Cassazione Civile, Ordinanza n. 02670/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto dei suoi ricorsi avverso plurimi avvisi di accertamento per IRPEF 2007-2008, IVA e IRAP 2007-2008, emessi sulla base di una verifica svolta nei confronti di una cooperativa ritenuta coinvolta in una frode fiscale. L'Ufficio gli contestava di avere preso parte, in modo occulto, alla gestione della società, quale socio e amministratore di fatto, anche in ragione del potere di firma su un conto corrente sociale e della concreta movimentazione del conto. Con dieci motivi il ricorrente deduceva, in sintesi: decadenza dal potere impositivo per precedente accertamento sintetico sul 2007; invalidità dell'atto per mancata allegazione del PVC di un terzo e per mancata redazione di un PVC nei suoi confronti; illegittimità dell'avviso fondato su PVC e accertamenti bancari di terzi non conosciuti; violazione dell'onere della prova e del divieto di presunzioni su presunzioni; nullità/violazione di legge per l'impossibilità di qualificare la vicenda come interposizione fittizia; incompetenza della Direzione Regionale dell'Agenzia; nullità della notificazione dell'avviso per consegna al portiere; illegittimità delle sanzioni perché egli non sarebbe l'autore materiale delle violazioni e non vi sarebbe sua colpevolezza personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato, tra l'altro, che il precedente accertamento sintetico non precludeva un autonomo e distinto accertamento fondato su nuovi e diversi elementi relativi al ruolo svolto dal contribuente nella società; che l'obbligo di allegazione degli atti richiamati in motivazione riguarda solo quelli non riprodotti nella parte essenziale nell'avviso e non già quelli comunque richiamati e utilizzabili ai fini probatori; che il contribuente aveva ben compreso la pretesa e potuto difendersi; che la CTR aveva correttamente valorizzato plurimi elementi oggettivi, non la sola delega di firma, per ritenere il ricorrente socio e gestore occulto; che non era fondata la censura sulla competenza della Direzione Regionale, essendo ammissibili anche attività istruttorie e operative di particolare rilevanza; che la notificazione, ove la costituzione in giudizio abbia raggiunto lo scopo dell'atto, è al più nulla e non inesistente, dunque sanata; e che le sanzioni erano state irrogate al contribuente quale corresponsabile per la gestione della società, con doglianza peraltro anche non adeguatamente autosufficiente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
È il parametro formale dei diversi motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente, ma la Corte li ha esaminati tutti come censure di violazione di legge o nullità della sentenza, respingendoli.
artt. 38 e 41-bis D.P.R. 600/1973
Il precedente accertamento sintetico non esclude un successivo accertamento integrativo/autonomo fondato su fatti diversi e nuovi riferiti allo stesso contribuente e allo stesso periodo d'imposta.
L'omessa allegazione del PVC non determina invalidità dell'avviso quando il contenuto essenziale dell'atto richiamato sia riprodotto e il contribuente sia stato in grado di difendersi.
art. 24 L. 4/1929
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza difensiva, ma non ritenuto violato dalla Corte.
L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti presupposti è assolto se nell'avviso sono riportati gli elementi essenziali del PVC richiamato.
La motivazione dell'avviso può essere integrata dal richiamo a un PVC di terzi se il contenuto essenziale sia riportato nell'atto notificato al contribuente.
La censura sull'onere della prova è infondata perché la pretesa fiscale era sorretta da plurimi elementi oggettivi e il contribuente non ha offerto prova contraria idonea.
La mancata esecuzione di accertamenti bancari sui conti personali del contribuente non rende illegittimo l'avviso quando la contestazione si fonda su dati relativi alla società e sulla concreta gestione della stessa.
art. 37, comma 3, D.P.R. 600/1973
La fattispecie non è stata ricondotta a una mera interposizione fittizia, ma a una partecipazione occulta e alla gestione effettiva della società.
Richiamato insieme agli artt. 100 e 112 c.p.c. nella doglianza sul tipo di qualificazione della fattispecie, ma il motivo è stato respinto.
La Corte non ha ravvisato omissione di pronuncia sulla questione della qualificazione della partecipazione occulta alla società.
La notificazione al portiere, in assenza del destinatario e con successiva raccomandata informativa, non integra nullità insanabile.
La mancata indicazione delle ricerche compiute non comporta inesistenza della notifica; il vizio è sanabile se l'atto raggiunge il suo scopo.
La notifica dell'avviso di accertamento segue le forme previste per gli atti tributari e la sua eventuale irregolarità è sanata dal raggiungimento dello scopo.
La nullità della notificazione è sanata se il destinatario ha comunque conosciuto l'atto e ha potuto difendersi tempestivamente.
artt. 2, 3, 5, 6 e 17 D.Lgs. 472/1997
Le sanzioni possono essere riferite al soggetto che abbia partecipato alla gestione societaria e, quindi, alla commissione delle violazioni in ambito societario, non essendo necessario che egli sia l'autore materiale in proprio nome.
D.Lgs. 300/1999, artt. 57, 66, 71
Richiamati per descrivere l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate e il riparto di competenze tra strutture centrali e periferiche.
art. 1, comma 360, L. 244/2007
Richiamato a sostegno del quadro organizzativo e competenziale dell'Agenzia delle Entrate.
art. 4 regolamento di amministrazione Agenzia delle Entrate
Le Direzioni regionali e provinciali svolgono anche attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento e del contenzioso.
Massime di principio
- Un precedente accertamento fiscale non impedisce un successivo accertamento riferito allo stesso contribuente e allo stesso periodo d'imposta quando il nuovo atto si fondi su elementi diversi, sopravvenuti o comunque autonomamente accertati.
- L'obbligo di allegare al provvedimento impositivo gli atti richiamati in motivazione è soddisfatto se l'atto ne riproduce il contenuto essenziale; non è necessaria l'allegazione materiale degli atti già noti o comunque utilizzabili come supporto probatorio.
- In materia tributaria, la pretesa può fondarsi su una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; non è sufficiente a paralizzarla la deduzione che l'Ufficio abbia valorizzato un solo indice se dagli atti emergono ulteriori circostanze oggettive di gestione o partecipazione occultata.
- La qualificazione della posizione del soggetto come socio o amministratore occulto può essere desunta da comportamenti concludenti e dalla concreta gestione dei conti e dell'attività sociale, anche in assenza di investitura formale.
- La competenza delle articolazioni periferiche dell'Agenzia delle Entrate comprende anche attività istruttorie e operative di rilievo; l'eventuale intervento della Direzione regionale non determina di per sé invalidità dell'accertamento.
- La notificazione dell'avviso di accertamento è nulla e non inesistente quando presenti irregolarità formali, ma la nullità è sanata se il contribuente ha comunque raggiunto lo scopo dell'atto, cioè ha conosciuto la pretesa e ha potuto difendersi.
- Le sanzioni tributarie possono essere imputate al soggetto che abbia partecipato alla gestione della società e quindi alla violazione, anche se non autore materiale immediato dell'atto illecito, quando la sua corresponsabilità risulti provata o non adeguatamente contrastata.
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