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Sentenza

Sentenza del 16/09/2016 n. 18217 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso di 12.812,83 euro di IRPEF ritenendo che il Fondo Pensione avesse tassato indebitamente una quota della prestazione liquidata. In particolare, sosteneva che dovessero essere esclusi dalla base imponibile i contributi versati direttamente dal lavoratore entro il limite del 4% della retribuzione annua e i rendimenti finanziari già assoggettati a imposta sostitutiva; contestava inoltre l'aliquota applicata dal Fondo, pari al 29,93%, ritenendo applicabile quella del 23%. La CTR aveva accolto integralmente il ricorso, ma l'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione deducendo violazioni processuali e carenze motivazionali sull'accertamento dei contributi e dei rendimenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato la causa alla medesima Commissione, in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto fondate le censure relative alla motivazione: la CTR aveva affermato in modo apodittico sia che i rendimenti fossero maturati dopo il 31 dicembre 2000, sia che fosse dimostrato il versamento diretto dei contributi da parte del lavoratore entro il limite del 4%, senza confrontarsi adeguatamente con la documentazione richiamata dall'Ufficio. Sono state inoltre ritenute inammissibili alcune doglianze dell'Agenzia, tra cui quella sulla decadenza dal rimborso, perché la CTR aveva adottato anche una autonoma motivazione non specificamente impugnata. Il giudice del rinvio dovrà verificare nuovamente i fatti, applicare i principi indicati dalla Cassazione e decidere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 17, comma 2

    Le somme risultanti dalla capitalizzazione della pensione sono assoggettabili a tassazione separata al netto dei contributi a carico del lavoratore, alle condizioni previste dalla norma.

    La quota della prestazione pensionistica può essere esclusa dalla base imponibile se è provato che corrisponde a contributi effettivamente versati direttamente dal lavoratore, entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

  • D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, art. 11, comma 6

    Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.

    La disposizione esclude dalla tassazione la componente della prestazione corrispondente a redditi già tassati, ma la sua applicazione temporale e la qualificazione dei rendimenti devono essere accertate in relazione al periodo di maturazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57

    In appello non possono proporsi domande nuove e non possono essere proposte nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

    Le eccezioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello. Tuttavia, se l'eccezione era già stata formulata davanti al giudice di primo grado, il giudice d'appello non può dichiararla nuova e preclusa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    La decadenza dal diritto al rimborso deve essere adeguatamente allegata e dimostrata dall'Amministrazione quando viene fatta valere come causa ostativa alla domanda del contribuente.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    La parte che chiede il rimborso deve provare i presupposti del proprio diritto, come la natura dei contributi e dei rendimenti; l'Amministrazione deve a sua volta provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi eventualmente dedotti.

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione giuridica della sentenza quando la decisione è conforme al diritto; ciò non consente però di sostituire l'accertamento di fatti decisivi non adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • In materia di tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari, l'esclusione dalla base imponibile di contributi o rendimenti richiede una prova documentale precisa della loro natura, dell'effettivo versamento e del periodo di maturazione.
  • Una motivazione meramente assertiva del giudice, che affermi l'esistenza dei requisiti senza esaminare la documentazione contraria dell'Amministrazione, può determinare la cassazione della sentenza e il rinvio.
  • Le eccezioni già proposte in primo grado possono essere riproposte in appello e non sono soggette alla preclusione delle nuove eccezioni prevista dall'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.
  • La Cassazione può cassare una decisione senza stabilire direttamente l'importo del rimborso quando sono necessari nuovi accertamenti di fatto riservati al giudice di merito.
  • Il contribuente che chiede un rimborso fiscale deve indicare e dimostrare puntualmente le ragioni della richiesta; parallelamente, l'Amministrazione che eccepisce decadenza o altri fatti impeditivi deve allegarli e provarli adeguatamente.

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