Cassazione Civile, Ordinanza n. 15940/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da quattro contratti derivati IRS stipulati tra il 2003 e il 2005 tra una società e un istituto di credito. La società, davanti agli arbitri, aveva chiesto l'accertamento della nullità dei contratti per mancata sottoscrizione della banca del testo del contratto normativo, per indeterminatezza dell'oggetto per mancata determinazione del Mark to Market, per difetto di causa e, in subordine, l'accertamento dell'inadempimento della banca agli obblighi informativi e comportamentali con condanna al risarcimento del danno. Il lodo aveva respinto le domande. La Corte d'Appello di Milano aveva poi rigettato l'impugnazione del lodo, ritenendo che i motivi formulati ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, pur evocando violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in sede rescindente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo articolato, insistendo sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto e deducendo, in sintesi, che la Corte d'appello avrebbe errato nel qualificare come merito le censure relative a forma, oggetto, causa dei derivati e ai profili di concorso di colpa, liquidazione del danno e spese. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di improcedibilità e inammissibilità sollevate dalla banca, ma ha poi osservato che la ricorrente, invece di censurare la sola sentenza della Corte d'Appello che aveva deciso sull'impugnazione del lodo, aveva trascritto ampi stralci del lodo arbitrale e aveva così sottoposto direttamente al giudizio di legittimità la pronuncia arbitrale, attività non consentita. Inoltre, le doglianze non si confrontavano adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la dedotta violazione di legge perché i motivi dell'impugnazione del lodo miravano in realtà a una nuova valutazione di merito. Il ricorso incidentale condizionato della banca è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
testo previgente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006
consente di censurare il lodo per violazione di norme di diritto, ma non di trasformare l'impugnazione in una rivalutazione del merito.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in relazione a censure su transazione e determinazione dell'oggetto, ma il ricorso incidentale è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
il motivo di ricorso è stato formalmente incardinato sulla violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte come possibile vizio ove la motivazione della sentenza d'appello fosse solo apparente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte come possibile vizio in caso di omesso esame di fatto decisivo.
invocato dalla ricorrente in tema di forma scritta del contratto di investimento e sottoscrizione del testo contrattuale.
richiamato dalla ricorrente nel sostenere la nullità del contratto per difetto di forma.
invocati per sostenere la nullità dei derivati per indeterminatezza dell'oggetto e/o mancanza di un elemento essenziale.
richiamato per la censura sul concorso di colpa della società investitrice.
richiamato con riferimento alla liquidazione equitativa del danno.
richiamato in tema di regolazione delle spese di lite.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato, in relazione alla transazione.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato, in relazione alla prova della transazione.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di determinatezza dell'oggetto.
richiamato nel ricorso incidentale condizionato in tema di interpretazione del contratto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53/1994
richiamato in tema di attestazione di conformità della copia notificata via PEC.
art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82/2005
richiamato in relazione al disconoscimento della conformità della copia informatica all'originale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza che decide sull'impugnazione del lodo arbitrale, il controllo di legittimità riguarda soltanto la decisione della Corte d'appello e non la pronuncia arbitrale in sé.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti una nuova valutazione del merito già compiuta dagli arbitri o dal giudice dell'impugnazione del lodo.
- Le censure devono confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la contestazione di un solo passaggio argomentativo non basta se restano intatte le autonome ragioni poste a fondamento della decisione.
- Se la parte intende lamentare un difetto della motivazione della sentenza che decide sull'impugnazione del lodo, deve dedurre il vizio di omesso esame di fatto decisivo o, nei casi consentiti, la motivazione apparente, non limitarsi a riproporre il merito della controversia.
- L'eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità della copia notificata via PEC non è accoglibile quando la conformità non sia contestata dalla controparte e risulti comunque la disponibilità della copia autenticata.
- La qualificazione di una doglianza come violazione di norme di diritto non è sufficiente a renderla scrutinabile se, in concreto, essa mira a ribaltare gli accertamenti di fatto e le valutazioni già compiute nel merito arbitrale.
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