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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31916/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento per l'anno d'imposta 2005 fondato sugli studi di settore. Alla società venivano recuperate Irap e Iva; ai soci venivano notificati separati avvisi di accertamento per Irpef e addizionali, in ragione del maggior reddito ritenuto imputabile loro per trasparenza. I giudici di merito avevano rigettato i ricorsi della società e dei soci, ritenendo sostanzialmente legittimo l'utilizzo degli standards di settore. Nei ricorsi per cassazione, identici nella struttura, i contribuenti deducevano: violazione di norme in tema di onere della prova e accertamento standardizzato, per mancata instaurazione di un contraddittorio effettivo e mancata esplicitazione delle ragioni di superamento delle osservazioni difensive; nullità per omessa pronuncia; apparenza o insufficienza della motivazione; ulteriore vizio motivazionale; e, in un motivo finale, violazione delle norme sulla competenza territoriale dell'ufficio che aveva emesso l'atto.

La decisione

La Corte ha riunito i tre ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Ha accolto il primo motivo di ciascun ricorso, ritenendo assorbiti gli altri. Ha quindi cassato le sentenze della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi di accertamento. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascun ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell'accertamento tributario standardizzato mediante studi di settore il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente è elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento.
  • Il mero scostamento dai parametri statistici non basta a sorreggere l'accertamento: l'Ufficio e il giudice devono considerare e confutare le specifiche contestazioni del contribuente, così da verificare se la presunzione sia davvero grave, precisa e concordante rispetto alla concreta realtà economica.
  • La motivazione della decisione non può limitarsi ad un richiamo fideistico agli standards di settore, ma deve dare conto delle ragioni per cui le difese del contribuente sono state disattese.
  • Una volta accolto il motivo relativo al difetto di effettivo contraddittorio e alla mancata valutazione delle osservazioni difensive, le ulteriori censure restano assorbite.
  • Quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, accogliendo l'originario ricorso del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoCompetenzaImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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