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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35707/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IRPEF 2006 emesso sulla base di indagini bancarie e relativo a movimentazioni sui propri conti. La CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio e rigettato quello incidentale del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra processo verbale di chiusura e avviso di accertamento; 2) violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 per aver emesso l’avviso a soli sette giorni dal verbale e senza indicare ragioni di urgenza; 3) violazione delle norme su motivazione e allegazione degli atti amministrativi, per mancata allegazione dell’autorizzazione alle indagini finanziarie; 4) illegittimità della delega del potere di autorizzare le indagini finanziarie conferita dal Direttore regionale al capo ufficio; 5) omesso esame dell’appello dell’Ufficio sulla soggezione del contribuente, pur titolare di reddito di lavoro dipendente, alla presunzione derivante dai movimenti bancari e critica alla CTR per avere affrontato solo la giustificazione delle movimentazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati il primo e il secondo, osservando che la CTR si era comunque pronunciata sulla non applicabilità dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 agli accertamenti fondati su indagini bancarie e che, comunque, tale garanzia opera solo per accessi, ispezioni o verifiche nei locali destinati all’esercizio dell’attività, presupposto non specificamente allegato dal ricorrente. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, ribadendo che l’autorizzazione alle indagini bancarie è atto endoprocedimentale interno, non soggetto ad allegazione all’avviso e la cui mancanza non comporta, di regola, inutilizzabilità dei dati acquisiti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché nuovo, dedotto per la prima volta in cassazione. Ha infine respinto il quinto motivo, confermando che la presunzione legale relativa desumibile dai movimenti bancari si estende alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti, mentre i prelevamenti rilevano solo per i redditi d’impresa, e che il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria specifica. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia non ricorre se il punto risulta implicitamente deciso in modo incompatibile con l’accoglimento della pretesa avversaria.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, distinguendo tra violazione di legge, vizio processuale e omessa pronuncia.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio di 60 giorni e il contraddittorio endoprocedimentale si applicano agli accertamenti conseguenti ad accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, non agli accertamenti fondati su indagini bancarie in sé.

  • artt. 3 e 21 L. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente sul tema della motivazione degli atti amministrativi, ma non ritenuti idonei a imporre l’allegazione dell’autorizzazione alle indagini bancarie.

  • artt. 7 e 12 L. 212/2000

    Le norme sul contenuto e sulla motivazione degli atti tributari non comportano, in assenza di specifica previsione, l’obbligo di allegare l’autorizzazione interna alle indagini bancarie.

  • artt. 33 e 42 D.P.R. 600/1973

    Richiamati nel motivo sul termine dilatorio e sulla motivazione dell’avviso nell’ambito dell’accertamento tributario.

  • art. 32, n. 7, D.P.R. 600/1973

    È richiamato dal ricorrente sul tema della delega per le indagini finanziarie; la Corte però dichiara inammissibile la censura perché nuova.

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. 600/1973

    Le movimentazioni bancarie costituiscono base della presunzione legale relativa di maggior reddito per i versamenti e, per i prelevamenti, secondo i limiti fissati dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale.

  • art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973

    Consente l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche richiamando la presunzione desunta dall’art. 32.

  • art. 51, comma 2, n. 7, D.P.R. 633/1972

    La mancanza dell’autorizzazione all’acquisizione dei dati bancari non implica, di regola, inutilizzabilità dei dati acquisiti, trattandosi di atto interno.

  • art. 7 L. 212/2000

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione e allegazione degli atti tributari.

  • d.lgs. 32/2001

    Richiamato dal ricorrente quale base normativa delle doglianze sulla motivazione e allegazione degli atti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • Corte cost. n. 228/2014

    È richiamata per il principio secondo cui i prelevamenti bancari hanno valore presuntivo solo per i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti valgono per tutti i contribuenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l’omessa pronuncia non sussiste quando la questione sollevata sia logicamente incompatibile con la decisione resa sul merito, dovendosi allora prospettare semmai un vizio di violazione di legge o motivazionale sulla statuizione implicita.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7, L. 212/2000 opera solo per gli accertamenti conseguenti ad accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non si applica automaticamente agli accertamenti basati su indagini bancarie.
  • Nell’accertamento fondato su movimentazioni bancarie, l’invito al contribuente a fornire chiarimenti costituisce per l’Ufficio una facoltà discrezionale e non un obbligo; il mancato contraddittorio anticipato non determina di per sé l’illegittimità dell’atto.
  • L’autorizzazione alle indagini bancarie ha natura di atto endoprocedimentale interno: la sua mancata allegazione all’avviso, in assenza di una specifica previsione e di un concreto pregiudizio per il contribuente, non comporta l’illegittimità dell’accertamento né l’inutilizzabilità dei dati acquisiti.
  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove non trattate nei gradi di merito; la parte che le invoca deve indicare specificamente dove siano state dedotte in precedenza.
  • La presunzione legale relativa derivante dai conti bancari si estende alla generalità dei contribuenti quanto ai versamenti; i prelevamenti hanno efficacia presuntiva solo nei confronti dei titolari di reddito d’impresa, e la prova contraria deve essere specifica e documentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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