Cassazione Civile, Ordinanza n. 27119/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato aveva ricevuto otto cartelle esattoriali emesse per il recupero di crediti derivanti da pronunce della Corte di cassazione penale, con cui erano state poste a suo carico spese processuali e, in alcuni casi, somme in favore della Cassa delle ammende. Egli aveva proposto opposizione ex artt. 615, comma 2, e 617, comma 1, c.p.c., sostenendo: la nullità delle cartelle per mancata notifica degli atti presupposti e per carenza di indicazione del titolo; l'illegittimità della produzione, da parte dell'Amministrazione, di estratti conformi all'originale dei dispositivi/decisioni, ritenuti inidonei a integrare o modificare la motivazione della cartella; l'inesistenza o non identificabilità del titolo a base della riscossione; l'irrilevanza e falsità degli estratti prodotti, con richiesta di ammissione della querela di falso. Il ricorso per cassazione riproponeva tre motivi, tutti centrati sulla pretesa impossibilità di fondare la riscossione su estratti del dispositivo e sull'asserita mancanza di un valido titolo esecutivo, oltre che sulla violazione delle norme processuali e sulla motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in parte inammissibili per difetto di specifica indicazione del contenuto dei documenti e della querela di falso, ai sensi dell'art. 366, n. 6, c.p.c., e in parte manifestamente infondate perché la giurisprudenza di legittimità già riconosce che, per il recupero delle spese di giustizia e delle somme alla Cassa delle ammende, la cartella può essere emessa senza previa notificazione del provvedimento giurisdizionale presupposto, purché indichi gli elementi minimi per consentire la difesa; inoltre, il titolo esecutivo può essere costituito dall'estratto della decisione formato sul dispositivo della pronuncia della Corte di cassazione, senza necessità del deposito della motivazione. Ha quindi confermato la decisione di merito e condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il debitore può contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata; restano però fuori le doglianze sulla regolarità formale dell'atto, che appartengono all'opposizione agli atti esecutivi.
Le contestazioni sulla forma o sulla regolarità dell'atto esecutivo sono qualificabili come opposizione agli atti esecutivi, non deducibili nel perimetro dell'opposizione all'esecuzione una volta decorsi i termini e secondo il regime processuale applicabile.
Il ricorso è inammissibile se non riporta in modo specifico il contenuto dei documenti e degli atti su cui le censure si fondano, impedendo alla Corte il controllo sulla loro decisività.
art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002
Per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato o dal definitivo provvedimento da cui sorge l'obbligo.
Richiamato quale disciplina del procedimento di recupero crediti di giustizia, in coordinamento con l'art. 227-ter.
La cartella esattoriale svolge funzione analoga al precetto rispetto al ruolo, che costituisce il titolo esecutivo.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto inconferente rispetto a una controversia di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto crediti da spese di giustizia.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma ritenuto inconferente nel caso deciso.
art. 24 Cost.
Invocato dalla parte ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non accolto.
art. 111 Cost.
Invocato sia per la motivazione della sentenza sia per il controllo di legittimità, ma la Corte ha escluso vizi motivazionali rilevanti.
Richiamato per dedurre motivazione apparente o contraddittoria, doglianza respinta.
Richiamato dalla parte ricorrente, senza incidere sull'esito.
Richiamato in relazione alla querela di falso e alla contestazione degli estratti prodotti.
Richiamato in relazione alla querela di falso e alla contestazione degli estratti prodotti.
Richiamato nel quadro della definitività delle decisioni penali della Corte di cassazione e della loro esecutività.
Invocato dalla parte ricorrente in relazione all'efficacia delle pronunce di cassazione, ma non ritenuto utile a scardinare il principio di immediata esecutività del dispositivo.
Richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di contestare il valore degli estratti del provvedimento.
Richiamati dalla parte ricorrente, ma non pertinenti alla disciplina della riscossione esattoriale oggetto del giudizio.
Richiamati dalla parte ricorrente in tema di esecuzione penale, ma ritenuti non risolutivi della controversia civile sulla cartella esattoriale.
Richiamato dalla parte ricorrente, senza rilievo decisivo.
Richiamato dalla parte ricorrente insieme ad altre norme penali e regolamentari.
art. 28 Regolamento n. 334/1989
La Corte richiama la legittimità della formazione dell'estratto del dispositivo pronunciato in camera di consiglio ai sensi di tale disposizione.
art. 67, comma 3, lett. i
Richiamata per l'introduzione del meccanismo di iscrizione a ruolo connesso all'art. 227-ter del T.U. spese di giustizia.
Richiamata come legge di conversione del D.L. n. 112/2008 che ha introdotto l'art. 227-ter nel T.U. spese di giustizia.
Richiamato quale fonte di introduzione della disciplina sul recupero delle spese di giustizia.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione all'esecuzione il creditore può provare in corso di causa il fondamento del credito anche mediante documenti prodotti successivamente, quando la contestazione investa l'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e non la sola regolarità formale dell'atto.
- Per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende non è necessaria la previa notificazione del provvedimento giurisdizionale presupposto, essendo sufficiente la notificazione della cartella con gli elementi minimi idonei a identificare la pretesa e a consentire la difesa.
- Le decisioni della Corte di cassazione, specie in sede penale, sono immediatamente esecutive e possono fungere da titolo per l'iscrizione a ruolo già sulla base del dispositivo, senza attendere il deposito della motivazione.
- La contestazione della falsità o dell'irrilevanza dei documenti prodotti deve essere specifica e autosufficiente; in mancanza di puntuale trascrizione e localizzazione dei documenti e della querela di falso, il motivo è inammissibile.
- Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dai giudici di merito non sono proponibili in cassazione, ove la motivazione impugnata sia non apparente e logicamente coerente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27075/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27076/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27078/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27080/2023 del 22/09/2023
- ordinanza_civile · 22 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 27081/2023 del 22/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →