Sentenza del 16/12/2025 n. 32828 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia aveva imputato ad A.A., per l’anno d’imposta 2012, il 50% degli utili extracontabili accertati in capo alla Autopoker Srl, società a ristretta base partecipativa. La contribuente ha impugnato l’avviso deducendo: (1) nullità per mancata allegazione dell’accertamento societario; (2) difetto di motivazione dell’avviso; (3) violazione delle regole sull’onere della prova, contestando la presunzione di distribuzione degli utili ai soci; (4) erronea condanna alle spese dei precedenti gradi. La CTR della Campania aveva confermato il rigetto del ricorso pronunciato in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la deduzione secondo cui A.A. sarebbe receduta dalla società prima della notifica dell’atto societario era stata introdotta soltanto con un’istanza successiva, e il ricorso non riportava né indicava con sufficiente specificità il contenuto dell’avviso necessario a verificare la censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per analogo difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti i passaggi dell’avviso di cui si contestava la motivazione. Il terzo motivo è stato rigettato nel merito: è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa e A.A. non aveva fornito prova contraria, né dimostrato di essere estranea alla vita societaria o che gli utili fossero stati accantonati, reinvestiti o appropriati da altri. Il quarto motivo è stato rigettato: la condanna alle spese segue la soccombenza. A.A. è stata condannata a pagare all’Agenzia delle Entrate 6.500 euro per compensi del giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 7 della legge n. 212/2000
La censura relativa alla mancata allegazione dell’accertamento societario non è stata accolta: per i soci di società a ristretta base partecipativa la motivazione può rinviare per relationem all’atto notificato alla società, ferma la necessità di contestare in modo specifico e documentato l’eventuale insufficienza del rinvio.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
La contribuente ha invocato la norma per contestare l’allegazione e la motivazione dell’avviso, ma le relative censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di specificità e autosufficienza.
In materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata ed avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Il socio di una Srl può consultare la documentazione sociale e, perciò, il rinvio dell’avviso personale all’accertamento notificato alla società può soddisfare l’obbligo di motivazione senza allegazione automatica di quest’ultimo.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell' art. 366 , comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito.
Non è sempre necessaria la trascrizione integrale degli atti, ma il ricorso deve indicarne puntualmente il contenuto rilevante e segnalare dove siano reperibili negli atti del giudizio di merito; in mancanza, la censura può risultare inammissibile.
In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall' art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale, sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell'avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l'esame del ricorso.
Chi contesta in cassazione la valutazione sulla motivazione dell’avviso deve riportare i passaggi dell’atto ritenuti erroneamente interpretati o omessi, così da rendere verificabile la censura sulla base del ricorso.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base familiare, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, che, attesa la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio trattandosi di utili occulti, deve ritenersi avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui gli stessi sono stati conseguiti.
Per una società a ristretta base familiare, gli utili extracontabili possono presumersi distribuiti ai soci nello stesso periodo d’imposta in cui sono stati conseguiti.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, rispetto alla presunzione di distribuzione fra i soci di una società a ristretta base partecipativa degli utili non dichiarati è ammessa la prova contraria consistente nella dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati effettivamente realizzati o distribuiti dalla società, ma accantonati o reinvestiti, oppure che degli stessi si è appropriato altro soggetto oppure, ancora, che il socio è assolutamente estraneo alla gestione, al controllo e all'informazione circa l'andamento della società.
La presunzione di distribuzione è superabile dal socio con prova concreta che gli utili non siano stati realizzati o distribuiti, siano stati accantonati o reinvestiti, siano stati sottratti da altri, oppure che il socio fosse del tutto estraneo alla gestione, al controllo e alle informazioni societarie.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per gli accertamenti ai soci di una società a ristretta base partecipativa, il rinvio per relationem all’accertamento notificato alla società può essere sufficiente, poiché il socio può accedere alla documentazione sociale; la contestazione deve però indicare in modo specifico quale contenuto essenziale manchi o sia incomprensibile.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può essere contrastata, ma servono elementi probatori concreti: affermazioni generiche o la sola negazione della distribuzione non bastano.
- Nel ricorso per cassazione occorre riportare o descrivere con precisione i passaggi dell’atto su cui si fonda la censura e indicare dove si trovino gli atti richiamati; la mancanza può determinare l’inammissibilità del motivo.
- La deduzione di fatti rilevanti introdotta soltanto dopo il ricorso, anziché nel motivo tempestivamente proposto, non consente di fondare su di essi una nuova censura in cassazione.
- La prova contraria alla presunzione può consistere nel dimostrare che gli utili non furono realizzati o distribuiti, furono accantonati o reinvestiti, furono appropriati da altri, oppure che il socio era realmente estraneo alla gestione e alle informazioni societarie.
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