Cassazione Civile, Ordinanza n. 01107/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui un agente della riscossione era stato condannato a pagare a un ente previdenziale privatizzato una somma rilevante, corrispondente a importi non riversati relativi a ruoli emessi tra il 1998 e il 1999. L’opponente aveva dedotto, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l’erroneità della pretesa, l’intervenuta proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità e l’omessa considerazione di sgravi e rimborsi. In appello la domanda era stata respinta, ritenendosi che, pur essendo inapplicabili gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112/1999 ai ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, l’agente fosse comunque tenuto al riversamento perché non aveva provato gli adempimenti previsti dalla disciplina speciale di cui all’art. 1, commi 527-529, L. n. 228/2012. In Cassazione l’agente della riscossione ha proposto quattro motivi: il primo sulla giurisdizione e sull’ammissibilità della domanda, già ritenuto infondato dalle Sezioni Unite; il secondo sulla pretesa applicabilità della disciplina previgente del d.P.R. n. 43/1988 e sul principio del 'non riscosso per riscosso'; il terzo sull’interpretazione della disciplina speciale del 2012 e del d.m. 15 giugno 2015, sostenendo che essa avrebbe comportato annullamento automatico e discarico dei ruoli senza ulteriori condizioni; il quarto sulla misura della somma dovuta, invocando l’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo l’inapplicabilità della disciplina speciale agli enti previdenziali privatizzati per ragioni costituzionali e di tutela dell’equilibrio finanziario dell’ente.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto fondati i motivi nella parte in cui la sentenza d’appello aveva subordinato il discarico dell’agente, per ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, alla prova degli adempimenti di cui alla disciplina speciale: per tali ruoli l’effetto di annullamento/discarico opera automaticamente, senza che sia richiesta la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione dell’elenco o dell’esaurimento delle attività di competenza. La Corte ha inoltre precisato che il venir meno del titolo esecutivo non equivale all’estinzione del credito sottostante e che, venuto meno l’obbligo di riversamento, non sussiste neppure l’obbligo di restituzione delle somme trattenute a titolo di sgravio provvisorio. È stato rigettato il ricorso incidentale condizionato dell’ente previdenziale, mentre il quarto motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Per i ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999 la disciplina delle comunicazioni di inesigibilità è stata resa inapplicabile dalla normativa speciale successiva; in ogni caso, per tali ruoli il discarico opera automaticamente secondo la disciplina del 2012, senza necessità di provarne il presupposto procedimentale.
art. 20 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
La procedura di responsabilità e perdita del discarico prevista da questa norma non si applica ai ruoli rientranti nel regime speciale di annullamento automatico introdotto dalla L. n. 228/2012.
art. 1, commi 527-529, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La disciplina speciale si applica a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, senza distinzione tra enti pubblici e privati; per i crediti inferiori a 2.000 euro prevede annullamento automatico, per quelli superiori il discarico automatico secondo gli adempimenti attuativi, ma senza subordinare l’effetto alla prova della trasmissione degli elenchi. L’annullamento del ruolo comporta solo il venir meno del titolo esecutivo, non l’estinzione del credito.
d.m. 15 giugno 2015
La disciplina attuativa conferma il meccanismo del discarico automatico e dell’eliminazione dalle scritture contabili dell’ente creditore, senza subordinare l’effetto alla dimostrazione di specifici adempimenti ulteriori.
art. 77 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
La richiesta di rimborso prevista da questa norma non è necessaria per escludere l’obbligo di riversamento quando opera l’annullamento/discarico automatico; inoltre la norma è comunque divenuta inapplicabile per effetto della successiva abrogazione.
art. 86 d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte lo considera superato dalla disciplina successiva e non decisivo per i ruoli in esame.
art. 68 d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112
Ha disposto l’abrogazione della disciplina previgente in materia di rimborso e di meccanismi collegati al vecchio sistema del 'non riscosso come riscosso'.
art. 2 d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37
Ha segnato il passaggio dal sistema del 'non riscosso come riscosso' al sistema in cui l’agente versa le somme solo dopo averle effettivamente riscosse.
art. 32, comma 3, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Richiamato per descrivere il previgente meccanismo del 'non riscosso per riscosso', poi superato dalla riforma del 1999.
art. 1, commi 222-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Richiamato come jus superveniens, ma ritenuto riferito a fattispecie diversa e non idoneo a mutare l’interpretazione della disciplina del 2012.
art. 58, primo comma, r.d. 13 agosto 1933, n. 1038
La Corte d’appello ne ha escluso l’applicabilità alla controversia; la questione non è stata decisiva nel ricorso definito.
art. 100 c.p.c.
Invocato nel primo motivo sulla ammissibilità della domanda, ma il motivo è stato già ritenuto infondato in sede di Sezioni Unite.
art. 117 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione all’art. 6 CEDU, ma la Corte ha escluso la fondatezza della questione di costituzionalità e convenzionalità.
art. 6 CEDU
La disciplina speciale non è stata ritenuta lesiva della parità delle parti nei giudizi pendenti, perché non costituisce un intervento normativo isolato e imprevedibile, ma un ulteriore sviluppo di un percorso normativo avviato nel 1999.
Massime di principio
- Per i ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, la disciplina speciale di cui alla L. n. 228/2012 produce un effetto legale di annullamento/discarico automatico, che non richiede la prova dell’avvenuta trasmissione degli elenchi o dell’esaurimento delle attività dell’agente della riscossione.
- L’annullamento del ruolo non coincide con l’estinzione del credito sottostante: viene meno soltanto il titolo esecutivo rappresentato dal ruolo, restando salva la possibilità per l’ente creditore di azionare il credito con strumenti ordinari.
- La disciplina speciale di annullamento dei ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999 si applica a tutti gli enti creditori che utilizzino il sistema di riscossione a mezzo ruolo, senza distinzione tra enti pubblici, enti privatizzati o soggetti privati.
- Quando opera il discarico automatico per effetto della normativa speciale, non permane un obbligo dell’agente di riversare le somme non riscosse né quello di restituire importi trattenuti a titolo di sgravio provvisorio.
- Le norme sopravvenute che razionalizzano il sistema della riscossione e incidono sui ruoli più risalenti non sono di per sé illegittime, se si limitano a rimodulare il titolo esecutivo e non a estinguere il credito, e se si inseriscono in un percorso normativo già avviato in precedenza.
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