Cassazione Civile, Ordinanza n. 14894/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, a seguito di verifica sulla posizione fiscale di una società operante nel settore delle costruzioni, aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società per l'anno d'imposta 2011 e, per riflesso, dei due soci. L'Ufficio contestava fatture prive di elementi essenziali, omissioni di IVA su canoni di locazione e cessioni di fabbricati, costi ritenuti non di competenza, non documentati o non inerenti, nonché movimenti bancari non giustificati dei soci e di familiari, ritenuti riferibili a operazioni imponibili attive. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, riducendo forfettariamente del 20% alcuni prelevamenti non giustificati; la CTR aveva poi rigettato gli appelli di entrambe le parti. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione del divieto di ultra petizione e delle norme processuali tributarie, sostenendo che i giudici di merito avessero riconosciuto induttivamente costi nella misura dell'80% dei prelevamenti non giustificati senza domanda dei contribuenti e su questione non rilevabile d'ufficio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque insufficiente, perché la CTR si era limitata ad affermare l'assenza di ultrapetizione senza spiegare le ragioni del proprio convincimento; 3) violazione delle norme sulle indagini finanziarie e sull'accertamento analitico-induttivo, per avere la CTR riconosciuto forfettariamente costi pur dando atto dell'assenza di prova contraria dei contribuenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, respingendo l'eccezione di tardività in ragione della sospensione dei termini prevista dalle norme emergenziali fiscali e COVID-19. Nel merito ha rigettato il primo motivo, ma ha accolto il secondo, rilevando la nullità della sentenza della CTR per motivazione solo apparente: la questione del riconoscimento forfettario dei costi era menzionata, ma non era stato reso percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d'appello, in particolare sul punto dell'ultrapetizione e dell'assenza di richiesta/prova da parte dei contribuenti. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamato come parametro per valutare la carenza degli elementi essenziali delle fatture contestate in sede di accertamento IVA.
Utilizzato per denunciare il vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte distingue il vizio di omessa pronuncia da quello di motivazione apparente.
artt. 18, 21, 24 e 57 d.lgs. 546/1992
Richiamati a sostegno della censura di ultrapetizione e del divieto di nuove eccezioni/domande nel processo tributario.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma di ricorso per cassazione utilizzata per veicolare i vizi processuali dedotti.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati come norme sulla struttura e sui requisiti della decisione tributaria, in tema di motivazione.
artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c.
Richiamati quali parametri del contenuto minimo della motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Evocato per definire il vizio di omessa motivazione nei limiti oggi consentiti, distinto dalla motivazione apparente.
Richiamati per contestare il trattamento delle risultanze delle indagini finanziarie e l'accertamento analitico-induttivo.
Citato nel ricorso come riferimento materiale, ma la pronuncia richiama in sostanza l'art. 32 del d.P.R. 600/1972 sulle presunzioni da indagini bancarie.
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. dalla l. 17 dicembre 2018, n. 136
Ha sospeso per nove mesi i termini di impugnazione per le controversie definibili in via agevolata, rendendo tempestivo il ricorso.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27
Ha sospeso il decorso dei termini processuali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogati.
art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine finale della sospensione dei termini processuali emergenziali.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il fondamento effettivo della decisione e non espone un percorso argomentativo idoneo a sorreggerla.
- Il vizio di omessa pronuncia è distinto dalla motivazione apparente: ricorre quando il giudice non adotta alcun provvedimento, anche implicito, sulla domanda o eccezione; la semplice esistenza di una motivazione solo apparente integra invece un diverso vizio processuale.
- In tema di accertamento tributario fondato su indagini bancarie, il riconoscimento forfettario di costi deve essere sorretto da una motivazione effettiva e coerente; non è sufficiente un generico riferimento alla questione se non è spiegato perché e in che misura i costi siano riconosciuti.
- Nel processo tributario il giudice non può attribuire d'ufficio effetti favorevoli alla parte oltre i limiti delle domande e delle allegazioni, e tale profilo deve essere affrontato con motivazione specifica quando costituisce oggetto di censura.
- Le sospensioni straordinarie dei termini processuali introdotte dalla normativa emergenziale e fiscale incidono sul computo del termine per impugnare e possono rendere tempestivo un ricorso altrimenti tardivo.
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