Cassazione Civile, Ordinanza n. 19872/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una società che, nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2003, esponeva un credito IVA maturato negli anni 2001 e 2002 e ne chiedeva il rimborso, prestando fideiussione ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972. L'Ufficio, dopo verifica generale, rilevava che la società aveva aderito al condono di cui all'art. 7 l. n. 289/2002 per le annualità 2001 e 2002 e notificava due avvisi di accertamento con cui disconosceva i crediti IVA e recuperava maggiori imposte, interessi e sanzioni. La società impugnava anche il diniego di rimborso; in primo grado la C.T.P. rigettava il ricorso sul rimborso e accoglieva quelli contro gli avvisi. In appello, la C.T.R. rigettava entrambi gli appelli con due sentenze gemelle. L'Agenzia ricorreva in Cassazione deducendo: omessa/contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 7, 8 e 9 l. n. 289/2002, sostenendo che il condono non preclude il controllo sui crediti e che la C.T.R. aveva errato nel ritenere precluso l'accertamento del credito; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale con tre motivi, contestando la valutazione sull'insufficienza della prova del credito, invocando l'automatismo del rimborso ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972 e lamentando varie nullità/omissioni processuali e di merito (CTU, spese, spese fideiussione, notifica e validità degli avvisi, motivazione degli accertamenti, ecc.).
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi principali e i relativi incidentali e li ha tutti rigettati. Ha affermato che, in tema di condono fiscale, l'adesione alla definizione automatica riguarda i debiti tributari ma non impedisce all'Ufficio di controllare e contestare i crediti esposti dal contribuente, compresi i crediti IVA chiesti a rimborso. Ha inoltre ribadito che il contribuente, in caso di contestazione del credito, deve provarne tutti gli elementi costitutivi; la semplice prestazione di fideiussione non genera alcun automatismo nel rimborso. Le ulteriori doglianze della società sono state in parte ritenute inammissibili per difetto di interesse e in parte infondate (CTU, spese di primo grado, spese di fideiussione). Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate. È stato inoltre disposto, per la ricorrente incidentale, il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972
La prestazione della fideiussione è condizione per il rimborso, ma non comporta alcun automatismo: il credito IVA deve comunque essere provato e può essere controllato dall'Ufficio.
L'adesione al condono incide sui debiti tributari definiti, ma non preclude il potere dell'Ufficio di verificare e contestare i crediti vantati dal contribuente.
Richiamati insieme all'art. 7 per ribadire che la definizione automatica non limita il controllo sui crediti esposti in dichiarazione.
In caso di contestazione del credito IVA, l'onere della prova degli elementi costitutivi del credito grava sul contribuente.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità e vizi motivazionali, ma le censure sono state respinte o dichiarate inammissibili.
La Corte richiama il principio di unicità dell'impugnazione e rileva le anomalie derivanti dalla mancata riunione degli appelli in appello, superandole riunendo i ricorsi in Cassazione.
L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale; non è sufficiente un interesse astratto a correggere la motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Per la ricorrente incidentale è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 19, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Citato nel riepilogo dei fatti come base del ricorso avverso il silenzio-rifiuto sul rimborso.
Richiamato nelle doglianze sulla CTU; la Corte osserva che eventuali nullità della relazione sono sanate se non tempestivamente dedotte.
Massime di principio
- L'adesione a un condono fiscale che definisce i debiti tributari non impedisce all'Amministrazione di controllare, rettificare e contestare i crediti d'imposta esposti dal contribuente, poiché il condono non produce effetti di preclusione sui crediti.
- Quando il credito tributario è contestato, il contribuente deve dimostrare tutti i fatti costitutivi del diritto al rimborso; non opera un'inversione dell'onere della prova a carico dell'Ufficio.
- La presentazione della garanzia fideiussoria prevista per il rimborso IVA non determina il sorgere di un diritto automatico alla restituzione, se il credito non risulti provato.
- L'interesse a impugnare richiede un'utilità giuridica concreta: non è ammissibile il ricorso volto solo a ottenere una diversa o più favorevole motivazione della decisione, in assenza di un effetto utile sulla statuizione.
- Le nullità processuali relative alla consulenza tecnica o ad altri atti del giudizio di merito devono essere tempestivamente dedotte; in difetto, si intendono sanate e non possono essere fatte valere utilmente in cassazione.
- Le questioni sulle spese di lite sono censurabili in cassazione solo nei limiti in cui il giudice di merito abbia violato il principio di soccombenza o abbia posto le spese a carico della parte totalmente vittoriosa.
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