Cassazione Civile, Ordinanza n. 01118/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attori)
La controversia
I ricorrenti avevano convenuto in giudizio la proprietaria originaria per ottenere l'accertamento dell'usucapione di due porzioni immobiliari site in Crema, sostenendo di averle possedute ininterrottamente dal 1979 come parte del complesso acquistato da una dante causa. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta perché si era ritenuto che il possesso utile all'usucapione fosse stato interrotto da una precedente azione di rivendica proposta nel 1984 da alcuni terzi che si affermavano comproprietari, azione cui la proprietaria aveva aderito in primo grado. Con il ricorso per cassazione i coniugi hanno dedotto violazione degli artt. 1165 e 2943 c.c., sostenendo che l'effetto interruttivo dell'usucapione può derivare solo da un atto giudiziale proveniente dal titolare del diritto o da un suo rappresentante, mentre nel caso concreto la rivendica era stata promossa da soggetti estranei al rapporto, senza che la proprietaria avesse proposto una propria domanda. Hanno inoltre censurato l'affermazione secondo cui, in caso di comproprietà, l'atto interruttivo compiuto da uno dei comproprietari si estenderebbe anche agli altri, e hanno formulato un ulteriore motivo sul preteso omesso esame del giudicato formatosi in un diverso giudizio, che escludeva la comproprietà dei terzi rivendicanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione di merito che aveva attribuito efficacia interruttiva dell'usucapione a una domanda di rivendica proposta da soggetti diversi dal titolare del diritto e non rappresentativi di quest'ultimo. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. Ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo per la presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame conformemente ai principi indicati dalla Corte.
Norme richiamate
richiamato come norma che disciplina il requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione
prevede l'applicazione, in materia di usucapione, delle disposizioni generali sulla prescrizione in quanto compatibili, quindi anche delle regole sull'interruzione
l'interruzione della prescrizione deriva da un atto giudiziale del titolare del diritto; l'atto deve provenire dal titolare o da chi lo rappresenti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma invocata per denunciare la violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma invocata per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo
il terzo motivo è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme
Massime di principio
- In materia di usucapione, le cause di interruzione del possesso utile devono essere valutate alla luce delle norme sulla prescrizione richiamate dall'art. 1165 c.c., e l'atto interruttivo deve provenire dal titolare del diritto fatto valere contro l'usucapiente, oppure da un suo rappresentante o mandatario.
- Non è idonea a interrompere l'usucapione la domanda giudiziale proposta da un soggetto estraneo al rapporto sostanziale, quando il titolare del diritto non abbia proposto una propria domanda né abbia attribuito al terzo poteri rappresentativi.
- L'efficacia interruttiva non si estende automaticamente ai contitolari o comproprietari rimasti inattivi: per i diritti reali non soggetti a solidarietà, gli atti compiuti da uno giovano solo a chi li ha posti in essere.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti stabiliti dall'art. 348-ter c.p.c.
Come è indicizzato
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