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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31034/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un socio di una società di persone, di un avviso di accertamento con cui veniva imputato un maggior reddito di partecipazione, derivante dal maggior reddito accertato in capo alla società e definito per mancata impugnazione. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo, da un lato, che il raddoppio dei termini di accertamento previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 non si estendesse automaticamente ai soci per violazioni penalmente rilevanti commesse dalla società e, dall'altro, che l'atto definitivo nei confronti della società fosse carente di sottoscrizione, con delega non provata. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione perplessa e contraddittoria ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 43 D.P.R. 600/1973, sostenendo che il raddoppio dei termini operi anche nei confronti dei soci, in forza dell'unitarietà dell'accertamento nelle società di persone e della qualità del contribuente anche quale legale rappresentante; 3) violazione dell'art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto tardiva la produzione documentale in appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della CTR, seppur concisa, era sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito. Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: quanto al raddoppio dei termini, ha affermato che, nei redditi delle società di persone imputati per trasparenza ai soci, il riscontro di fatti che comportano obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi sociali determina il raddoppio dei termini anche per il socio; quanto alla prova documentale, ha ribadito che nel processo tributario d'appello le parti possono produrre nuovi documenti senza limiti di preclusione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo quando l'iter logico-giuridico non sia ricostruibile e la decisione risulti incomprensibile.

  • art. 43 D.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento si applica anche al reddito imputato per trasparenza ai soci di società di persone quando siano emersi fatti che comportano obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi sociali.

  • art. 331 c.p.p.

    L'obbligo di denuncia penale è il presupposto obiettivo che rileva ai fini del raddoppio dei termini di accertamento.

  • D.Lgs. 74/2000

    I reati tributari previsti dal decreto rilevano come fattispecie cui si collega il raddoppio dei termini quando sussistono fatti che integrano l'obbligo di denuncia.

  • art. 5 T.U.I.R.

    L'unitarietà dell'accertamento nei redditi delle società di persone giustifica l'imputazione per trasparenza ai soci e l'estensione del raddoppio dei termini.

  • art. 2320 c.c.

    Nella società in accomandita semplice gli accomandanti hanno poteri di controllo tali da escludere una piena alterità rispetto all'ente, nel contesto dell'accertamento fiscale.

  • art. 11, disp. prel. c.c.

    Il raddoppio dei termini opera come protrazione ex nunc di termini non ancora scaduti, non come retroattività della norma.

  • art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    "è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti"

    Nel processo tributario di appello la produzione documentale è ammessa senza preclusioni, anche se il documento era già disponibile in primo grado.

Massime di principio

  • La motivazione di una sentenza è nulla solo quando sia del tutto impossibile ricostruire il percorso argomentativo seguito dal giudice; una motivazione sintetica è sufficiente se consente comunque la comprensione della decisione e il controllo in sede di impugnazione.
  • Nel regime dei redditi delle società di persone, il raddoppio dei termini di accertamento derivante da fatti che comportano obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi sociali si estende anche al socio, in ragione dell'unitarietà dell'accertamento e dell'imputazione per trasparenza del reddito.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento rileva la ricorrenza di fatti che integrano l'obbligo di denuncia penale, non l'effettiva presentazione della denuncia, né l'esito del procedimento penale.
  • Nel processo tributario di appello le parti possono produrre nuovi documenti in ogni caso, senza che operino preclusioni fondate sulla loro preesistenza o sulla mancata produzione in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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