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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01103/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione della banca contro il provvedimento del giudice delegato del fallimento che aveva ammesso il credito della banca al passivo solo in chirografo, dopo la revoca dell'ipoteca iscritta a garanzia di un'operazione di consolidamento di debiti già scaduti. In primo grado il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria e insussistente l'esenzione prevista per i piani attestati/risanamento. La Corte d'appello aveva poi confermato che l'esenzione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c. non si applicava all'ipoteca concessa per un debito già scaduto; aveva inoltre escluso l'operatività dell'esenzione fallimentare richiamata dalla banca, rilevando che il piano di risanamento posto a base del contratto di consolidamento non presentava le caratteristiche richieste dalla disciplina di riferimento e che, in ogni caso, la prova dei presupposti dell'esenzione non risultava fornita dalla banca. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi di censura avverso la sentenza d'appello. Prima della decisione, però, il difensore della banca ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato alla controparte costituita.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nell'esame dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia validamente depositata e notificata dalla ricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione, ponendo le spese a carico della rinunciante e precisando che non opera il raddoppio del contributo unificato, perché la previsione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile alla rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    l'esenzione dall'azione revocatoria è collegata, secondo la giurisprudenza richiamata, alla natura di atto dovuto della prestazione del debitore e non si estende automaticamente alla concessione di ipoteca per debito già scaduto, qualificata come negozio di disposizione patrimoniale

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    l'esenzione prevista in sede fallimentare non è stata ritenuta estensibile alla revocatoria ordinaria; inoltre, per la Corte d'appello, nel caso concreto mancavano comunque i presupposti del piano di risanamento richiesti dalla norma

  • art. 2501-bis, comma 4, c.c.

    il piano di risanamento richiamato era privo delle caratteristiche richieste, poiché l'advisor non aveva verificato la veridicità dei dati di bilancio e della situazione patrimoniale aggiornata forniti dal management

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma riguarda solo i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione

Massime di principio

  • In caso di rinuncia validamente proposta e notificata al controricorrente, la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta la condanna della parte rinunciante alle spese del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di disciplina eccezionale e di stretta interpretazione.
  • L'esenzione dalla revocatoria richiamata dalla disciplina fallimentare non è automaticamente estensibile alla revocatoria ordinaria e, quando si invochi un piano di risanamento, la parte interessata deve fornire prova rigorosa dei relativi presupposti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAzione revocatoria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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