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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33096/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento con cui l'Agenzia delle dogane ha recuperato accise, interessi e ritenute non versate per gli anni 2004-2008, contestando alla società il mancato pagamento dell'accisa sugli oli lubrificanti contenuti negli ammortizzatori dei veicoli ricevuti dai propri stabilimenti europei e immessi in consumo. La CTR aveva accolto solo in parte l'appello della società, escludendo le sanzioni. La società, con ricorso incidentale, ha sostenuto che il codice tariffario 27101999 sarebbe stato assoggettato ad accisa solo dal 1 giugno 2007, con conseguente illegittimità della pretesa almeno per il periodo anteriore, e che la tassazione avrebbe violato l'art. 23 Cost. e l'art. 62 d.lgs. 504/1995. L'Agenzia, con ricorso principale, ha censurato invece la parte della sentenza che aveva escluso sanzioni e accessori: con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.c. per pronuncia ultra/extra petita, poiché la questione della non applicabilità delle sanzioni non era stata devoluta con l'appello della società; con il secondo motivo ha dedotto violazione del giudicato esterno ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; con il terzo motivo ha contestato l'estensione dell'esimente anche agli interessi e all'indennità di mora, qualificati come accessori a natura non sanzionatoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso incidentale della società, ritenendo infondata la doglianza sulla illegittimità dell'imposizione per il periodo 2004-2008: ha affermato che, alla luce del quadro normativo interno ed eurounitario, l'imposizione degli oli lubrificanti destinati a usi diversi da carburante o combustibile era legittima per gli anni in esame; ha precisato che la modifica del 2007 ha inciso sulla classificazione tariffaria ma non sulla già esistente assoggettabilità ad accisa del prodotto, sicché non vi era violazione dell'art. 23 Cost. Quanto al ricorso principale dell'Agenzia, la Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse pronunciato sulla disapplicazione delle sanzioni pur in assenza di specifica devoluzione della questione da parte della società, in violazione dell'art. 112 c.p.c.; per effetto dell'accoglimento del primo motivo sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza è stata quindi cassata senza rinvio nella sola parte relativa alle sanzioni, con decisione nel merito della Corte limitata a tale punto. Le spese di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 62 d.lgs. n. 504/1995

    prevede l'assoggettamento ad imposta di consumo degli oli lubrificanti destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi da combustione o carburazione; la modifica del 2007 ha adeguato la classificazione tariffaria senza incidere sulla sostanza dell'imposizione già esistente

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1995

    la classificazione dei prodotti soggetti ad accisa segue la tariffa doganale della Comunità europea con riferimento ai codici della nomenclatura combinata

  • art. 23 Cost.

    richiamato per escludere che vi fosse una tassazione priva di base legale, poiché la disciplina applicata era già vigente al tempo del fatto generatore

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del giudicato

  • art. 112 c.p.c.

    la CTR ha deciso su una questione non devoluta con l'appello, incorrendo in pronuncia ultra/extra petita

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in combinato con l'art. 112 c.p.c. per il processo tributario

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato formale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato sostanziale

  • art. 3, comma 4, d.lgs. n. 504/1995

    richiamato nel motivo sull'asserita natura degli interessi e dell'indennità di mora come accessori del tributo

  • art. 13 d.lgs. n. 471/1997

    richiamato in relazione alla disciplina sanzionatoria e alla sua eventuale applicazione agli accessori del tributo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • In tema di accise sugli oli lubrificanti, l'assoggettamento a imposta per usi diversi da carburante o combustibile discende dalla disciplina interna e, per gli anni successivi al 2003, risulta compatibile con il diritto dell'Unione; la mera modifica del codice tariffario non comporta di per sé una nuova introduzione del tributo.
  • Ai fini dell'accisa, la classificazione doganale del prodotto deve essere letta in coerenza con la normativa vigente al tempo del fatto generatore: se il prodotto era già imponibile, l'aggiornamento del codice non interrompe la continuità dell'imposizione.
  • Nel processo tributario il giudice non può pronunciare su una questione non specificamente devoluta dalle parti; la non applicabilità delle sanzioni non è rilevabile d'ufficio se non è stata dedotta con l'impugnazione.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre anche quando il giudice di appello decide su un profilo diverso da quello devoluto, introducendo d'ufficio una causa di esclusione della sanzione.
  • Interessi e indennità di mora relativi al mancato pagamento delle accise non coincidono necessariamente con la sanzione amministrativa, ma ciò non sana la pronuncia resa su una questione non devoluta se il thema decidendum era comunque circoscritto dalla domanda e dai motivi di appello.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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