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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34873/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale relativa a imposte sui redditi e IVA. In primo grado il giudice tributario aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo compensabile il debito tributario con un credito per eccedenza d’imposta e riducendo così l’importo dovuto, oltre a statuire sulle sanzioni. In appello, l’Ufficio otteneva la riforma integrale della decisione, sul presupposto che la compensazione non fosse applicabile in ambito tributario con le modalità invocate dal contribuente. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio per omessa partecipazione del concessionario della riscossione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio devolutivo, per omessa pronuncia su domande/motivi riproposti, in particolare sulla sanzione ridotta; 4) violazione delle norme sulla liquidazione automatizzata, sostenendo che il credito Irpef dichiarato dovesse essere compensato e che, in difetto, fosse necessario un atto motivato di contestazione; 5) violazione della disciplina della compensazione tributaria e dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la mancata contestazione del credito e la sua esposizione in dichiarazione imponessero al giudice di riconoscerne la compensazione con il debito d’imposta.

La decisione

La Corte accoglie solo il terzo motivo, limitatamente all’omesso esame della domanda relativa all’applicazione della sanzione in misura ridotta, che era stata proposta in primo grado e riproposta in appello, ma sulla quale la CTR non si era pronunciata. Respinge il primo motivo perché, nel caso concreto, non ricorre un litisconsorzio necessario con l’agente della riscossione, non essendo dedotti vizi propri della cartella imputabili al concessionario. Respinge il secondo motivo perché la motivazione della sentenza d’appello supera il c.d. "minimo costituzionale" ed è intellegibile sulla questione della compensazione in ambito tributario. Respinge il quarto motivo ritenendo legittima la cartella emessa all’esito del controllo automatizzato e non necessaria, nel caso, una previa comunicazione idonea a introdurre un contraddittorio preventivo. Respinge il quinto motivo perché la compensazione tra crediti e debiti tributari opera solo secondo il meccanismo previsto dalla disciplina fiscale, fondato sul modello F24, e non sulla mera indicazione in dichiarazione; inoltre il principio di non contestazione nel processo tributario ha portata limitata. La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio alla CTR della Campania, anche per le spese, affinché esamini il profilo della sanzione ridotta.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come base dei motivi di ricorso per vizi processuali e violazioni di legge.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546/1992

    È evocato per sostenere l’omessa partecipazione del concessionario della riscossione al giudizio d’appello.

  • art. 331 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente per affermare la necessità di integrare il contraddittorio, ma la Corte esclude il litisconsorzio necessario nel caso concreto.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria e di asserita motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. sul contenuto della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato a sostegno del requisito costituzionale della motivazione della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato per lamentare l’omessa pronuncia su domande e questioni riproposte.

  • art. 342 c.p.c.

    È richiamato sul contenuto dell’atto di appello e sul principio devolutivo.

  • art. 49 D.Lgs. n. 546/1992

    È invocato in relazione alla disciplina dell’appello nel processo tributario.

  • art. 54 D.Lgs. n. 546/1992

    È invocato in relazione alla disciplina dell’appello nel processo tributario.

  • art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973

    È interpretato nel senso che consente la liquidazione automatizzata e l’iscrizione a ruolo sulla base del controllo cartolare della dichiarazione, senza necessità di avviso motivato in assenza di incertezze rilevanti.

  • art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972

    È interpretato in modo analogo all’art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 per la liquidazione automatizzata dell’IVA.

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    È letto nel senso che il contraddittorio preventivo è richiesto solo quando vi siano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in ogni caso di iscrizione a ruolo automatizzata.

  • art. 17 D.Lgs. n. 241/1997

    È interpretato come norma che fonda la compensazione tributaria sul versamento tramite modello F24, anche a saldo zero.

  • art. 19 D.Lgs. n. 546/1992

    È richiamato dalla Corte insieme all’art. 17 D.Lgs. n. 241/1997 per affermare che la compensazione fiscale segue il meccanismo previsto dalla disciplina tributaria e non la mera esposizione in dichiarazione.

  • art. 115 c.p.c.

    È precisato che il principio di non contestazione è applicabile anche nel processo tributario ma solo nei limiti probatori compatibili con l’indisponibilità dei diritti controversi.

  • art. 8 L. n. 212/2000

    È richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne accoglie la censura.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il concessionario della riscossione è litisconsorte necessario solo quando siano dedotti vizi propri dell’atto ad esso direttamente imputabili; se la contestazione riguarda il rapporto tributario sostanziale o profili estranei all’operato dell’esattore, non occorre integrare il contraddittorio.
  • La motivazione è nulla solo quando manchi in senso materiale o sia meramente apparente, ossia quando non consenta di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente lamentare una motivazione sintetica o non condivisa dalla parte.
  • In appello il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente riproposte e non assorbite; l’omessa pronuncia su una domanda subordinata integra vizio denunciabile in cassazione.
  • La compensazione tra crediti e debiti tributari non può essere ricostruita in via generica sulla base della sola indicazione in dichiarazione, ma deve avvenire secondo il meccanismo normativamente previsto, in particolare mediante modello F24.
  • Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni, l’amministrazione può iscrivere a ruolo le somme dovute sulla base dei dati dichiarati e di meri riscontri cartolari; la mancata comunicazione dell’esito non comporta automaticamente nullità della cartella, salvo che la legge o specifiche incertezze rilevanti impongano il contraddittorio preventivo.
  • Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma in modo compatibile con l’indisponibilità del rapporto e con il potere del giudice di valutare le risultanze istruttorie ritualmente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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