Sentenza del 03/12/2021 n. 38378 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere in ragione del fatto che, nel frattempo, il Tribunale di Bari aveva annullato l'iscrizione ipotecaria e Ordine di cancellazione era stato eseguito. La Cassazione non si è pronunciata nel merito sui motivi di ricorso e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria per mancato pagamento di cartelle esattoriali. Il ricorrente deduceva: (1) violazione della L. n. 212/2000, art. 7 per mancata allegazione delle cartelle e mancanza della prova di notifica; (2) nullità della comunicazione per violazione del D.P.R. n. 602/1973, art. 50 (mancata preventiva intimazione se iscrizione dopo un anno dalla notifica delle cartelle); (3) illegittima modalità di notifica (atto consegnato da agente della riscossione anziché ufficiale incaricato, richiamando D.P.R. n. 602/1973 art. 26, D.P.R. n. 600/1973 art. 60 e L. n. 890/1982 artt. 3 e 14); (4) prescrizione di parte dei crediti e mancata prova della notifica delle cartelle (artt. cod. civ. 2935, 2953, 2946, nonché L. n. 335/1995 art. 3). In sede di gravame, la CTR aveva rifiutato le doglianze ritenendo in sostanza che i difetti fossero sanati o irrilevanti.
Norme richiamate
Tutela del contribuente e obbligo per l'amministrazione/concessionario di consentire la conoscenza degli atti amministrativi e degli elementi di fatto e di diritto; il ricorrente lamentava l'assenza delle cartelle e della prova della notifica. Dalla sequenza processuale emerge che la questione relativa alla mancata allegazione è stata sollevata ma non decisa in Cassazione per cessazione della materia del contendere.
Principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione e diritto di partecipazione del destinatario; richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione degli atti e alla necessità di adeguata motivazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50
Regola sulla procedura di intimazione e prelazione temporale prima dell'adozione di misure esecutive come l'iscrizione ipotecaria; il ricorrente ha dedotto che l'iscrizione è avvenuta dopo oltre un anno dalla notifica delle cartelle senza preventiva intimazione, doglianza rimasta non decisa dalla Cassazione per cessazione.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina degli ufficiali e degli agenti della riscossione e delle modalità di notifica; il ricorrente censurava l'uso di un agente anziché di un ufficiale nei modi previsti dalla legge.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Norme sulla notifica degli atti tributari; richiamata dall'odierno contesto relativo alla prova della notifica delle cartelle.
L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14
Norme che regolano le modalità operative degli agenti della riscossione; utilizzate per censurare la correttezza delle modalità di comunicazione dell'iscrizione ipotecaria.
Codice civile, artt. 2935, 2953, 2946
Norme sulla prescrizione dei crediti; il ricorrente ha dedotto la prescrizione di parte dei crediti tributari portati nelle cartelle, ma la questione non è stata decisa in Cassazione.
Richiamata in relazione ai termini di prescrizione e ai profili di estinzione del credito (richiesta di declaratoria di prescrizione per alcune somme).
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Capo di nullità o vizio di motivazione denunciato con i motivi di cassazione per insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, art. 390
Regola sulla cessazione della materia del contendere: la Cassazione ha applicato questo istituto perché l'iscrizione era stata previamente annullata e cancellata, rendendo privo di oggetto il ricorso.
Massime di principio
- La comunicazione di iscrizione ipotecaria deve poggiare su idonea documentazione che dimostri l'esistenza del credito (cartelle, estratti di ruolo) e la loro regolare notifica; la mancanza di tali elementi è un profilo frequentemente dedotto dal contribuente e può incidere sulla validità dell'atto.
- La corretta modalità di notifica è rilevante: se la legge prescrive modalità formali (ufficiale incaricato, intimazione preventiva), una notifica difforme può essere impugnata; tuttavia, in alcuni casi i giudici possono ritenere sanato il vizio dalla produzione documentale successiva, salvo che il vizio non sia insanabile.
- Prima di procedere all'iscrizione ipotecaria devono rispettarsi i termini e le formalità previste (ad es. preventiva intimazione qualora richiesta dalla normativa); l'iscrizione oltre termini senza intimazione può essere censurata come illegittima.
- La prescrizione dei crediti tributari deve essere valutata elemento per elemento: il contribuente deve allegare e, ove possibile, provare il decorso dei termini mentre il concessionario deve dimostrare la tempestività delle azioni di riscossione.
- Se nel corso del giudizio l'atto impugnato viene cessato (ad es. per cancellazione dell'iscrizione da altro giudice), il giudice superiore può dichiarare la cessazione della materia del contendere e compensare le spese; ciò non produce un pronunciamento sul merito che resterebbe utile in analoghe future controversie.
- Per una tutela efficace, il contribuente dovrebbe tempestivamente chiedere copia delle cartelle, provare la mancata notifica e, ove possibile, promuovere contestazioni specifiche (opporsi alle cartelle, eccepire prescrizione) e documentare qualsiasi comunicazione ricevuta dall'agente della riscossione.
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