Cassazione Civile, Ordinanza n. 31916/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento per l'anno d'imposta 2005 fondato sugli studi di settore. Alla società venivano recuperate Irap e Iva; ai soci venivano notificati separati avvisi di accertamento per Irpef e addizionali, in ragione del maggior reddito ritenuto imputabile loro per trasparenza. I giudici di merito avevano rigettato i ricorsi della società e dei soci, ritenendo sostanzialmente legittimo l'utilizzo degli standards di settore. Nei ricorsi per cassazione, identici nella struttura, i contribuenti deducevano: violazione di norme in tema di onere della prova e accertamento standardizzato, per mancata instaurazione di un contraddittorio effettivo e mancata esplicitazione delle ragioni di superamento delle osservazioni difensive; nullità per omessa pronuncia; apparenza o insufficienza della motivazione; ulteriore vizio motivazionale; e, in un motivo finale, violazione delle norme sulla competenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso l'atto.
La decisione
La Corte ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha accolto il primo motivo di ciascun ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha quindi cassato le sentenze della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun ricorrente.
Norme richiamate
consente la riunione dei procedimenti connessi per ragioni di economia processuale e per evitare decisioni contrastanti
richiamato per il principio di riunione obbligatoria delle impugnazioni avverso il medesimo provvedimento, e per analogia la facoltativa riunione di giudizi connessi
richiamato come norma sull'onere della prova nell'accertamento tributario fondato su studi di settore
art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993
richiamato quale base normativa dell'accertamento standardizzato mediante studi di settore
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme poste a fondamento dell'accertamento tributario
art. 54 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato tra le norme dell'accertamento fiscale
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146 del 1998
richiamato quale disposizione in tema di studi di settore e contraddittorio
art. 112, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per i vizi processuali dedotti in cassazione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omessa o insufficiente motivazione
art. 31 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo sulla competenza territoriale dell'ufficio accertatore
art. 40 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo sulla competenza territoriale dell'ufficio accertatore
Massime di principio
- Nell'accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento.
- Il mero scostamento dai parametri statistici non basta a sorreggere l'accertamento: l'Ufficio e il giudice devono considerare e confutare le specifiche contestazioni del contribuente, così da verificare se la presunzione sia davvero grave, precisa e concordante rispetto alla concreta realtà economica.
- La motivazione della decisione non può limitarsi ad un richiamo fideistico agli standards di settore, ma deve dare conto delle ragioni per cui le difese del contribuente sono state disattese.
- Una volta accolto il motivo relativo al difetto di effettivo contraddittorio e alla mancata valutazione delle osservazioni difensive, le ulteriori censure restano assorbite.
- Quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente.
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