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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15193/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Un automobilista aveva convenuto in giudizio le società coinvolte in un sinistro stradale verificatosi tra il proprio veicolo e un autocarro, deducendo che l'urto fosse stato causato dal conducente dell'autocarro e chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio mezzo. In primo grado la domanda era stata respinta, e il rigetto era stato confermato in appello sul rilievo che i danni visibili sui veicoli e la documentazione fotografica non fossero compatibili con la dinamica descritta dall'attore. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto, con sette motivi, varie nullità della sentenza e violazioni di legge: omessa pronuncia e nullità della costituzione in giudizio della compagnia assicuratrice; omesso esame di documenti e fotografie; adesione acritica alla consulenza tecnica d'ufficio; violazione dell'art. 182 c.p.c. per asserita irritualità della rappresentanza processuale dell'assicuratore; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere il giudice dato prevalenza ad alcune prove; falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. in tema di presunzioni; violazione dell'art. 2702 c.c. per la pretesa mancata contestazione delle dichiarazioni dei conducenti. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili o infondati: in particolare, ha escluso che potesse censurarsi come nullità della motivazione un'omessa decisione su questioni di rito; ha rilevato che il ricorso non rispettava gli oneri di specificità e indicazione degli atti; ha osservato che la decisione di merito era comunque sorretta da autonoma ratio basata sull'incompatibilità oggettiva dei danni; ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, sulla prova presuntiva e sulla deduzione di questioni nuove in cassazione. Ha inoltre richiamato la possibilità, nei giudizi di risarcimento diretto, che l'assicuratore del danneggiato sia delegato a costituirsi in giudizio per conto dell'assicuratore convenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della compagnia assicuratrice controricorrente e lo ha altresì condannato al pagamento della somma di euro 1.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ritenendo la proposizione del ricorso connotata da colpa grave per la manifesta inammissibilità di tutti i motivi e per la deduzione di questioni nuove. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere una chiara esposizione dei fatti di causa e l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il motivo si fonda, a pena di inammissibilità.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    la nullità per mancanza o apparenza della motivazione non è configurabile quando la sentenza espone una ratio decidendi comprensibile e sufficiente.

  • art. 182 c.p.c.

    la doglianza relativa all'irritualità della costituzione della parte è stata ritenuta assorbita e comunque infondata nel contesto del risarcimento diretto.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice dichiari di non applicare la regola del decisum o utilizzi prove non introdotte dalle parti, non quando valuti diversamente le prove acquisite.

  • art. 2729 c.c.

    il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva è ammesso solo nei limiti del vizio di sussunzione o di un uso radicalmente scorretto dei criteri di gravità, precisione e concordanza; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2702 c.c.

    la censura è stata dichiarata inammissibile perché nuova; in ogni caso la contestazione della veridicità delle dichiarazioni era incompatibile con la difesa svolta nel merito.

  • art. 149 cod. ass.

    nei giudizi soggetti al risarcimento diretto è lecito che, se il danneggiato agisce contro l'assicuratore del responsabile anziché contro il proprio, l'assicuratore convenuto deleghi l'assicuratore del danneggiato a costituirsi in giudizio in nome e per conto proprio.

  • art. 88 c.p.c.

    la condotta processuale del ricorrente è stata valutata anche ai fini dei doveri di lealtà e probità.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    la proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile e la violazione grave degli oneri di specificità possono giustificare la condanna per responsabilità aggravata.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia o di nullità per difetto di motivazione richiede che la questione risulti effettivamente proposta nei gradi di merito e che il ricorso indichi in modo specifico dove e come sia stata dedotta; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione non è configurabile per doglianze che mirano in realtà a contestare la valutazione delle prove o delle questioni di rito, quando la decisione impugnata contenga una ratio decidendi autonoma e sufficiente.
  • In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio: la Corte può controllare soltanto l'esistenza di un errore di diritto, di una radicale omissione motivazionale o di un vizio di sussunzione nei criteri legali di valutazione della prova presuntiva.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo se il giudice utilizzi prove non acquisite al processo o affermi espressamente di non dover applicare la regola di disponibilità della prova; non è invece censurabile la preferenza accordata ad alcune risultanze probatorie rispetto ad altre.
  • Nel giudizio di risarcimento diretto la costituzione in giudizio dell'assicuratore del danneggiato quale mandatario dell'assicuratore convenuto è compatibile con il sistema, quando la domanda sia proposta contro l'assicuratore del responsabile anziché contro il proprio assicuratore.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; la loro proposizione determina l'inammissibilità del motivo e può integrare colpa grave ai fini della responsabilità aggravata.
  • La contestazione delle dichiarazioni o dei documenti non può essere dedotta in cassazione in modo astratto e sganciato dalle difese svolte nei gradi di merito; inoltre, una linea difensiva che neghi in radice l'accadimento del fatto è incompatibile con la successiva affermazione della non contestazione della sua veridicità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAzione diretta
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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