Cassazione Civile, Ordinanza n. 11178/2023 del 27/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva presentato istanza di rimborso per l’anno d’imposta 2004, sostenendo di aver versato una maggiore IRPEG per euro 14.878,05, perché non aveva potuto dedurre dall’imponibile la quota di IRAP riferibile al costo del lavoro e agli interessi passivi. A fronte del silenzio-rifiuto dell’ufficio, aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, aveva proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione dell’art. 53 Cost. e lamentava che la CTR non avesse sollevato questione di legittimità costituzionale dell’IRAP; con il secondo denunciava la violazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546/1997, sostenendo che la mancata deduzione dell’IRAP impedisse il pieno riconoscimento fiscale dei componenti negativi ai fini delle imposte sui redditi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto i motivi congiuntamente infondati e anche inammissibili per difetto di specificità, osservando che non era stato individuato con precisione il capo della sentenza impugnata né erano state chiarite in modo logico le ragioni delle dedotte violazioni di legge. Nel merito, ha escluso che vi fosse fondamento per censurare la mancata rimessione alla Corte costituzionale, richiamando la natura dell’IRAP come imposta reale, distinta dal reddito e non deducibile dalle imposte sui redditi, nonché il fatto che la disciplina sopravvenuta sulla deducibilità parziale non copriva l’annualità 2004 oggetto della domanda. Ha inoltre rilevato che la materia dei tributi e degli oneri deducibili è rimessa alla discrezionalità legislativa e che il sistema tributario prevede termini di decadenza per le istanze di rimborso, con esigenza di certezza dei rapporti giuridici. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati richiamati i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’illegittimità costituzionale dell’IRAP; la Corte esclude che la censura possa fondare l’accoglimento del ricorso e richiama la precedente declaratoria di non fondatezza della questione.
art. 1, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 546
Richiamato come norma che, nel caso esaminato, espressamente esclude la deducibilità dell’IRAP dalle imposte sui redditi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza, senza trasformarsi in un onere di integrale trascrizione degli atti, ma con chiara indicazione del contenuto e della loro presenza nel fascicolo.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Le censure sono giudicate inammissibili perché non individuano esattamente il capo della sentenza impugnata né illustrano in modo coerente le ragioni delle dedotte violazioni di legge.
art. 23 della legge n. 87 del 1953
È richiamato quale base per la richiesta di rimessione della questione di costituzionalità, che la Corte ritiene manifestamente infondata.
art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la norma generale sull’istanza di rimborso dell’indebito tributario e sul relativo termine di decadenza, richiamata per escludere la rimborsabilità della pretesa riferita al 2004.
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È indicata come norma residuale e di chiusura del sistema per i termini di rimborso nel processo tributario.
art. 2 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
È richiamato per la disciplina della deducibilità dell’IRAP ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per la limitata retroattività della disciplina.
art. 99, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È citato come disposizione del TUIR alla quale la disciplina sopravvenuta rinvia per la deduzione dell’IRAP nei limiti previsti.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è richiesto un livello di specificità tale da consentire di individuare con precisione il capo della decisione impugnata e le ragioni della censura; la doglianza generica o sganciata dal decisum è inammissibile.
- La questione di legittimità costituzionale non va rimessa quando la censura si risolva in una critica generica a una scelta legislativa già ritenuta compatibile con i parametri costituzionali e con la natura dell’imposta.
- L’IRAP è qualificata come imposta reale, distinta dal reddito, e la sua deducibilità dalle imposte sui redditi non è principio generale ma scelta rimessa al legislatore.
- La disciplina sopravvenuta che riconosce una deduzione dell’IRAP opera nei limiti temporali e sostanziali espressamente previsti; non consente di riaprire indiscriminatamente annualità ormai coperte da decadenza.
- Nel sistema tributario il rimborso dell’indebito è soggetto a termini decadenziali e la certezza dei rapporti giuridici prevale sull’aspettativa del contribuente a una riapertura indefinita delle posizioni esaurite.
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