Cassazione Civile, Ordinanza n. 15192/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una ripresa a tassazione riferita all'anno d'imposta 2007, relativa a IRES, IRAP e IVA secondo l'introduzione della lite, ma la sentenza di merito e il giudizio di legittimità risultano, per come ricostruito dalla Corte, limitati a una ripresa a tassazione ai fini Irpef e Invim per il 2007 con relative sanzioni. Il contribuente aveva impugnato gli atti impositivi sostenendo, in sintesi, di non essere il soggetto passivamente legittimato perché gli avvisi erano intestati all'associazione sportiva dilettantistica e lui li aveva ricevuti solo quale destinatario della notifica, pur essendo stato indicato dall'Ufficio come legale rappresentante di fatto. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 36 c.c. e 75 c.p.c., contestando la ritenuta legittimazione passiva processuale in proprio. Con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 7 L. 212/2000 e dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, censurando la motivazione degli atti impositivi per essere stata integrata in giudizio mediante il richiamo, solo in sede processuale, della responsabilità personale del preteso legale rappresentante ai sensi dell'art. 38 c.c.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio che il ricorso introduttivo era stato proposto da un soggetto privo di legittimazione ad causam, poiché gli atti impugnati erano intestati all'associazione sportiva dilettantistica e il ricorrente era soltanto il destinatario della notifica. Ha quindi affermato che, in presenza di carenza di legittimazione processuale rilevabile in ogni stato e grado, il giudizio di cassazione conduce alla cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. La pronuncia finale dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente con riferimento alla ripresa a tassazione per l'anno 2007. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state compensate per il rilievo officioso della questione. È inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per contestare la legittimazione passiva, ma la Corte non fonda su tale norma la decisione, concentrandosi sulla legittimazione ad causam rispetto al soggetto destinatario dell'atto.
Richiamato dal ricorrente come norma sulla capacità processuale/legittimazione; la Corte ribadisce però che il punto decisivo è la legittimazione ad causam del soggetto che ha impugnato l'atto non a lui intestato.
Invocato per contestare l'integrazione in giudizio della motivazione dell'atto, ma la Corte non decide nel merito di tale censura perché assorbe il ricorso per difetto originario di legittimazione.
Richiamato per censurare la motivazione dell'atto impositivo; la Corte non esamina la fondatezza della doglianza in quanto dichiara l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di legittimazione.
Citato nel motivo del ricorrente e richiamato nella ricostruzione della difesa erariale, ma la decisione si fonda sul fatto che l'atto era intestato all'associazione e non al ricorrente in proprio.
È la base della cassazione senza rinvio quando viene accertata in sede di legittimità la carenza di legittimazione processuale della parte che ha introdotto il giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La legittimazione ad causam va verificata in concreto in relazione al soggetto cui è intestato l'atto impositivo e al soggetto che propone il ricorso: il mero destinatario della notificazione di un atto rivolto a un ente non è, di regola, legittimato ad agire in proprio contro quella pretesa.
- La carenza di legittimazione ad causam è questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo e, se accertata per la prima volta in cassazione, comporta la cassazione senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c.
- La distinzione tra legittimazione processuale e titolarità del rapporto sostanziale è decisiva: prima si verifica se il soggetto possa stare in giudizio rispetto a quel determinato atto, poi, solo se la legittimazione sussiste, si affronta il merito della pretesa tributaria.
- Non può essere sanato in giudizio il difetto originario di collegamento tra il ricorrente e l'atto impugnato quando l'atto risulti rivolto a un diverso soggetto giuridico; in tal caso l'impugnazione proposta in proprio è inammissibile.
- Quando il giudizio viene definito per una ragione pregiudiziale e officiosa di rito, le censure di merito relative alla motivazione o alla fondatezza della pretesa restano assorbite.
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