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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32733/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento relativa a INVIM per l'anno d'imposta 1986, per un importo complessivo superiore a 10.000 euro, notificata nel 2014 e fondata su una precedente cartella di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva già rigettato l'appello confermando il primo grado. In cassazione il contribuente deduceva sei motivi: 1) errata esclusione dell'applicabilità della procedura di sospensione/annullamento prevista dalla l. 228/2012, art. 1, commi 537 ss., sul presupposto che non fosse stata data risposta all'istanza entro 120 giorni; 2) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 per avere l'Agenzia introdotto in appello nuove eccezioni e documenti; 3) vizio relativo alla legittimazione processuale di Equitalia Centro S.p.A., asseritamente già estinta per fusione al momento della costituzione in giudizio; 4) erronea valutazione del disconoscimento delle copie della notifica della cartella e violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.; 5) violazione delle regole di notifica ex art. 139 c.p.c. e delle norme su decadenza/prescrizione in materia INVIM, per il dedotto vizio di notifica della cartella prodromica; 6) omessa valutazione del vizio di notificazione e delle carenze motivazionali dell'intimazione, in particolare quanto agli interessi. In memoria il ricorrente invocava anche lo stralcio automatico dei carichi di modesto importo previsto dal decreto Sostegni, sostenendo in via ipotetica che potesse applicarsi al caso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile o infondato il primo motivo perché la disciplina della l. 228/2012 riguarda cause di sospensione riferibili all'ente creditore e al credito, non a contestazioni inerenti l'attività dell'agente della riscossione, e il ricorrente non aveva chiarito la base dell'istanza né allegato documentazione pertinente. Ha respinto il secondo motivo osservando che, nel rito applicabile, in appello erano ammissibili nuovi documenti e che la questione di diritto sull'applicabilità della norma è mera difesa, non eccezione nuova. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, affermando la legittimità della costituzione dell'agente della riscossione a seguito di fusione per incorporazione, che non determina interruzione del processo se interviene in corso di causa. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di autosufficienza e perché non era spiegata la decisività del disconoscimento; ha richiamato il principio per cui le copie della notifica possono essere valutate unitamente agli altri elementi istruttori. Ha ritenuto inammissibile il quinto motivo perché la CTR aveva qualificato la notifica come diretta ex art. 26 d.P.R. 602/1973, idonea a interrompere prescrizione e decadenza, e il ricorso non colpiva specificamente tale ratio decidendi. Ha respinto il sesto motivo perché la cartella risultava regolarmente notificata, l'intimazione la richiamava, eventuali vizi erano comunque sanati dall'impugnazione e la motivazione dell'intimazione era sufficiente poiché vincolata al modello legale e riferita alla cartella precedente. La Corte ha inoltre escluso che potesse applicarsi lo stralcio dei carichi minori invocato in memoria, per mancanza di prova dei presupposti soggettivi e oggettivi e perché l'importo dell'intimazione era superiore alla soglia indicata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi formulati come omesso esame di fatto non possono essere usati per dedurre in realtà la mancata applicazione di una norma; inoltre i motivi devono colpire specificamente la ratio decidendi e rispettare il requisito di autosufficienza.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 537 ss.

    La procedura di sospensione e annullamento opera per cause riferibili all'ente creditore o al credito, non per contestazioni relative all'attività dell'agente della riscossione; quest'ultimo può svolgere una delibazione sommaria per respingere istanze manifestamente dilatorie.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 57 e 58

    Nel giudizio tributario di appello è consentita la produzione di nuovi documenti; la questione di diritto sull'applicabilità di una norma costituisce mera difesa e non eccezione nuova.

  • art. 2504-bis c.c.

    La fusione per incorporazione che intervenga in corso di causa non determina interruzione del processo.

  • art. 105 c.p.c.

    La società incorporante può spiegare intervento volontario nel processo.

  • art. 2712 c.c.

    La contestazione della efficacia probatoria delle riproduzioni richiede una specifica deduzione della difformità o inattendibilità del documento.

  • art. 2719 c.c.

    Se la parte contesta la conformità delle copie agli originali, il giudice deve valutare le specifiche difformità e gli altri elementi istruttori, non può limitarsi a escludere in blocco ogni efficacia probatoria.

  • art. 139 c.p.c.

    Il motivo che deduce il vizio di notificazione deve confrontarsi con la concreta ricostruzione fattuale accolta dal giudice di merito e con la natura della notifica esaminata.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La notifica diretta della cartella, ove ritenuta regolare, è idonea a interrompere prescrizione e decadenza.

  • art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    L'avviso di intimazione ad adempiere ha contenuto vincolato e può motivarsi con il richiamo alla cartella di pagamento precedentemente notificata.

  • art. 31 d.P.R. 643/72

    Norma invocata dal ricorrente in tema di prescrizione/decadenza, ma la censura è stata respinta perché non coglieva la ratio della decisione di merito.

  • artt. 52 e 76 d.P.R. 131/86

    Norme invocate dal ricorrente in tema di decadenza/prescrizione, ma non decisive alla luce della notifica ritenuta valida della cartella.

  • art. 1, d.l. 22 marzo 2021, n. 41

    La disciplina dello stralcio automatico dei carichi minori non è applicabile in assenza di prova dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la disciplina della sospensione e dell'annullamento d'ufficio delle pretese iscritte a ruolo è invocabile solo per cause inerenti all'ente impositore o al credito, non per contestazioni sull'operato dell'agente della riscossione; l'agente può svolgere un controllo sommario per respingere istanze manifestamente dilatorie.
  • In appello nel rito tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti; la deduzione dell'applicabilità di una norma di diritto costituisce mera difesa e non eccezione nuova.
  • La fusione per incorporazione intervenuta in corso di causa non interrompe il processo; la società incorporante può intervenire volontariamente e la società incorporata, estinta, non può più stare in giudizio come tale.
  • La contestazione della notifica di una cartella o della conformità delle copie agli originali richiede una specifica allegazione delle difformità e la dimostrazione della decisività del rilievo; il giudice deve valutare il documento alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili.
  • L'avviso di intimazione al pagamento ha contenuto vincolato e può essere motivato mediante il richiamo alla cartella già notificata; una volta valida la notifica della cartella, i vizi relativi all'intimazione restano inidonei a travolgerne la legittimità se comunque sanati dall'impugnazione o se la motivazione è conforme al modello legale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito qualifica la notifica come diretta e valida, la censura deve investire proprio tale qualificazione, altrimenti è inammissibile.
  • Lo stralcio automatico dei carichi minori può operare solo in presenza di tutti i presupposti previsti dalla norma, inclusi quelli soggettivi e quantitativi, e tali presupposti devono essere allegati e provati dalla parte che lo invoca.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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