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Sentenza

Sentenza del 26/11/2025 n. 4699 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alle ritenute 2020, con cui l’Agenzia aveva richiesto € 880.914,00 di maggiori ritenute e irrogato una sanzione di € 176.182,80. A seguito di un accordo preventivo bilaterale Italia-Svizzera (BAPA), sottoscritto il 6 marzo 2023 e riferito agli anni 2016-2020, il tasso di royalty applicabile per il 2020 era stato ridotto dal 6,75% al 4,5%; la società aveva già pagato, senza impugnarlo, il conseguente accertamento IRES e IRAP. L’Ufficio sosteneva che la parte di royalty eccedente il 4,5% non potesse beneficiare della ritenuta convenzionale del 5% e dovesse essere assoggettata alla ritenuta interna del 30%. La ricorrente ha contestato che l’eccedenza potesse essere tassata come royalty senza una norma interna sulla rettifica secondaria; in subordine, ha invocato l’applicazione dell’art. 7 della Convenzione Italia-Svizzera, il divieto di doppia imposizione e, ulteriormente, la non applicazione della sanzione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’accertamento impugnato. Ha ritenuto che l’eccedenza rispetto al valore di libera concorrenza non possa essere automaticamente mantenuta nella categoria delle royalties e assoggettata alla ritenuta interna del 30%, poiché l’Italia non ha previsto una disciplina della rettifica secondaria che consenta tale tassazione. Ha inoltre osservato che, anche qualificando l’eccedenza come royalty, l’art. 12, comma 6, della Convenzione rinvia alle altre disposizioni convenzionali e che, in base all’art. 7, gli utili della società svizzera, priva di stabile organizzazione in Italia, sono imponibili soltanto in Svizzera. Le ulteriori questioni, compresa quella sanzionatoria e quella sul divieto di doppia imposizione, sono state ritenute assorbite. Spese di lite compensate; non risultano disposti rinvii o ulteriori condanne.

Norme richiamate

  • Art. 25, comma 4, D.P.R. 600/1973

    La Corte ritiene che, nel caso, non debba applicarsi la normativa domestica (art. 25, comma 4, DPR 600/73), con l'applicazione di una ritenuta a titolo di imposta del 30%; infatti, considerando la parte della royalty eccedente il valore normale, come una royalty, si violerebbe il paragrafo 12.25 del Commentario OCSE

    La disposizione interna prevede la ritenuta del 30% sui compensi corrisposti a non residenti, ma non può essere applicata all’eccedenza in esame mantenendola automaticamente qualificata come royalty, in assenza di una disciplina interna che regoli la rettifica secondaria.

  • Art. 12, commi 2 e 6, Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

    Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

    Il trattamento convenzionale previsto per le royalties riguarda l’importo che sarebbe stato pattuito tra parti indipendenti. Per la parte eccedente occorre individuare la natura del reddito e applicare le altre disposizioni della Convenzione pertinenti; il comma 2 stabilisce la ritenuta convenzionale ridotta per i canoni che rientrano nella sua disciplina.

  • Art. 7, Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni

    Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato [i.e. Svizzera], a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente [i.e. Italia] per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata

    In mancanza di una stabile organizzazione in Italia della società svizzera percettrice, gli utili d’impresa ricadenti nell’art. 7 sono imponibili soltanto in Svizzera. La Corte applica tale regola all’eccedenza anche nell’ipotesi in cui la si consideri ancora una royalty.

  • Paragrafo 12.25 del Commentario OCSE al Modello di Convenzione

    con riferimento al regime fiscale applicabile alla parte eccedente delle royalty, la natura esatta della parte eccedente deve essere individuata in funzione delle circostanze di ciascun caso, al fine di determinare la categoria di reddito in cui dovrebbe essere classificata ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legislazione degli Stati considerati e delle disposizioni della Convenzione

    L’eccedenza rispetto al valore di libera concorrenza non conserva necessariamente la natura di royalty: la sua qualificazione fiscale deve essere determinata caso per caso. La Corte esclude quindi che l’Ufficio possa tassarla automaticamente come royalty applicando la ritenuta domestica.

  • Art. 110, comma 7, D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione è richiamata quale base della rettifica primaria dei prezzi di trasferimento che ha condotto alla rideterminazione del tasso di royalty. La decisione distingue tale rettifica dalla rettifica secondaria e ritiene che la prima, da sola, non autorizzi a tassare l’eccedenza come una nuova royalty.

  • Art. 163 D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La ricorrente ha invocato il divieto di doppia imposizione in relazione alla ripresa della deduzione della royalty in capo alla società italiana e alla tassazione dell’importo presso la percettrice svizzera. La Corte non decide autonomamente la questione, perché la ritiene assorbita dall’accoglimento fondato sulle regole convenzionali e sulla qualificazione dell’eccedenza.

  • Art. 14, comma 1, D.Lgs. 471/1997

    È la norma in base alla quale era stata irrogata la sanzione del 20%, pari a € 176.182,80. La richiesta subordinata di non applicarla è rimasta assorbita, poiché l’accoglimento del ricorso ha eliminato l’accertamento cui la sanzione era collegata.

  • Art. 118 disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

    il Giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.

    Il giudice può limitare la motivazione alle questioni decisive e non è tenuto a esaminare analiticamente ogni argomento delle parti; le questioni non trattate possono risultare assorbite.

  • Artt. 24 e 111 Costituzione

    La Corte li richiama come fondamento del principio della ragione più liquida, che consente di decidere sulla questione dirimente senza affrontare tutte le questioni residue. Queste ultime sono state dichiarate assorbite.

Massime di principio

  • Una rettifica primaria dei prezzi di trasferimento, che riduce il corrispettivo deducibile al valore di libera concorrenza, non comporta automaticamente che l’eccedenza pagata debba essere trattata come un’ulteriore royalty imponibile nel Paese del pagatore: occorre una base normativa che consenta la rettifica secondaria e ne determini il trattamento.
  • Per la parte di un canone infragruppo superiore a quello che sarebbe stato pattuito tra imprese indipendenti, la qualificazione fiscale va verificata in concreto. Non è sufficiente conservare il nome originario di royalty per applicare la relativa ritenuta domestica.
  • Quando la Convenzione limita il trattamento previsto per le royalties all’importo di libera concorrenza, l’eccedenza va esaminata alla luce delle altre disposizioni convenzionali applicabili. In base alla decisione, se è riconducibile agli utili d’impresa di una società estera priva di stabile organizzazione nello Stato della fonte, la potestà impositiva spetta allo Stato di residenza.
  • La decisione si fonda sull’assenza, nell’ordinamento italiano considerato dal giudice, di una specifica disciplina della rettifica secondaria: non stabilisce che ogni eccedenza di royalty sia sempre esente da imposizione, ma richiede che la sua tassazione trovi fondamento nella corretta qualificazione del reddito e nelle norme interne e convenzionali applicabili.
  • Il giudice può risolvere la controversia sulla questione ritenuta dirimente e dichiarare assorbite le altre censure; l’assorbimento non equivale a una decisione di merito su ciascuna di esse.

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