Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25425/2022 del 29/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente contro la cartella di pagamento IVA relativa all'anno 2007, emessa ai sensi dell'art. 60-bis del d.P.R. n. 633/1972 come cessionario-condebitore solidale per autovetture acquistate da un cedente ritenuto fittizio e moroso nell'IVA. La CTR aveva escluso i presupposti della solidarietà ritenendo che i prezzi di acquisto delle autovetture fossero allineati al valore normale sulla base di una consulenza tecnica svolta in altro giudizio, e aveva valorizzato anche l'archiviazione del parallelo procedimento penale. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, dell'art. 14 d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente negato la sussistenza dei presupposti della solidarietà facendo leva su elementi probatori formatisi in altro processo e su una vicenda penale non decisiva. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, perché la CTR aveva da un lato escluso il bis in idem in ragione della diversità dell'oggetto dei due giudizi, ma dall'altro aveva usato la CTU di quel diverso giudizio per escludere la debenza dell'IVA.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR delle Marche in diversa composizione. Ha affermato che, ai fini dell'art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l'Ufficio deve provare l'omesso versamento dell'IVA da parte del cedente e la vendita a prezzo inferiore al valore normale; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova documentale del fatto che il minor prezzo dipende da circostanze oggettive o da specifiche disposizioni di legge e non dal mancato pagamento dell'imposta. La CTR aveva errato nel fondare la verifica del valore normale su una consulenza tecnica espletata in un diverso giudizio, senza utilizzare i listini o le tariffe dell'impresa fornitrice né i prezzi di acquisto indicati nelle fatture comunitarie, e il richiamo all'archiviazione penale è stato ritenuto irrilevante.

Norme richiamate

  • art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972

    La norma configura una responsabilità solidale del cessionario per l'IVA non versata dal cedente nelle cessioni di beni individuati dal decreto ministeriale, quando la cessione sia effettuata a prezzo inferiore al valore normale; la presunzione è superabile dal cessionario con prova documentale di cause oggettive del minor prezzo non connesse al mancato pagamento dell'imposta.

  • art. 14 d.P.R. n. 633/1972

    nel testo ratione temporis

    Il valore normale va determinato guardando al prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza e, in via prioritaria, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni; solo in mancanza si ricorre ad altri riferimenti di mercato.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova, in questa fattispecie, grava inizialmente sull'Ufficio quanto ai fatti costitutivi della solidarietà; una volta provati omesso versamento e prezzo inferiore al valore normale, l'onere di fornire la prova contraria si sposta sul contribuente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato il parametro processuale invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione contraddittoria.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata assunta all'esito della procedura camerale prevista per la trattazione in camera di consiglio.

  • Corte di Giustizia UE, 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries

    È richiamata per affermare che una disciplina nazionale può prevedere la solidarietà del soggetto passivo che abbia ragionevoli motivi di sospettare il mancato versamento dell'IVA, purché siano rispettati certezza del diritto e proporzionalità e sia concretamente possibile offrire prova contraria.

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di solidarietà del cessionario per IVA non versata dal cedente ex art. 60-bis d.P.R. n. 633/1972, l'Ufficio deve provare solo l'omesso versamento dell'imposta e la vendita a prezzo inferiore al valore normale; non è necessaria una previa attività accertativa nei confronti del cessionario.
  • Il valore normale deve essere accertato con criteri coerenti con l'art. 14 d.P.R. n. 633/1972, facendo riferimento ai listini o alle tariffe dell'impresa fornitrice e, solo in mancanza, ad altri dati di mercato; non è corretto fondare tale verifica su prove formatesi in un diverso giudizio avente oggetto non sovrapponibile.
  • La prova contraria del cessionario non può consistere in affermazioni generiche, ma deve dimostrare documentalmente che il minor prezzo dipende da circostanze oggettive o da specifiche disposizioni di legge e non è collegato al mancato pagamento dell'imposta.
  • La definizione di un parallelo procedimento penale, anche mediante archiviazione, non è di per sé decisiva per escludere i presupposti della responsabilità solidale tributaria, se la valutazione richiesta riguarda il rapporto tra prezzo praticato e valore normale ai fini IVA.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.