Cassazione Civile, Ordinanza n. 40724/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2005, emesso a seguito di verifica fiscale, con cui l'Ufficio aveva escluso integralmente la deducibilità dei costi per carburante per asserita mancanza di documentazione e di prova dell'inerenza. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso della società, riconoscendo una parziale deducibilità dei costi; la CTR Lombardia aveva confermato tale decisione con motivazione molto sintetica, limitandosi ad aderire alle conclusioni del primo giudice. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza d'appello per violazione dell'obbligo di motivazione e per mancato esame dei motivi di appello, ritenendo la motivazione meramente apparente e priva di autonoma disamina. La società resistente ha eccepito l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione, sostenendo che il plico era stato inviato a un indirizzo errato del difensore e che non vi era prova della consegna al destinatario, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Corte ha esaminato preliminarmente la questione della notificazione e ha ritenuto che la notifica a mezzo posta fosse inesistente, poiché l'avviso di ricevimento prodotto successivamente attestava che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato e che l'atto non era mai giunto nella disponibilità del destinatario. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso senza entrare nel merito del vizio di motivazione denunciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso per cassazione fosse inesistente, non solo nulla, perché eseguita a un indirizzo errato e priva di prova della consegna al destinatario; l'avviso di ricevimento successivamente depositato attestava che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato. Di conseguenza non era possibile la rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e il ricorso non poteva essere esaminato nel merito. L'Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato per ragioni temporali e soggettive.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973
norma base dell'accertamento richiamata come fondamento dell'avviso fiscale impugnato nel merito
art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata a base dell'accertamento IVA oggetto della lite
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l'obbligo di motivazione della sentenza della CTR
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza
richiamato in tema di forma della motivazione
invocato come motivo di ricorso per nullità della sentenza
richiamato quale disciplina della notifica a mezzo posta e dell'avviso di ricevimento come prova della consegna
ritenuto inapplicabile quando la notificazione è inesistente e non meramente nulla
richiamato come termine di riferimento per la tempestiva riattivazione del processo notificatorio in caso di esito negativo non imputabile al notificante
art. 6, comma 1, legge n. 890 del 1982
richiamato in tema di richiesta di duplicato dell'avviso di ricevimento per eventuale rimessione in termini
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
richiamato nella fase processuale relativa all'istanza di sospensione per definizione agevolata
legge n. 293 del 2018
citata nel testo in relazione alla conversione del d.l. n. 119/2018, come riportato nella decisione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
escluso il raddoppio del contributo unificato per ragioni temporali e perché la ricorrente è esentata dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia
legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata come fonte della disciplina sul raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario; l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provarne l'avvenuta consegna, la data e l'identità del ricevente.
- Se l'avviso di ricevimento attesta che il destinatario era sconosciuto all'indirizzo indicato e l'atto non è mai entrato nella disponibilità del destinatario, la notificazione non è semplicemente nulla ma inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- La rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. è possibile solo in presenza di una notificazione nulla; non è consentita quando la notificazione sia inesistente.
- Quando la notifica non va a buon fine per errore imputabile al notificante nell'indicazione dell'indirizzo, l'errore resta nella sua sfera di disponibilità e può impedire la tempestività/validità dell'impugnazione.
- Se la notificazione non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della richiesta originaria; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
- Nel giudizio di legittimità la censura di motivazione della sentenza d'appello non può essere esaminata se il ricorso è privo di valida notificazione al contraddittore, poiché la verifica preliminare della ritualità dell'impugnazione è assorbente.
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