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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21593/2025 del 27/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, a mezzo PEC, di una cartella di pagamento relativa all'IVA 2016, scaturita da controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. 633/1972 e preceduta da una comunicazione di irregolarità (c.d. avviso bonario). La società contribuente aveva impugnato la cartella e il giudice di merito aveva accolto il ricorso, ritenendo invalida la notifica del preavviso di irregolarità perché inviata da un indirizzo PEC dell'Amministrazione non presente nei registri pubblici. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un solo motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione dell'art. 3-bis l. 53/1994, in combinato disposto con l'art. 156 c.p.c. e con l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; sostiene che la Corte territoriale abbia erroneamente equiparato l'irregolarità dell'indirizzo PEC del mittente all'inesistenza della notifica, mentre l'obbligo di iscrizione nei registri pubblici riguarderebbe il destinatario, non il mittente. Secondo la ricorrente, la notifica sarebbe valida ove abbia raggiunto il suo scopo e non vi sia stato pregiudizio difensivo per il contribuente.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame. La Suprema Corte ritiene erronea la premessa decisoria del giudice di merito, secondo cui la notifica via PEC del preavviso di irregolarità sarebbe inesistente perché proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici elenchi. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte afferma che, in tema di notificazione a mezzo PEC, l'estraneità dell'indirizzo del mittente ai registri pubblici non invalida di per sé la notificazione se il destinatario abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa e non abbia subito alcun concreto pregiudizio. Il rinvio è disposto affinché il giudice di merito riesamini la vicenda alla luce di tali principi.

Norme richiamate

  • art. 3-bis L. 53/1994

    La disciplina della notificazione a mezzo PEC impone per il notificante l'uso di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; la Corte distingue però la posizione del mittente da quella del destinatario e nega che, nel caso esaminato, l'assenza dell'indirizzo del mittente dai registri determini ex se l'inesistenza o nullità della notifica.

  • art. 156 c.p.c.

    La nullità dell'atto processuale non può essere dichiarata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo e non sia derivato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Costituisce il presupposto del controllo automatizzato sull'IVA da cui è scaturita la cartella di pagamento.

  • artt. 4, 16 e 16-ter d.l. 179/2012

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'obbligo delle amministrazioni di dotarsi di indirizzi PEC inseriti negli indici ufficiali nazionali.

  • art. 66, comma 5, d.lgs. 217/2017

    È richiamato per definire i pubblici elenchi rilevanti ai fini delle notifiche telematiche.

  • artt. 6-bis, 6-quater e 62 d.lgs. 82/2005

    Sono indicati come pubblici elenchi idonei ai fini delle notificazioni e comunicazioni telematiche.

  • art. 16, comma 12, d.lgs. 82/2005

    Richiamato quale fonte dei pubblici elenchi rilevanti per le notifiche telematiche.

  • art. 16, comma 6, d.l. 185/2008

    Richiamato quale fonte dei pubblici elenchi rilevanti per le notifiche telematiche.

Massime di principio

  • In tema di notificazione a mezzo PEC, l'eventuale utilizzo da parte del mittente di un indirizzo non inserito nei pubblici registri non comporta, di per sé, la nullità o inesistenza della notifica.
  • La disciplina delle notifiche telematiche va interpretata distinguendo la posizione del notificante da quella del destinatario: l'esigenza di elezione/domiciliazione digitale rileva principalmente per il destinatario, mentre per il mittente è sufficiente un indirizzo PEC comunque riconducibile al soggetto notificante.
  • La nullità di una notificazione processuale o amministrativa non può essere affermata in astratto, ma richiede la dimostrazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa della parte destinataria.
  • Se l'atto inviato via PEC consente al destinatario di comprendere senza incertezze provenienza e oggetto della comunicazione e di difendersi compiutamente, il vizio formale dell'indirizzo del mittente resta privo di rilevanza invalidante.
  • Le regole elaborate per la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC si applicano, a maggior ragione, anche alla comunicazione di irregolarità o preavviso bonario, trattandosi di atto meno invasivo nella sfera del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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