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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01100/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Una società concessionaria, affidataria della progettazione, costruzione e gestione di tre parcheggi in forza di una convenzione con un Comune, aveva ottenuto in sede arbitrale una parziale condanna dell’ente al pagamento di un indennizzo e di costi di progettazione per la mancata realizzazione del parcheggio nella misura originariamente prevista. La corte d’appello aveva poi annullato in parte il lodo, escludendo che l’impossibilità di realizzare il numero di posti auto convenuto fosse imputabile al Comune, valorizzando il fatto che il progetto era stato già approvato anni prima e che la concessionaria aveva presentato tardivamente il progetto esecutivo, così rendendo non operanti le misure di salvaguardia urbanistica. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione delle norme urbanistiche e degli artt. 1362 e 1372 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente considerato sufficiente l’approvazione del progetto del 1999 e non avesse considerato che la convenzione imponeva comunque la richiesta della concessione edilizia, la cui mancata emanazione per effetto della modifica del PRG avrebbe reso impossibile, per causa non imputabile alla concessionaria, l’esecuzione dell’opera nei termini originari. Il Comune ha proposto ricorso incidentale sulle spese, lamentando la condanna al pagamento nonostante l’accoglimento della propria impugnazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure introducevano una questione di fatto non adeguatamente allegata come già dedotta nel giudizio di merito e, quanto al vizio motivazionale, non risultava indicato che il fatto decisivo fosse stato oggetto di discussione tra le parti. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo del Comune. Ha poi condannato la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e ha dato atto dell’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 11, L. n. 1150 del 1942

    richiamato insieme alla disciplina urbanistica sulle misure di salvaguardia e sulla necessità di verificare se l’impossibilità di realizzazione dell’opera derivi da causa non imputabile alla concessionaria

  • articolo unico della L. n. 1902 del 1952

    richiamato come fonte delle misure di salvaguardia urbanistica

  • artt. 12 e 15 d.P.R. n. 380 del 2001

    indicati come trasfusione della disciplina urbanistica richiamata dalla ricorrente

  • artt. 1362 e 1372 c.c.

    invocati per l’interpretazione della convenzione e della sua efficacia vincolante

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato quale parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte ha ritenuto inammissibili le censure per novità della questione e per difetto del requisito del fatto decisivo discusso tra le parti

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione o regolazione delle spese

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    richiamato per qualificare il ricorso incidentale come tardivo

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione del ricorso incidentale

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    richiamato per precisare che il rispetto di tale termine non salva l’efficacia del ricorso incidentale tardivo se il principale è inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La deduzione in cassazione di una questione che presuppone accertamenti di fatto è inammissibile se il ricorrente non allega specificamente di averla già proposta nel giudizio di merito e non indica in quale atto lo abbia fatto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il fatto storico decisivo risulta effettivamente oggetto di discussione tra le parti e sia stato omesso dal giudice di merito; non basta prospettare un diverso apprezzamento interpretativo della documentazione contrattuale.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo proposto dal controricorrente diviene inefficace, anche se formalmente rispettoso del termine di cui all’art. 371 c.p.c.
  • In caso di inefficacia del ricorso incidentale tardivo conseguente all’inammissibilità del principale, la soccombenza e le spese del giudizio di legittimità restano imputate alla sola parte ricorrente principale.
  • La censura relativa all’interpretazione di una convenzione e al nesso tra disciplina urbanistica e responsabilità dell’ente richiede che il fatto negoziale specifico sia stato allegato e discusso nei gradi di merito; in mancanza, la questione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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