Cassazione Civile, Ordinanza n. 15191/2025 del 07/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un'istanza di interpello disapplicativo presentata da una società ai sensi dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, con cui si chiedeva di non applicare per l'anno d'imposta 2013 la disciplina antielusiva di cui all'art. 30 L. n. 724/1994. La società ha impugnato il diniego dinanzi al giudice tributario; in primo grado il ricorso è stato dichiarato inammissibile per non impugnabilità dell'atto, mentre in appello la C.T.R. ha accolto la domanda ritenendo il provvedimento impugnabile. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la C.T.R. aveva pronunciato anche nei confronti della Direzione provinciale nonostante l'eccezione di difetto di legittimazione passiva; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, per avere la C.T.R. ritenuto impugnabile un atto non compreso nell'elenco degli atti tributari impugnabili; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c., per difetto di interesse ad agire contro un provvedimento di rigetto dell'interpello disapplicativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono articolazioni interne prive di autonoma soggettività e che la loro eventuale evocazione in giudizio non comporta invalidità, poiché gli effetti della decisione si riverberano comunque sull'Agenzia come soggetto unitario. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, confermando l'orientamento secondo cui il diniego di interpello disapplicativo ex art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973, per la sua funzione e per il contenuto di concreta manifestazione della pretesa tributaria, è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, nella versione applicabile ratione temporis. La Corte ha richiamato il carattere non retroattivo della disciplina sopravvenuta che esclude l'impugnabilità delle risposte agli interpelli, ritenendola non applicabile al caso, in cui il diniego risaliva al 2014. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo applicabile ratione temporis disciplina l'interpello disapplicativo in materia antielusiva; il suo diniego, quando esprime una concreta posizione dell'Amministrazione sul rapporto tributario, è considerato atto impugnabile.
art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724
È la norma antielusiva la cui disapplicazione era stata chiesta dalla società e che l'Ufficio aveva ritenuto applicabile per l'anno d'imposta 2013.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma non impedisce l'impugnazione di atti diversi quando contengano una ben individuata pretesa tributaria o comunque producano una lesione immediata; il diniego di disapplicazione è stato ricondotto a un atto impugnabile.
art. 10 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato in relazione alla legittimazione passiva degli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, considerati meri organi dell'Agenzia e non soggetti autonomi.
La Corte esclude il difetto di interesse ad agire, perché il diniego di interpello disapplicativo è idoneo a incidere concretamente sulla posizione del contribuente e quindi a sorreggere l'impugnazione.
art. 6, comma 1, d.lgs. 7 ottobre 2015, n. 156
La norma che esclude l'impugnabilità delle risposte agli interpelli ha portata solo per il futuro e non si applica ai dinieghi anteriori alla sua entrata in vigore.
art. 11, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
È richiamato nella versione successivamente modificata, per ribadire il principio di non impugnabilità delle risposte agli interpelli per il futuro, ma non per il caso deciso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione poiché parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate possono essere evocati e costituirsi in giudizio senza che le vicende organizzative interne incidano sulla validità del contraddittorio, poiché la legittimazione e gli effetti degli atti processuali fanno capo all'Agenzia come soggetto unitario.
- L'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992 è tassativa, ma può essere estesa agli atti che, pur non nominati, portino a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria o incidano immediatamente sulla sua sfera giuridica.
- Il diniego di interpello disapplicativo in materia antielusiva, quando non sia coperto da una disciplina sopravvenuta non retroattiva, è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario perché esprime una determinazione definitiva dell'Amministrazione sul rapporto fiscale.
- Le norme sopravvenute che escludono l'impugnabilità delle risposte all'interpello operano solo per il futuro e non possono incidere su provvedimenti anteriori alla loro entrata in vigore.
- L'interesse ad agire sussiste quando il provvedimento amministrativo contestato abbia un contenuto lesivo concreto e attuale, anche se non sia un atto formalmente incluso nell'elenco tipico degli atti impugnabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15190/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15192/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15193/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15194/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15195/2025 del 07/06/2025
- ordinanza_civile · 7 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15196/2025 del 07/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →