo elementi come periodo degli acquisti, fatturato e numero di soggetti da omaggiare; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi all'indeducibilità di quote di ammortamento, al recupero di sopravvenienze passive e alla pretesa incongruenza delle fatture e delle registrazioni contabili.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di specificità e di riferibilità alla decisione impugnata, il secondo in parte inammissibile e in parte infondato, e il terzo infondato. In particolare, ha osservato che la CTR aveva effettivamente deciso nel merito delle censure dell'Ufficio e aveva reso una motivazione non apparente, chiarendo le ragioni dell'inerenza e della deducibilità delle spese, specie quelle qualificabili come spese di rappresentanza finalizzate a promuovere notorietà e immagine dell'impresa. Quanto all'omessa pronuncia, la Corte ha escluso il vizio perché la decisione di rigetto implicava il rigetto delle contestazioni dell'Ufficio anche sui profili delle fatture, delle quote di ammortamento e delle sopravvenienze passive, oltre che sulle schede contabili non contestate. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle entrate. La Corte ha anche precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di riferibilità alla sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti al decisum; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità del motivo.
richiamato dalla ricorrente in tema di deducibilità dei costi; la Corte non accoglie la censura e ribadisce i criteri di inerenza e prova del costo.
richiamato dalla ricorrente per contestare la deducibilità di costi e quote di ammortamento; la Corte richiama il principio per cui l'inerenza è qualitativa e l'onere probatorio grava sul contribuente.
richiamato per l'onere della prova; la Corte afferma che il contribuente deve provare esistenza, natura e destinazione del costo.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
denunciato come violato per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la CTR ha esposto una ratio decidendi intelligibile.
richiamato per omessa pronuncia; la Corte ritiene che la decisione di merito abbia implicitamente rigettato le ulteriori contestazioni dell'Ufficio.
menzionato nel ragionamento sul difetto di specificità delle censure di appello, ma non quale ratio decisiva della sentenza impugnata.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per definire il minimo costituzionale della motivazione, che nella specie è stato ritenuto superato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha escluso la sua applicazione per la soccombente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve criticare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: una doglianza che si limiti a colpire un passaggio argomentativo isolato o non decisivo è inammissibile.
- La motivazione è solo "apparente" quando, pur esistente graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; non ricorre invece il vizio se la sentenza espone in modo intelligibile le ragioni del convincimento anche senza confutare analiticamente tutte le tesi di parte.
- In materia di imposte sui redditi, il giudizio di inerenza dei costi è qualitativo e richiede che la spesa sia riferibile all'attività d'impresa; non è necessaria una valutazione di utilità economica o di congruità in senso quantitativo.
- La prova dell'esistenza del costo, della sua natura, dei fatti giustificativi e della concreta destinazione alla produzione grava sul contribuente, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA.
- Le spese di rappresentanza sono deducibili quando siano sostenute per accrescere il prestigio, la notorietà o l'immagine dell'impresa, pur senza un nesso immediato con l'incremento delle vendite, potendo perseguire effetti promozionali anche indiretti.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata comporta necessariamente il rigetto delle ulteriori censure formulate dalla parte, purché la sentenza fornisca una spiegazione logica e adeguata della soluzione accolta.
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