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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15190/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un preavviso di fermo amministrativo fondato su una cartella di pagamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 1996. Il contribuente, poi dichiarato fallito nel 1999 quale socio illimitatamente responsabile di una società di persone, aveva impugnato il preavviso e la cartella deducendo che la cartella non gli era stata notificata: era stata notificata soltanto al curatore fallimentare. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, dedotto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., egli ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 212/2000, degli artt. 43 e 147 l. fall. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che, essendo il credito tributario riferito a periodo d’imposta anteriore al fallimento, la cartella doveva essere notificata anche al fallito e non soltanto al curatore.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, per crediti tributari i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento, l’atto impositivo e la cartella esattoriale devono essere notificati non solo al curatore ma anche al fallito, poiché questi conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario e un interesse concreto all’impugnazione. La notifica al solo curatore non rende l’atto opposto al fallito, né consente di far decorrere nei suoi confronti il termine di impugnazione. Pertanto la CTR ha errato nel considerare validamente notificata la cartella sulla base della sola notifica al curatore. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 6, comma 1, l. n. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell’esigenza di corretta informazione e conoscenza dell’atto impositivo da parte del contribuente.

  • art. 43 l. fall.

    Letto sistematicamente per affermare che, in caso di fallimento, il curatore sta in giudizio; tuttavia ciò non esclude, per gli atti tributari prefallimentari, la necessità della notifica anche al fallito.

  • art. 147 l. fall.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile.

  • art. 24 Cost.

    Usato come parametro per garantire al fallito la possibilità di piena conoscenza dell’atto e di effettivo esercizio del diritto di difesa.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Indicato come norma che collega la decorrenza del termine di impugnazione alla conoscenza dell’atto da parte del contribuente.

  • art. 3 d.l. n. 119/2018

    Richiamato nell’istanza dell’Agenzia delle Entrate per una definizione agevolata, ma la Corte ha ritenuto non comprovata l’estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • Gli atti impositivi e le cartelle di pagamento relativi a crediti tributari i cui presupposti siano sorti prima della dichiarazione di fallimento devono essere notificati sia al curatore fallimentare sia al fallito, perché il fallimento non elimina la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario in capo al contribuente.
  • La notifica al solo curatore non rende l’atto automaticamente nullo o inesistente, ma ne limita l’opponibilità: l’atto non diviene definitivo nei confronti del fallito se questi non ne abbia avuto piena conoscenza.
  • Il termine per impugnare non decorre per il fallito dalla mera conoscenza indiretta della pretesa attraverso atti della procedura concorsuale; occorre la trasmissione della documentazione idonea a consentire una consapevole difesa.
  • L’inerzia del curatore può legittimare in via eccezionale l’impugnazione da parte del fallito, in funzione di tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
  • La doppia notifica a curatore e fallito non è configurata come condizione di validità dell’atto, ma come presupposto della sua piena opponibilità nei confronti della procedura fallimentare e del fallito tornato in bonis.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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