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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15251/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'intimazione di pagamento e della presupposta cartella esattoriale relativi a IRPEF e IVA per l'anno d'imposta 2005. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la CTR Lombardia aveva invece accolto il gravame dell'agente della riscossione, ritenendo provata la regolare notifica della cartella mediante raccomandata diretta e ritenendo sufficiente la produzione in appello della relata di notifica in originale. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) violazione di legge e carenza di motivazione, censurando la sentenza in modo promiscuo e senza una chiara indicazione delle norme asseritamente violate; (2) falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e vizio motivazionale, sostenendo che sarebbero necessarie formalità ulteriori nella notifica e la produzione della copia integrale della cartella, nonché contestando la specificità del disconoscimento della relata; (3) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la CTR considerato documenti prodotti per la prima volta in appello; (4) ulteriore deduzione promiscua di vizio motivazionale e violazione di legge, basata anche sul richiamo a una decisione di altra CTR e sull'assunto che l'intimazione fosse nulla per omessa notifica della cartella.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi per formulazione promiscua, difetto di specificità, mancata adeguata descrizione dei fatti e delle modalità di notificazione, nonché per carenza dei requisiti di autosufficienza ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha inoltre osservato che la doglianza sulla motivazione era comunque infondata, poiché la sentenza della CTR era motivata in modo chiaro e comprensibile. Nel merito, la Corte ha ribadito il principio per cui la cartella può essere validamente notificata direttamente dal concessionario/agente della riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, essendo sufficiente l'avviso di ricevimento e operando le norme postali. Ha anche confermato che, nel processo tributario di appello, è ammessa la produzione di nuovi documenti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la CTR poteva legittimamente valorizzare i documenti prodotti in secondo grado. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della mancata attività difensiva delle agenzie intimate.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    I motivi di ricorso non possono essere formulati in modo promiscuo, mescolando censure di violazione di legge e di vizio di motivazione senza separazione chiara delle doglianze.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare in modo specifico e localizzabile gli atti e i documenti rilevanti; non è necessario trascriverli integralmente, ma occorre che il loro contenuto e la loro presenza negli atti di merito siano puntualmente segnalati.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento può essere notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la notifica si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento e non è necessaria un'apposita relata di notifica.

  • art. 2700 c.c.

    L'attestazione dell'agente postale sull'avvenuta consegna dell'atto e sull'identità del consegnatario è assistita da fede privilegiata fino a querela di falso.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel giudizio tributario di appello non opera la preclusione alla produzione di nuovi documenti prevista dal processo civile ordinario, per effetto della disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario le parti possono produrre liberamente nuovi documenti anche in appello, pure se preesistenti al primo grado, senza dover dimostrare che la mancata produzione in precedenza dipendesse da causa non imputabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 6 e art. 10 L. n. 212 del 2000

    Sono evocati dal ricorrente come parametri violati, ma la Corte non accoglie la doglianza e ribadisce la correttezza dell'orientamento sulla notifica diretta della cartella.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare indistintamente censure di violazione di legge e di vizio di motivazione riferite alla medesima questione, se il motivo non rende chiaramente distinguibili i profili di diritto e quelli di fatto.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il ricorrente deve rendere comprensibile la fattispecie, indicando con precisione gli atti e i documenti su cui fonda le doglianze e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
  • In tema di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica, poiché la prova del perfezionamento deriva dall'avviso di ricevimento e dall'attestazione dell'ufficiale postale.
  • Nel processo tributario di appello è consentita la produzione di nuovi documenti, anche se già esistenti in primo grado, in forza della disciplina speciale dell'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, che deroga alle preclusioni del processo civile ordinario.
  • La censura di vizio motivazionale è inammissibile quando investe non un fatto storico omesso, ma una valutazione espressa dal giudice di merito, e comunque non può essere accolta se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente e graficamente completa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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