Sentenza del 01/12/2025 n. 31301 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo al 2009, con cui l’Agenzia contestava il versamento delle ritenute sui canoni per l’utilizzo di software pagati alla consociata svizzera Thomson Reuters Global Resources. La società aveva applicato l’aliquota convenzionale del 5%, mentre l’Ufficio riteneva dovuta quella domestica del 30% sui canoni eccedenti il valore normale, considerati anomali per i rapporti infragruppo. I relativi costi erano già stati disconosciuti, ai fini delle imposte dirette, con un distinto accertamento divenuto definitivo per adesione. La CTP di Milano aveva ridotto la base imponibile, considerando dovute royalties soltanto sul 14,5% dei costi disconosciuti e quantificando le ritenute in 43.000 euro; la CTR della Lombardia aveva respinto l’appello dell’Ufficio. In Cassazione, l’Agenzia ha denunciato, da un lato, la motivazione apparente della sentenza d’appello e, dall’altro, la violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme sulle ritenute. La società ha eccepito il giudicato esterno relativo al 2008.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di giudicato esterno: era tardiva, poiché la decisione invocata era già irrevocabile quando si tenne l’udienza d’appello dell’11 aprile 2018; inoltre, l’accertamento in fatto per il 2008 non era identico a quello per il 2009, essendo diverse le percentuali dei costi considerate (4,6% e 14,5%). Ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, rilevando che la motivazione della CTR era apparente, illogica e inconferente: non spiegava il percorso decisionale e muoveva dall’erroneo presupposto che la base imponibile comprendesse solo in parte costi anomali. Il secondo motivo, relativo all’onere della prova e alle norme sulle ritenute, è rimasto assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita nel merito la corretta base imponibile né l’importo delle ritenute. In questa fase prevale l’Agenzia, ma l’esito finale della controversia resta da decidere in sede di rinvio.
Norme richiamate
In secondo luogo, l'accertamento in fatto relativo alla riduzione dei costi su cui le royalties erano senz'altro dovute è solo analogo, ma non è identico, agli effetti dell' art. 2909 c.c., a quello che TRMI pretende debba valere per il 2009; tanto è vero che, in quel caso, si parlava di applicazione dell'aliquota domestica al solo 4,6% dei costi, qui invece al 14,5% di essi.
Il giudicato esterno può operare soltanto entro i limiti dell’identità dell’accertamento rilevante tra le controversie; la somiglianza della questione fattuale non basta quando i dati accertati sono diversi.
Art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Poiché, come detto in premessa, il presupposto di tutta la presente controversia è un avviso di accertamento relativo a costi disconosciuti proprio in quanto ritenuti anomali in forza di rapporti intercompany, è evidente che l'argomentazione testé riferita è illogica e totalmente inconferente; dunque, meramente apparente.
La sentenza tributaria deve esporre una motivazione effettiva, che renda comprensibile il fondamento della decisione; formule generiche o un rinvio acritico alla decisione di primo grado non sono sufficienti.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Ritiene, invero, la Corte che i Giudici di appello siano incorsi nel c.d. vizio di motivazione apparente.
La motivazione meramente apparente integra un vizio denunciabile in cassazione, perché non permette di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice né di controllarne la coerenza.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La trattazione di questa seconda doglianza può dirsi assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
La violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali e delle regole sull’onere della prova era stata denunciata con il secondo motivo, ma la Cassazione non l’ha esaminata nel merito perché assorbita dall’accoglimento del primo motivo.
La questione su quale parte dovesse provare la natura delle prestazioni remunerate e la loro eventuale estraneità alla nozione di royalties è stata prospettata dall’Agenzia, ma non decisa nel merito, essendo il motivo assorbito.
Art. 25, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia quale fondamento dell’aliquota domestica del 30% sulle somme contestate; la Cassazione non ha stabilito se tale aliquota fosse dovuta nel caso concreto, rinviando la controversia dopo aver accolto il motivo processuale.
Art. 12, comma 2, Convenzione Italia-Svizzera, resa esecutiva con L. n. 943 del 1978
La norma convenzionale era invocata a fondamento dell’aliquota del 5% applicata dalla società ai canoni pagati alla consociata svizzera. La Corte non ha deciso la questione sostanziale sull’applicabilità dell’aliquota, perché il relativo motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Una decisione d’appello deve spiegare in modo concreto perché accoglie o respinge le tesi delle parti. Affermazioni generiche, apodittiche o incoerenti con i fatti decisivi possono integrare motivazione apparente e comportare la cassazione con rinvio.
- Il rinvio alla sentenza di primo grado non basta a colmare una motivazione carente se non emerge che il giudice d’appello abbia compiuto un autonomo esame critico e fatto proprie, in modo comprensibile, le ragioni della decisione.
- Il giudicato esterno va eccepito entro il termine ultimo per le allegazioni difensive in appello; nel processo tributario, il limite indicato dalla decisione è l’udienza di discussione in cui la causa viene deliberata, non la successiva pubblicazione della sentenza.
- Per estendere il giudicato a un diverso periodo d’imposta non basta che le controversie siano analoghe: occorre verificare che l’accertamento fattuale rilevante sia identico e che ricorrano i presupposti per l’efficacia vincolante del giudicato.
- Se la cassazione accoglie un vizio processuale della sentenza e rinvia la causa, le questioni sostanziali assorbite non possono considerarsi già risolte: spetta al giudice di rinvio esaminarle.
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