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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26607/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio ex L. n. 89/2001 per equa riparazione da irragionevole durata di un processo presupposto di responsabilità sanitaria. Il ricorrente aveva agito in proprio e quale erede di due familiari nel giudizio presupposto; la Corte d'appello aveva liquidato inizialmente un importo complessivo a titolo di equa riparazione, poi parzialmente rideterminato in sede di opposizione. Con il ricorso per cassazione il soccombente in opposizione ha dedotto, in sette motivi, anzitutto vizi motivazionali e violazione delle norme sulle spese: ha contestato la compensazione parziale delle spese del procedimento monitorio e di opposizione, sostenendo l’assenza di effettiva soccombenza sul terzo motivo perché assorbito; ha lamentato l’omessa pronuncia e/o la mancata liquidazione degli esborsi del procedimento di opposizione; ha censurato la liquidazione dei compensi per asserita insufficienza, inclusa la riduzione dei parametri e l’asserita indebita considerazione congiunta dei compensi della fase monitoria e di opposizione; ha infine contestato la mancata autonoma pronuncia sulla distrazione delle spese in favore del difensore.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi fondati su asserite anomalie motivazionali perché il decreto impugnato conteneva una motivazione sufficiente e non meramente apparente; ha giudicato infondato il motivo sulla compensazione parziale delle spese, affermando che nel procedimento ex art. 5-ter L. n. 89/2001 l’opposizione si inserisce in un unico procedimento e, quando è accolta anche solo in parte, le spese devono essere regolate unitariamente e in base alla complessiva soccombenza, sicché la compensazione parziale disposta era legittima; ha dichiarato inammissibili le censure sulla mancata liquidazione degli esborsi e sulla distrazione, indicando per tali doglianze rimedi diversi dal ricorso per cassazione (correzione degli errori materiali e, in ipotesi, revocazione); ha ritenuto infondato il motivo sui compensi, affermando la discrezionalità del giudice entro i parametri tabellari e la legittimità della riduzione percentuale senza specifica motivazione nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione rileva solo quando si traduca in una delle anomalie costituzionalmente rilevanti, cioè mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sindacabile il semplice difetto di sufficienza o di persuasività della motivazione.
  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, l’opposizione al decreto non introduce un autonomo giudizio di impugnazione ma costituisce la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; se l’opposizione è accolta in tutto o in parte, le spese vanno regolate unitariamente con riguardo all’intera vicenda processuale.
  • La valutazione sulle spese, inclusa la compensazione parziale, è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di violazione di legge o di motivazione apparente, non potendo essere rivista la scelta discrezionale del giudice quando essa resti entro un apprezzamento complessivo non illogico.
  • La mancata liquidazione di singole voci di esborso, se si traduce in un errore materiale o in una omessa/erronea pronuncia meramente emendabile, non si denuncia con ricorso per cassazione ordinario ma con il rimedio della correzione degli errori materiali, e in ipotesi con la revocazione nei casi previsti.
  • La domanda di distrazione delle spese a favore del difensore non ha natura di domanda autonoma; l’omissione o l’errore sulla distrazione si corregge con gli strumenti di rettifica/integrazione del provvedimento, non con l’impugnazione ordinaria.
  • La liquidazione dei compensi professionali entro i parametri tabellari appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione, salvo che il giudice si discosti ulteriormente dai parametri senza adeguata motivazione; la riduzione percentuale consentita dalla disciplina tariffaria può essere effettuata senza specifica motivazione nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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