Cassazione Civile, Ordinanza n. 15195/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004 notificato il 16/12/2011 a una società poi in liquidazione. La società aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; la CTR del Lazio aveva confermato l'annullamento ritenendo non dimostrati i presupposti del raddoppio dei termini di accertamento, in particolare perché l'ufficio non aveva indicato nell'avviso il reato, non aveva allegato la denuncia e non aveva provato l'effettiva presentazione all'autorità giudiziaria, valorizzando anche il decesso dell'amministratore unico. L'Agenzia ha impugnato la sentenza con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che per il raddoppio dei termini rileva soltanto l'esistenza di fatti astrattamente integranti un reato tributario e quindi l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., non la concreta presentazione della denuncia né l'indicazione nominativa del reato nell'avviso; con il secondo, in via subordinata, ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova documentale, affermando che l'avviso descriveva già le operazioni societarie e immobiliari ritenute fraudolente e richiamava espressamente la disciplina del raddoppio dei termini.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretto il principio secondo cui, nel regime ratione temporis applicabile, il raddoppio dei termini di accertamento IVA opera quando emergano fatti che comportano l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia o dalla sua allegazione all'avviso. Ha ritenuto errata la CTR perché aveva fondato l'annullamento su un dato meramente formale, cioè la mancata indicazione della specifica fattispecie di reato nell'atto impositivo, senza verificare in concreto la ricorrenza di un'ipotesi di reato tributario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
"In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione."
Nel testo applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini discende dalla mera sussistenza di fatti che rendono obbligatoria la denuncia penale; non è richiesta la concreta presentazione della denuncia né l'indicazione formale del reato nell'avviso.
art. 331 c.p.p.
Rileva come parametro dell'obbligo di denuncia penale; il giudice tributario deve verificare ex post se i fatti accertati integrassero i presupposti dell'obbligo.
art. 37, commi 24-26, d.l. n. 223 del 2006
Richiamato come disciplina del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di reati tributari.
art. 2, d.lgs. n. 128 del 2015
La Corte ne richiama la disciplina transitoria e la salvezza degli effetti degli avvisi già notificati; nel caso concreto non esclude l'applicazione del regime previgente.
art. 1, commi 130, 132 e 236, L. n. 208 del 2015
La modifica normativa ha espunto il raddoppio dal testo previgente per il futuro, ma per i periodi d'imposta precedenti restano salvi gli avvisi già notificati; la questione interpretativa sulla definizione agevolata non è stata decisa per difetto di rilevanza/documentazione.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Invocati per travisamento della prova documentale; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento del primo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norme processuali poste a base dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in parallelo all'art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972 come disciplina dei termini di accertamento raddoppiati in presenza di reati tributari.
art. 1 d.l. n. 197 del 2022
Richiamato solo per la questione preliminare della definizione agevolata, ma non decisivo nel merito della controversia.
Massime di principio
- Nel regime previgente al 2016, il raddoppio dei termini di accertamento IVA opera quando i fatti accertati dall'ufficio siano astrattamente idonei a integrare una fattispecie di reato tributario che comporta l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.; non occorre la prova dell'effettiva denuncia né dell'avvio del procedimento penale.
- Il giudice tributario, se investito di specifica censura del contribuente, deve svolgere una valutazione ex post dei presupposti dell'obbligo di denuncia, verificando se l'amministrazione abbia utilizzato la disciplina del raddoppio in modo non pretestuoso; la verifica riguarda i presupposti dell'obbligo di denuncia e non l'accertamento del reato.
- La mancata indicazione nell'avviso di accertamento della specifica norma penale violata o della denuncia presentata non è, da sola, sufficiente a escludere il raddoppio dei termini, se dall'atto emergono comunque elementi fattuali idonei a integrare l'ipotesi di reato.
- Le eventuali cause estintive del reato o l'inerzia successiva dell'autorità procedente non incidono sul presupposto applicativo del raddoppio, che resta ancorato alla configurabilità astratta dell'obbligo di denuncia al momento della formazione dell'atto impositivo.
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