Cassazione Civile, Ordinanza n. 19264/2025 del 13/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava il diniego di definizione agevolata dei versamenti sospesi relativi agli anni d’imposta 2002, 2003, 2004 e 2005, disposto perché la rateazione prevista dalla normativa non sarebbe stata correttamente eseguita o comunque non eseguita. In primo grado il ricorso era stato rigettato e la decisione era stata confermata in appello. In cassazione la ricorrente deduceva, con un primo motivo, la violazione degli artt. 7 e 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000, lamentando la carenza di motivazione del diniego, espresso soltanto con la formula "rateazione non corretta o non eseguita" e ritenuto insufficiente a rendere percepibili le ragioni del provvedimento. Con un secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 1, comma 1011, della L. n. 296 del 2006, dell’art. 36-bis, comma 2, della L. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007, e dell’art. 14 disp. prel. c.c., sostenendo che non poteva essere affermata la decadenza dalla definizione agevolata per il mancato versamento delle rate successive alla prima, non essendo prevista espressamente una tale sanzione e non essendo applicabile un’analogia con altri condoni.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego, poiché l’espressione utilizzata rendeva edotta la contribuente che il provvedimento si fondava sulla non corretta esecuzione dei pagamenti rateali. Ha inoltre confermato che, in tema di definizione agevolata prevista dall’art. 1, comma 1011, L. n. 296 del 2006, il pagamento della prima rata non comporta novazione del rapporto tributario, ma solo l’adesione a una modalità agevolata di adempimento soggetta a condizioni; il mancato pagamento delle rate successive comporta la decadenza dai benefici e legittima la riscossione integrale del tributo. La Corte ha anche dato continuità a un orientamento consolidato, escludendo che si tratti di analogia vietata, e ha rilevato che la contribuente non aveva attivato il ravvedimento operoso né allegato errore scusabile. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
invocato come parametro per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di motivazione dell’atto di diniego
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione degli atti tributari
art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio avverso il diniego è qualificato come giudizio impugnatorio, ma con natura sostanziale di accertamento dei presupposti della definizione
art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296
prevede una definizione agevolata dei tributi sospesi, con rateizzazione e sospensione della riscossione; il mancato versamento delle rate successive comporta decadenza dai benefici
art. 36-bis, comma 2, L. 28 febbraio 2008, n. 31
richiamato dalla ricorrente nel tentativo di escludere la decadenza dalla definizione agevolata
richiamato dalla ricorrente per contestare un’interpretazione analogica sfavorevole
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato perché il ritardato versamento consentiva, in astratto, il ravvedimento operoso, non attivato dalla parte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio contro il diniego di una definizione agevolata dei tributi, la motivazione dell’atto è sufficiente se consente al contribuente di comprendere la ragione sostanziale del rifiuto, anche mediante un riferimento sintetico alla non corretta o mancata esecuzione della rateazione.
- L’impugnazione del diniego di definizione agevolata ha forma processuale impugnatoria, ma sostanza di accertamento dei presupposti del beneficio fiscale; perciò l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per accedere alla definizione grava sul contribuente.
- Il pagamento della prima rata nell’ambito di una definizione agevolata non determina novazione del debito tributario originario: il rapporto resta condizionato al puntuale adempimento delle rate successive secondo le scadenze previste dalla legge e delle eventuali sospensioni.
- Il mancato pagamento delle rate successive alla prima, una volta scaduti i termini rilevanti, comporta la decadenza dai benefici della definizione agevolata e legittima l’Amministrazione finanziaria a riscuotere integralmente il debito originario.
- La previsione di decadenza da un beneficio fiscale può discendere dai principi generali sull’adempimento corretto delle condizioni di accesso alla misura agevolativa, anche quando la norma non la enunci espressamente, purché la conseguenza sia coerente con la struttura della disciplina di favore.
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