Cassazione Civile, Ordinanza n. 01250/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
La società impugnava una cartella di pagamento relativa a IVA 2017 per mancato versamento di somme dichiarate come dovute. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la CTR confermava il rigetto rilevando, da un lato, che l'Ufficio aveva documentato la spedizione via PEC dell'avviso bonario/comunicazione di irregolarità e, dall'altro, che in ogni caso la previa comunicazione non era necessaria perché si trattava di iscrizione a ruolo conseguente al mero mancato pagamento di quanto già dichiarato. In Cassazione la contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la necessità dell'avviso bonario e che la prova prodotta dall'Ufficio non dimostrasse l'effettiva conoscenza dell'irregolarità; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per omessa pronuncia o motivazione apparente sul terzo motivo d'appello; (3) violazione delle norme su notificazione telematica e firma/notifica via PEC, lamentando la nullità o inesistenza della notifica della cartella perché proveniente da indirizzo non presente nei registri pubblici e l'omessa pronuncia dei giudici di merito su tali questioni.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo profilo del primo motivo, affermando che, quando il recupero fiscale deriva dal mero mancato versamento di imposte dichiarate, l'omessa comunicazione di irregolarità integra al più una mera irregolarità e non determina nullità della cartella; ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo profilo del primo motivo perché contrastava con l'accertamento in fatto della CTR sulla prova della spedizione via PEC dell'avviso bonario e non aggrediva la ration decidendi dell'inammissibilità per genericità e novità della doglianza. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR aveva reso una motivazione sufficiente e comunque la censura riproponeva il tema dell'avviso bonario già ritenuto infondato. Il terzo motivo è stato respinto perché la notifica della cartella via PEC da indirizzo non presente nell'INI-PEC non invalida ex se la notificazione, occorrendo la prova di concreti pregiudizi al diritto di difesa, e comunque nel caso lo scopo dell'atto era stato raggiunto, essendo la cartella tempestivamente impugnata. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per contestare la disciplina della notifica e la necessità della comunicazione preventiva; la Corte ne esclude un uso nel senso invocato, ribadendo che, nel caso di mero mancato versamento di imposte dichiarate, l'omissione dell'avviso bonario non comporta nullità della cartella.
È evocato quale base dei controlli automatizzati e della comunicazione di irregolarità; la Corte ribadisce che l'omessa comunicazione integra solo una mera irregolarità quando il recupero deriva da dati dichiarati e non da questioni controverse.
Norma richiamata in relazione alla liquidazione dell'IVA dichiarata; la Corte la collega ai controlli documentali e afferma che non impone un contraddittorio preventivo generalizzato.
"qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"
La Corte ribadisce che l'obbligo di comunicazione preventiva opera solo in presenza di incertezze rilevanti sulla dichiarazione e non in ogni iscrizione a ruolo da liquidazione automatizzata.
Invocato per dedurre omessa pronuncia/motivazione apparente; la Corte ritiene che la motivazione della CTR superasse il minimo costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato in combinazione con l'art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza di merito; la Corte esclude il vizio denunciato.
art. 22 d.l. 82/2005
Censurato dalla ricorrente in tema di notificazione e documenti informatici; la Corte non ravvisa invalidità della notifica via PEC nel caso concreto.
art. 23 d.l. 82/2005
Richiamato dalla ricorrente sulla regolarità della notificazione/documentazione informatica; la Corte respinge la censura per difetto di decisività.
Evocato per contestare la notifica a mezzo PEC; la Corte afferma che la notifica è valida e che, in ogni caso, lo scopo dell'atto è stato raggiunto.
Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso; la Corte qualifica alcuni profili come infondati e altri come inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il regime del contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento deriva dal mero mancato versamento di imposte già dichiarate dal contribuente, l'omessa comunicazione di irregolarità o il mancato avviso bonario non determinano nullità dell'atto, ma al più una irregolarità formale.
- L'obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, L. 212/2000 sorge solo se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera in via generale per ogni iscrizione a ruolo da controllo automatizzato.
- In sede di legittimità, la censura che non si confronta con una specifica ratio decidendi della sentenza impugnata, o che presuppone una diversa ricostruzione del fatto incompatibile con l'accertamento di merito, è inammissibile.
- La notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento non è invalidata automaticamente dal fatto che l'indirizzo del mittente non risulti nel registro INI-PEC, se l'atto consente di identificare il soggetto notificante e non sono allegati concreti pregiudizi al diritto di difesa.
- Il raggiungimento dello scopo dell'atto processuale o sostanziale sanante può desumersi dalla tempestiva impugnazione dell'atto notificato, che dimostra la conoscenza effettiva del destinatario.
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