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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01111/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di 28 intimazioni di pagamento relative a cartelle che la società sosteneva non essere state notificate. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello della contribuente perché spedito tramite servizio di posta privata oltre il termine di impugnazione, ritenendo quindi invalida la notificazione e comunque tardivo il gravame. La società ricorre per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 4 d.lgs. 261/1999, come modificato dal d.l. 58/2011, per avere la CTR negato la validità della notificazione dell'appello tramite agenzia di recapito privata; 2) la medesima violazione, per avere la CTR ritenuto inesistente la notifica eseguita da operatore privato; 3) violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c. in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c., per avere deciso sulla nullità/invalidità della notifica senza che i destinatari avessero eccepito il vizio, essendosi costituiti in secondo grado. La ricorrente chiedeva anche un rinvio per eventuale adesione alla c.d. rottamazione quater, richiesta respinta perché non riferibile alla propria sede in Campania.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 299/2020 secondo cui la notificazione di atti giudiziari effettuata da un operatore di posta privata, nel periodo considerato, non è inesistente ma nulla se svolta senza titolo abilitativo. Ha però precisato che, prima ancora di stabilire la nullità, occorre verificare la tempestività dell'impugnazione, e che tale verifica, quando la notifica è eseguita tramite operatore privato privo di poteri certificativi, va compiuta con riferimento alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario, non alla data di spedizione. Nella specie la società appellante non ha dato prova che l'appello fosse stato ricevuto dall'Ufficio entro il termine di cui all'art. 51 d.lgs. 546/1992; perciò l'impugnazione era intempestiva e il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità della notificazione dell'appello nel processo tributario; la Corte non ne valorizza una portata diversa da quella già definita alla luce del sistema delle notificazioni postali e della giurisprudenza delle Sezioni Unite.

  • art. 4 d.lgs. 261/1999

    Richiamato per la disciplina degli operatori postali; la Corte, in linea con Sezioni Unite n. 299/2020, distingue tra operatore abilitato e operatore privato privo di titolo abilitativo ai fini della validità/qualificazione del vizio di notifica.

  • d.l. 58/2011

    Richiamato come norma modificativa della disciplina delle notificazioni postali; nel ragionamento della Corte rileva nel quadro normativo che consente di qualificare come nulla, e non inesistente, la notifica effettuata da operatore privato privo di titolo.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per censurare la declaratoria di invalidità della notifica; la Corte non accoglie la censura, poiché la questione decisiva è la tempestività dell'impugnazione.

  • art. 326 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di decorrenza dei termini di impugnazione; la Corte lo considera nel contesto della verifica della tempestività dell'appello.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato per sostenere la sanabilità del vizio di notifica in assenza di eccezione della controparte; la Corte ritiene però preliminare il rilievo della tempestività e dell'onere probatorio sul momento di ricezione.

  • art. 157 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare il rilievo officioso del vizio; la Corte non accoglie la tesi perché il tema risolutivo resta la prova della tempestiva ricezione dell'atto.

  • art. 51 d.lgs. 546/1992

    È la norma sul termine di proposizione dell'appello nel processo tributario; la Corte afferma che la tempestività deve risultare provata con la ricezione dell'atto entro tale termine, prova che nella specie mancava.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Norma applicata per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel periodo in cui l'operatore postale privato era privo di titolo abilitativo per le notificazioni giudiziarie, la notificazione dell'atto processuale non è inesistente ma nulla, se astrattamente compatibile con il sistema normativo.
  • Quando la notificazione dell'impugnazione è eseguita tramite operatore postale privato privo di poteri certificativi, la verifica della tempestività non può essere ancorata alla data di spedizione, ma alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario.
  • L'appellante che si avvale di un mezzo notificatorio privo di certezza legale sulla data di consegna sopporta l'onere di provare che l'atto sia pervenuto al destinatario entro il termine per impugnare.
  • Le censure sulla nullità della notificazione non possono superare il rilievo preliminare della tardività dell'impugnazione quando il termine risulti decorso in difetto di prova della tempestiva ricezione dell'atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioNotificazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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