Cassazione Civile, Ordinanza n. 01108/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società di persone e dei soci, a seguito di indagini bancarie sui conti correnti intestati al socio amministratore, dalle quali l’Ufficio ha desunto versamenti non giustificati e quindi maggiori ricavi non contabilizzati, maggior valore della produzione ai fini IRAP, maggior volume d’affari ai fini IVA e maggiore reddito d’impresa imputato pro quota ai soci ai fini IRPEF. In appello la CTR ha accolto solo in parte i contribuenti, riconoscendo una deduzione ulteriore di costi. I contribuenti hanno poi rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando di avere raggiunto una composizione bonaria; in parallelo è stata depositata un’istanza di definizione agevolata, ma senza prova del perfezionamento. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale denunciando la violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente giustificato alcuni movimenti bancari ritenendoli collegati agli interessi di un mutuo intestato ad altro soggetto. La censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specifica indicazione dei documenti posti a fondamento del motivo e della loro collocazione processuale, con conseguente impossibilità di verificare la ricostruzione fattuale dedotta dall’Ufficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio limitatamente al ricorso principale, per rinuncia validamente proposta dai contribuenti, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate per violazione dell’onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Non ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata invocata dai ricorrenti principali, per difetto di prova del versamento della rata iniziale. Le spese relative all’inammissibilità del ricorso incidentale sono state compensate con quelle conseguenti alla rinuncia al ricorso principale.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
"ai sensi dell’art. 390 c.p.c. di rinunciare al ricorso per cassazione"
La rinuncia univoca e incondizionata al ricorso principale, notificata alla controparte, determina l’estinzione del giudizio limitatamente al ricorso rinunciato.
artt. 390 s. c.p.c.
La rinuncia al ricorso principale non estingue automaticamente il giudizio rispetto al ricorso incidentale non condizionato.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
È la norma invocata dall’Amministrazione per la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie; la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile per difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con precisa localizzazione della loro produzione nei gradi di merito, a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
L’onere di specifica indicazione degli atti e documenti è correlato al requisito di procedibilità del deposito della documentazione rilevante.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in L. 17 dicembre 2018, n. 136
È richiamata l’istanza di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ma la Corte rileva che non risultano provati i presupposti per considerarla perfezionata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La disposizione non si applica nei casi di estinzione per rinuncia; opera solo in ipotesi tipiche di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso principale, quando sia espressa in modo univoco e notificata alla controparte, estingue il giudizio solo nei limiti dell’impugnazione rinunciata e non travolge il ricorso incidentale autonomo e non condizionato.
- Il ricorso per cassazione fondato su documenti o atti processuali deve indicare con precisione quali documenti siano stati prodotti, in quale fase e in quale sede processuale, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- La censura di violazione di legge che presuppone una certa ricostruzione fattuale non può essere scrutinata se la fattispecie concreta non è adeguatamente individuata e documentata nel ricorso.
- In tema di accertamento bancario, il contribuente imprenditore può opporre prova contraria anche presuntiva circa l’esistenza di costi di produzione da sottrarre ai ricavi presunti, ma la deduzione del relativo motivo deve essere formulata in modo specifico e documentato.
- La definizione agevolata o la cessazione della materia del contendere non possono essere dichiarate se non risulta provato il perfezionamento degli adempimenti richiesti dalla normativa speciale.
- Il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alla sola estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente principale.
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