Sentenza del 26/11/2025 n. 354 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Con avviso di accertamento n. ------/2024, l'Agenzia aveva contestato l'indetraibilità di IVA per 9.149,59 euro e irrogato una sanzione di 12.352,50 euro. La contestazione riguardava gli sconti sulle bollette elettriche riconosciuti a dipendenti ed ex dipendenti: la società operativa del gruppo li applicava e poi li addebitava, tramite fattura, a D. E. H., che deduceva i costi ai fini IRES e detraeva la relativa IVA. La società ha eccepito il difetto di motivazione sulla mancanza d'inerenza e sostenuto che si trattava di costi del personale, previsti dal CCNL e quindi connessi all'attività d'impresa; ha inoltre qualificato gli sconti come fringe benefit e deducibili ai sensi dell'art. 95 TUIR. Ha infine lamentato una doppia imposizione in ragione dell'adesione al consolidato fiscale.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso e annullato l'accertamento nei termini della decisione, ritenendo inerenti i costi degli sconti tariffari, perché previsti dal CCNL e sostenuti in correlazione con i rapporti di lavoro. Ha osservato che la diversa qualificazione degli sconti adottata dalla Cassazione in sede giuslavoristica, ai fini della conservazione del beneficio dopo la cessazione del rapporto, non decide la loro rilevanza fiscale. La prassi dell'Agenzia e la giurisprudenza tributaria li riconducono invece ai fringe benefit tassabili come reddito di lavoro dipendente o assimilato; inoltre, gli importi risultavano indicati nei cedolini paga o comunicati ai pensionati. La decisione accoglie il ricorso sulla questione dell'inerenza e della detraibilità IVA; non formula una distinta statuizione sulla censura di difetto di motivazione né sulla dedotta doppia imposizione. Spese integralmente compensate per il carattere problematico della materia.
Norme richiamate
Art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
D. E. H. s.p.a. ha sostenuto tali costi "in correlazione" con i rapporti di lavoro dipendente disciplinati dal menzionato contratto collettivo nazionale e l'art. 51 del T.U.I.R. stabilisce che "Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
La Corte richiama il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente: vi rientrano somme e valori attribuiti in relazione al rapporto di lavoro, anche se erogati in natura o dopo la cessazione del rapporto. La previsione contrattuale e il collegamento con il lavoro rilevano per qualificare fiscalmente il vantaggio.
Art. 95, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le somme e i valori corrisposti in relazione al rapporto di lavoro sono integralmente deducibili per il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 1 del T.U.I.R..
Secondo la Corte, i costi sostenuti dal datore in relazione ai rapporti di lavoro, inclusi gli sconti tariffari previsti dal CCNL, sono deducibili come spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Art. 9 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Tali vantaggi, che, se erogati in natura, sono quantificati economicamente secondo il criterio generale del "valore normale" di cui all'articolo 9 del T.U.I.R., si ricollegano direttamente alla prestazione lavorativa ed alla retribuzione, di cui concretano una componente.
Quando il vantaggio accessorio è attribuito in natura, il suo valore economico si determina secondo il criterio del valore normale. La Corte utilizza tale criterio nel descrivere il trattamento fiscale dei fringe benefit.
Massime di principio
- Un costo previsto dal CCNL e sostenuto dal datore di lavoro in correlazione con i rapporti di lavoro può essere inerente all'attività d'impresa; non è sufficiente affermare che il vantaggio sia destinato al consumo personale del dipendente per renderlo estraneo all'impresa.
- La qualificazione di una prestazione in sede giuslavoristica non determina automaticamente il suo trattamento fiscale: la decisione sulla natura del beneficio ai fini dei diritti dei lavoratori va distinta dall'analisi della sua rilevanza tributaria.
- Ai fini fiscali, somme e vantaggi in natura connessi al rapporto di lavoro possono costituire reddito di lavoro dipendente o assimilato e, correlativamente, costi deducibili per il datore, anche quando il beneficiario sia un ex dipendente o pensionato, secondo i criteri applicabili al caso.
- La decisione non stabilisce una regola autonoma sulla doppia imposizione derivante dal consolidato fiscale: tale censura non riceve una distinta pronuncia nel merito.
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