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Sentenza

Sentenza del 02/12/2025 n. 180 - Corte Costituzionale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso l'art. 37 del d.l. 21/2022 (e, in particolare, art. 37, comma 7 e comma 2): 1) nullla deducibilità del contributo straordinario dalla base imponibile IRES (violazione degli artt. 3, 23, 53 Cost. — capacità contributiva, ragionevolezza, divieto di doppia imposizione); 2) effetto confiscatorio/espropriativo del contributo (art. 42 Cost.) e violazione del diritto di proprietà e dei parametri europei (art. 117 Cost. e art. 1 Prot. addiz. CEDU); 3) retroattività del contributo e ingiustificata estensione al periodo di riferimento anteriore (artt. 3 e 53 Cost.); 4) calcolo del contributo con periodi di confronto non omogenei per le società neo-costituite (artt. 3 e 53 Cost.). I ricorrenti chiedevano rimborso del contributo versato (Saras) o accertamento dell'effetto espropriativo e rimborso (Egem).

La decisione

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità proposte sia dalla CGT di Cagliari (Saras) sia dalla CGT di Roma (Egem) in relazione all'art. 37 del d.l. 21/2022: in sintesi, l'indeducibilità del contributo straordinario dall'IRES è stata ritenuta compatibile con gli artt. 3 e 53 Cost., alla luce del carattere "sui generis" e dell'urgenza che giustificano il prelievo una tantum; il profilo di presunto effetto confiscatorio/espropriativo e la richiamata tutela ex art. 42 Cost. non hanno trovato spazio nel sindacato costituzionale, che si concentra su ragionevolezza e proporzionalità secondo artt. 3 e 53. È stata respinta anche la censura di retroattività, rilevando che l'indice considerato è riferito all'anno 2022 e la comparazione con periodi precedenti non elimina l'attualità dell'indice. Tuttavia la Corte ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 37, comma 2: per le società neo-costituite il dies a quo del primo periodo di confronto deve essere individuato nel momento in cui il soggetto compie operazioni passive rilevanti ai fini IVA (ossia acquisti/operazioni che denotano la partecipazione al sistema IVA), e i periodi devono essere ristretti omogeneamente; inoltre la Corte ha riconosciuto la legittimità, in via di principio, di deroghe alla deducibilità in quadro di misure straordinarie e l'ampia discrezionalità del legislatore in contesti di emergenza, pur richiamando la necessità di evitare effetti palesemente sproporzionati.

Norme richiamate

  • art. 37 del decreto‑legge 21 marzo 2022, n. 21 (convertito e successivamente modificato)

    "il contributo straordinario non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive"

    La Corte ha ritenuto che, pur essendo il contributo un costo inerente, la scelta legislativa di escluderne la deducibilità sia giustificata dal carattere straordinario e solidaristico del prelievo in un contesto di emergenza, e non risulta in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

  • art. 99, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    "[L]e imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento."

    Richiamato come regola generale di deducibilità; la Corte ha osservato che l'indeducibilità prevista dal d.l. 21/2022 si configura come una deroga giustificata per esigenze di finanza pubblica ed eccezionalità del contesto.

  • art. 75 e art. 99 TUIR (richiamo giurisprudenziale)

    Rilevanti per il principio di coerenza tra presupposto dell'imposta e determinazione della base imponibile; la Corte ha confermato che normalmente la deducibilità dei costi inerenti costituisce vincolo di coerenza, ma può essere derogata per ragioni giustificate.

  • artt. 3, 23, 42, 53, 117 Cost. e art. 1 Prot. addiz. CEDU

    Sono i parametri costituzionali invocati: capacita' contributiva, ragionevolezza, tutela della proprietà, divieto di confisca e conformità al diritto UE. La Corte ha valutato i profili di ragionevolezza e proporzionalità (artt. 3 e 53) e ha escluso l'estensione del sindacato al rango dell'art. 42 salvo casi manifesti e generali di espropriazione.

  • considerando n. 55 del regolamento (UE) 2022/1854

    Citato dalla difesa statale per mostrare che a livello UE si ammette la possibilità che Stati prevedano la deducibilità o meno di contributi di solidarietà; la Corte ha ritenuto che la scelta nazionale rientri nel margine di discrezionalità.

Massime di principio

  • Un prelievo "una tantum" adottato in un contesto di emergenza può legittimamente derogare, entro limiti, al principio di deducibilità dei costi inerenti all'IRES se ci sono motivate esigenze di finanza pubblica e finalità solidaristiche.
  • La non deducibilità non equivale automaticamente a doppia imposizione giuridica quando i presupposti e le basi imponibili dei tributi sono diversi.
  • Il sindacato costituzionale sulle imposte straordinarie si concentra su ragionevolezza e proporzionalità (artt. 3 e 53 Cost.); l'art. 42 Cost. (tutela della proprietà) non costituisce via autonoma di sindacato per sindacare la legittimità delle norme tributarie ordinarie salvo casi di chiara e generale espropriazione.
  • La retroattività di una norma tributaria non è di per sé incostituzionale; occorre verificare se la norma spezza il rapporto tra imposizione e attuale capacità contributiva.
  • Per le società neo-costituite il dies a quo per il calcolo del periodo di confronto, ai fini di tributi che si basano su dati IVA, deve essere individuato nel momento in cui il soggetto compie operazioni passive rilevanti ai fini IVA (acquisti/operazioni che denotano la soggettività passiva), e i periodi da confrontare devono essere ristretti in modo omogeneo.
  • Il giudice non può decidere extra petita: eventuali rideterminazioni dell'importo a seguito di pronunce intervenute non evitano l'onere della parte di formulare la domanda specifica in giudizio (principio dispositivo).
  • In materia fiscale lo Stato gode di un ampio margine di discrezionalità, particolarmente in situazioni eccezionali; tuttavia la legislazione deve evitare scelte palesemente arbitrarie o effetti sproporzionati che non trovino giustificazione nel contesto.

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