Cassazione Civile, Ordinanza n. 16437/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanze di rimborso della maggiore IRES per gli anni d’imposta 2015 e 2016, sostenendo di aver legittimamente fruito dell’agevolazione cd. "Tremonti ambiente" per investimenti in impianti fotovoltaici e richiamando anche rimborsi ottenuti per annualità precedenti. Formatosi il silenzio-rifiuto sulle istanze, aveva adito il giudice tributario; tuttavia l’Agenzia aveva notificato comunicazioni di irregolarità ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 con riduzione del rimborso richiesto. La contribuente ha quindi impugnato la sentenza d’appello con due motivi: (1) violazione delle norme sul controllo automatizzato e sul contenzioso tributario, sostenendo che le comunicazioni di irregolarità non potevano valere come diniego espresso parziale del rimborso, né impedire la formazione del silenzio-rifiuto; (2) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla cessazione della materia del contendere, assumendo che un accordo conciliativo intervenuto per l’anno 2014 avesse travolto anche le comunicazioni relative agli anni 2015-2016.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che il recupero/il diniego parziale del credito d’imposta o del rimborso potesse essere veicolato mediante la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e che le comunicazioni di irregolarità, ove contengano la riduzione dell’importo richiesto senza indicare natura interlocutoria, integrino un provvedimento di rimborso parziale, quindi un rigetto implicito della domanda per la parte non riconosciuta. Ne consegue che tali atti erano autonomamente impugnabili entro 60 giorni e, se non impugnati, diventavano definitivi, rendendo improponibile il successivo ricorso avverso il silenzio-rifiuto. Ha inoltre escluso che la mediazione/accordo riferiti all’annualità 2014 potessero estendersi agli anni 2015-2016, in mancanza di un provvedimento di riconoscimento integrale o di un accordo specifico per le annualità in causa. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La procedura di controllo automatizzato può essere utilizzata per il recupero di crediti d’imposta/rimborsi; la comunicazione di irregolarità che riduce l’importo richiesto può valere come provvedimento di rimborso parziale e quindi come diniego implicito della parte non riconosciuta.
art. 6, commi 13-19, L. 23 dicembre 2000, n. 388
Norma invocata dalla contribuente come base dell’agevolazione cd. Tremonti ambiente per gli investimenti in impianti fotovoltaici.
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L’atto che contiene un diniego, anche implicito/parziale, è impugnabile come atto del procedimento tributario.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il diniego espresso o implicito di rimborso deve essere impugnato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione.
art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie del contribuente e degli obblighi di motivazione/partecipazione procedimentale.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle garanzie del contribuente e degli obblighi di motivazione/partecipazione procedimentale.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma richiamata per sostenere la cessazione della materia del contendere, ma ritenuta non applicabile perché mancava un accordo rilevante per le annualità controverse.
art. 21-quater L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la caducazione/inefficacia degli atti, ma esclusa la sua incidenza sul giudizio per anni d’imposta diversi.
Richiamato per la dedotta vincolatività dell’accordo conciliativo, ma ritenuto non estensibile a rapporti/annualità diverse da quelle oggetto dell’accordo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Censura di violazione di legge posta a fondamento del primo motivo e del secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Censura di nullità della sentenza posta a fondamento del secondo motivo.
Richiamato nel procedimento di definizione anticipata del ricorso.
Richiamato per l’istanza di trattazione del ricorso da parte del difensore.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la discussione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la condanna alle somme ulteriori in caso di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Usato per liquidare una somma equitativa a favore della controparte e una somma in favore della cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di rimborso tributario, una comunicazione dell’Amministrazione che riconosca solo una parte della somma richiesta, senza qualificarla come interlocutoria, integra un diniego implicito per la parte residua e deve essere tempestivamente impugnata come atto definitivo.
- Il contribuente non può proporre una nuova istanza di rimborso per ottenere la parte non riconosciuta se esiste già un provvedimento, anche implicito, di rigetto parziale non impugnato nei termini; in tal caso non si forma un silenzio-rifiuto utile a introdurre un nuovo giudizio.
- Il recupero o la riduzione di un credito d’imposta può avvenire mediante la procedura di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, quando l’esito sia comunicato con atto idoneo a manifestare la volontà dell’Amministrazione.
- Un accordo conciliativo o una definizione intervenuta per una certa annualità d’imposta non si estende automaticamente ad annualità diverse, salvo che emerga un’espressa volontà in tal senso o un titolo che lo consenta.
- La cessazione della materia del contendere presuppone l’eliminazione del contrasto tra le parti sul medesimo oggetto del giudizio; non è configurabile se permane la controversia su annualità o atti distinti.
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