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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33299/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 32, comma 4-bis, del d.l. n. 78/2010, versata in relazione alla partecipazione del 7,5% detenuta in un fondo comune d'investimento immobiliare. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione degli artt. 3 e 10 dello Statuto del contribuente, dell'art. 73 Cost. e degli artt. 10 e 11 delle preleggi, sostenendo l'illegittimità della norma per contrasto con il principio di irretroattività e chiedendone la disapplicazione; 2) violazione dell'art. 53 Cost., assumendo che l'imposta avrebbe dovuto colpire solo l'incremento di ricchezza effettivamente prodotto dall'investimento; 3) violazione degli artt. 163 d.P.R. n. 917/1986 e 67 d.P.R. n. 600/1973, deducendo un divieto di doppia imposizione, perché l'imposta sostitutiva avrebbe colpito anche patrimonio già tassato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo, osservando che la censura mirava sostanzialmente a ottenere la disapplicazione di una norma interna per asserita irragionevolezza, istituto non pertinente nel diritto nazionale, senza investire validamente una questione di legittimità costituzionale; ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la norma è retroattiva ma ragionevole, in quanto transitoria e funzionale al passaggio dal regime di tassazione per cassa a quello per trasparenza, e ha escluso che il principio di affidamento dello Statuto del contribuente osti alla potestà legislativa. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché l'imposta assoggetta una capacità contributiva attuale non ancora tassata, si collega al valore della quota detenuta dai partecipanti qualificati e riconosce comunque il costo di acquisto o sottoscrizione fino a concorrenza dei valori già rilevati. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4-bis, d.l. n. 78/2010

    "i partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3, che alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento (...) sono tenuti a corrispondere un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5 per cento (...)"

    La norma è stata ritenuta legittima e ragionevole, poiché transitoria e funzionale al passaggio dal regime di tassazione per cassa al regime per trasparenza; essa può operare retroattivamente senza violare di per sé i parametri costituzionali.

  • art. 3 Statuto del contribuente

    Non è stata ravvisata una violazione utile a fondare la disapplicazione della norma, poiché lo Statuto del contribuente ha rango di legge ordinaria.

  • art. 10 Statuto del contribuente

    Il principio di leale collaborazione e buona fede opera nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, non come limite diretto alla potestà legislativa; l'eventuale lesione del legittimo affidamento rileva solo sul piano costituzionale.

  • art. 73 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità della disciplina; la Corte non ha accolto la censura.

  • artt. 10 e 11 preleggi

    Richiamati dal ricorrente per sostenere il principio di irretroattività; la Corte ha ribadito che la norma tributaria può essere retroattiva se sorretta da ragionevole giustificazione.

  • art. 53 Cost.

    L'imposta è stata ritenuta conforme al principio di capacità contributiva, perché colpisce una capacità attuale non ancora tassata e non solo un mero incremento di ricchezza in senso stretto.

  • art. 163 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in relazione al dedotto divieto di doppia imposizione, ma il motivo è stato respinto perché la fattispecie non integra una duplicazione illegittima della medesima base imponibile.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per il divieto di doppia imposizione; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata proposta memoria con istanza di trattazione in pubblica udienza, respinta perché non vi erano ragioni particolari per discostarsi dall'orientamento consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • La richiesta di disapplicazione di una norma tributaria interna per asserita irragionevolezza non è, di regola, lo strumento processuale corretto quando non venga in rilievo un contrasto con il diritto dell'Unione europea.
  • Le norme tributarie possono avere efficacia retroattiva se il legislatore persegua una finalità non irragionevole e la disciplina sia coerente con il sistema complessivo, specie nelle norme intertemporali.
  • Lo Statuto del contribuente non ha rango sovraordinato rispetto alla legge ordinaria: i suoi principi non impediscono in sé al legislatore di introdurre modifiche fiscali anche sfavorevoli, ferma la verifica di eventuali profili di costituzionalità.
  • Il principio di capacità contributiva è rispettato quando il prelievo colpisce una ricchezza o una capacità economica attuale non ancora assoggettata a imposizione, anche se il tributo sia strutturato come sostitutivo o transitorio.
  • Non sussiste doppia imposizione vietata quando il nuovo prelievo abbia un diverso presupposto economico o si coordini con il recupero del costo fiscalmente riconosciuto dell'investimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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