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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00925/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché ridetermini la rendita catastale dell’impianto eolico escludendo il valore delle torri ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. 208/2015, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva rettificato la rendita catastale proposta per un impianto eolico, attribuendo una rendita maggiore e includendo nel computo, tra gli altri elementi, la torre di sostegno dell’aerogeneratore. La società contribuente aveva impugnato l’avviso sostenendo che, dopo la modifica introdotta dall’art. 1, comma 21, l. 208/2015, nella stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare non devono essere considerati i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la torre, essendo parte integrante del macchinario eolico e priva di autonoma funzionalità e redditività, andava quindi esclusa dalla rendita. In Cassazione la società ha articolato dodici motivi: il primo per violazione della norma sull’esclusione degli impianti funzionali al processo produttivo; altri motivi per omessa pronuncia, omessa motivazione, omesso esame di fatti decisivi, violazione delle norme catastali e della motivazione dell’atto impositivo. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti tutti gli altri.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Sono le norme sul sindacato in cassazione invocate dalla ricorrente per violazione di legge, omessa pronuncia, omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 1, comma 21, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    "A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La Corte afferma che la disposizione, per gli immobili speciali e particolari, esclude dalla stima diretta tutta la componente impiantistica funzionale al processo produttivo, a prescindere dall’ancoraggio al suolo o dalla consistenza fisica del manufatto.

  • art. 1, comma 22, l. 28 dicembre 2015, n. 208

    È richiamato dal ricorso come norma correlata alla disciplina catastale introdotta dalla legge di stabilità 2016.

  • art. 4 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo"

    La norma viene richiamata per la nozione generale di immobile urbano, ma la Corte distingue tale nozione dalla successiva esclusione catastale introdotta dalla legge del 2015.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    "l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"

    La Corte lo richiama per ribadire che, ai fini catastali, rileva l’autonomia funzionale e reddituale, ma precisa che la norma non impedisce l’esclusione di componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo.

  • art. 2, comma 1, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    È evocato nel motivo di ricorso relativo alla pretesa inesistenza di un’unità immobiliare da accatastare.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    È richiamato come norma di interpretazione autentica che, nel sistema previgente, aveva incluso nel computo della rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all’attività industriale.

  • art. 1, comma 244, l. 23 dicembre 2014, n. 190

    È menzionato quale riferimento che aveva rinviato alle istruzioni tecniche dell’Agenzia del territorio in materia di rendita catastale degli immobili speciali.

  • art. 56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La Corte ribadisce che, nel processo tributario, le questioni non accolte e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate; l’onere di riproposizione riguarda le questioni assorbite o non decise.

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    È richiamato per l’ordine di trattazione delle questioni seguito dalla Corte.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È evocato nel motivo sulla motivazione dell’avviso/decisione, ma il relativo motivo resta assorbito.

  • art. 7, comma 1, l. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato nel motivo sulla sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento catastale, ma la censura resta assorbita.

Massime di principio

  • Nella stima catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, dopo l’art. 1, comma 21, l. 208/2015, occorre distinguere tra suolo e costruzioni da un lato e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo dall’altro: queste ultime vanno escluse dalla rendita anche se strutturalmente connesse o ancorate al suolo.
  • Per l’esclusione dalla rendita non è निर्णisiva la consistenza fisica del manufatto né il fatto che sia stabilmente infisso al suolo; il criterio decisivo è la sua strumentalità al processo produttivo.
  • Nel settore eolico la torre dell’aerogeneratore, ove risulti elemento funzionale essenziale dell’impianto e parte dell’unicum impiantistico, non può essere computata nella rendita catastale quando la valutazione riguardi una richiesta presentata dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2016.
  • Nel processo tributario le questioni non accolte o assorbite in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello, altrimenti si intendono rinunciate; un generico rinvio agli atti del primo grado non è sufficiente.
  • In cassazione, le censure restano assorbite quando l’accoglimento di un motivo di violazione di legge rende inutile l’esame delle ulteriori doglianze di omessa pronuncia, motivazione o omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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