Sentenza del 12/12/2025 n. 683 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo n.2 dell'11.10.2024 (notificato 11.12.2024) emesso dal Comune di Butera per IMU e TASI anno 2018 relativo alla piattaforma in mare "Prezioso". La ricorrente deduceva, tra l'altro, carenza del potere impositivo del Comune di Butera (perché il Comune di Gela aveva già esercitato il potere impositivo per la stessa piattaforma e per lo stesso periodo d'imposta), mancanza del presupposto oggettivo, contestazione dell'accatastabilità e richieste di esenzione o di esclusione delle sanzioni. Il Comune di Butera sosteneva invece la propria legittimazione ad accertare la piattaforma (territorialità marina), la censibilità catastale e la legittimità delle sanzioni; il Comune di Gela interveniva invocando il divieto di "bis in idem" sostanziale e chiedendo l'annullamento dell'atto per difetto di soggettività attiva di Butera o, in subordine, la conferma della pretesa impositiva in capo a Gela.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l'intervento del Comune di Gela e ha accolto il ricorso: l'avviso di accertamento del Comune di Butera è stato annullato. Motivo decisivo: il potere impositivo era già stato esercitato dal Comune di Gela per la medesima piattaforma e per lo stesso periodo d'imposta; la seconda imposizione da parte di Butera viola il divieto di doppia imposizione (richiamati principi costituzionali e di prassi giurisprudenziale). Le altre questioni sollevate sono state ritenute assorbite. La Corte ha altresì richiamato la possibilità per i Comuni di trovare un accordo amministrativo per il riparto del gettito (anche richiamando, in via analogica, l'art.27, comma 11, L. n.448/2001). Le spese sono compensate tra tutte le parti per ragioni di novità e complessità della materia e per assenza di prova che Butera fosse a conoscenza dell'esercizio precedente del potere impositivo da parte di Gela.
Norme richiamate
D.Lgs. 30.12.1992, n.504, art.5
Utilizzato dal Comune di Butera per determinare la base imponibile (valore degli immobili e capitalizzazione dei costi); la norma è stata richiamata dall'ente per il calcolo dell'IMU sulla piattaforma, ma il giudizio è stato deciso con riferimento al divieto di doppia imposizione e non sul merito della determinazione del valore.
Art.27, comma 11, L. 28.12.2001, n.448
"Nel caso in cui l'imposta ... i comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti finanziari relativi..."
La Corte ha richiamato questa norma (anche in via analogica) quale meccanismo idoneo per regolare il riparto del gettito tra più Comuni e per evitare la doppia imposizione quando più enti rivendicano lo stesso presupposto impositivo.
DPR 29.9.1973, n.600, art.67
Riferimento normativo richiamato per richiamare il principio legislativo (e giurisprudenziale) di divieto di doppia imposizione quando il medesimo presupposto è già stato assoggettato.
Costituzione, art.53
Richiamato come fondamento costituzionale del principio di capacità contributiva e della proibizione di una doppia imposizione che violi il principio di equità fiscale.
D.L. 26.10.2019, n.124, art.38
Norma invocata dal Comune di Butera per sostenere la legittimità dell'assoggettamento delle piattaforme; tuttavia la Corte non ha basato la decisione su tale disposizione, e il Comune di Gela ha rilevato che effetti normativi e il D.M. 28.04.2022 si applicano a partire dal 2020, differente dall'anno 2018 oggetto del contenzioso.
D.M. 28.04.2022
Richiamato dalle parti in relazione alla determinazione della territorialità per il nuovo tributo IMPI; la questione della applicabilità temporale (decorrenza dal 2020) è stata sollevata e ha inciso nella valutazione della rilevanza di tali strumenti per il 2018.
Convenzione ONU sul Diritto del Mare recepita con Legge n.689/1994
Citata dal Comune di Butera per sostenere che le acque territoriali rientrano nel territorio dello Stato e quindi nei territori comunali prospicienti; la Corte però ha deciso sulla base del divieto di doppia imposizione tra Comuni che entrambi rivendicavano lo stesso bene.
Codice di procedura civile, art.404 (opposizione di terzo) in combinato disposto con D.Lgs. n.546/1992, artt.1 e 49
La Corte ha ricordato che un Comune che non ha partecipato a un giudizio relativo allo stesso presupposto può tutelare i propri diritti mediante opposizione di terzo nei confronti della sentenza eventualmente favorevole all'altro Ente.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Cass. n.8289/2021, n.13794/2005, n.27625/2018, n.25498/2015)
Richiami giurisprudenziali usati per: a) ammettere l'intervento di soggetti titolari di un "rapporto connesso" (Cass. n.8289/2021); b) affermare principi sulla territorialità marina e sulla consumazione del potere impositivo e sul divieto di doppia imposizione (altre pronunce). La Corte territoriale ha applicato questi principi per dichiarare consumato il potere impositivo esercitato in precedenza da Gela.
Massime di principio
- Se due Comuni emettono avvisi impositivi per lo stesso tributo, sullo stesso bene e per lo stesso periodo d'imposta, il secondo atto può essere annullato per violazione del divieto di doppia imposizione quando il potere impositivo è già stato esercitato dal primo Comune.
- In presenza di rivendicazioni concorrenti tra Comuni sulla medesima risorsa/area (anche marittima), la via preventiva preferibile è la regolazione amministrativa del riparto del gettito (accordo tra Comuni), richiamando l'art.27, comma 11, L. n.448/2001 o soluzioni analoghe, evitando così contenziosi e doppie pretese.
- L'intervento di un Comune che abbia un "rapporto connesso" rispetto all'atto impugnato è ammissibile nel processo tributario quando la decisione possa riflettersi sui suoi interessi (si può opporre e partecipare al giudizio); ciò è strumento utile per chiarire la titolarità del potere impositivo.
- Anche se la tassabilità delle piattaforme marine è stata chiarita da successiva giurisprudenza e normativa, per anni d'imposta anteriori all'entrata in vigore di norme o decreti attuativi è necessario verificare la decorrenza normativa: norme come il D.M. 28.04.2022 e il D.L. 124/2019 possono trovare applicazione solo da date specifiche e non automaticamente ai periodi precedenti.
- La mancata iscrizione catastale non esclude automaticamente la possibilità di accertamento IMU; tuttavia, il conflitto tra enti circa la titolarità dell'accertamento deve essere risolto evitando il doppio prelievo e, in difetto di accordo, mediante rimedi processuali (inclusa opposizione di terzo) o richieste di ripetizione dell'indebito.
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