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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11345/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una società operante nel settore edile, conclusa con processo verbale di constatazione nel quale venivano contestate operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, con conseguente disconoscimento di costi e recupero a tassazione di materia imponibile non dichiarata per l’anno 2009. Sulla base del p.v.c. venivano notificati alla società un avviso di accertamento per II.DD., IVA e sanzioni, e ai soci avvisi per IRPEF e accessori. I contribuenti impugnavano gli atti deducendo: nullità/inesistenza della notifica per vizi della relata e della spedizione; mancata attivazione del contraddittorio preventivo; insussistenza della pretesa per mancato riconoscimento dei costi; violazione dell’onere della prova in tema di operazioni oggettivamente inesistenti; difetto di motivazione sulla ripresa dei costi e sulle sanzioni; violazione del principio di capacità contributiva. In cassazione i ricorrenti articolavano otto motivi, ma la Corte respingeva tutti tranne quelli relativi al mancato riconoscimento dei costi connessi al maggior reddito accertato per omessa dichiarazione di ricavi, rilevando che su quel profilo la motivazione della sentenza di merito era mancante o inidonea.

La decisione

La Corte ha rigettato i motivi relativi alla notifica degli avvisi di accertamento, al contraddittorio endoprocedimentale, alla ripartizione dell’onere della prova sulle operazioni oggettivamente inesistenti e al difetto di motivazione sulla ripresa dei costi riferiti alle fatture contestate, ritenendo corretta la decisione di merito. Ha invece accolto i motivi sesto e settimo limitatamente al profilo del mancato riconoscimento dei costi necessari alla produzione del maggior reddito recuperato per omessa dichiarazione di ricavi derivanti da una prestazione fatturata; su tale punto la motivazione della CTR è stata ritenuta non esistente o non pertinente. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame limitato a tale profilo e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti per contestare la validità della notifica e degli avvisi di accertamento

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dai ricorrenti in tema di notificazione degli atti tributari

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per i vizi della relata di notifica

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per i vizi della notifica a mezzo posta

  • art. 14 L. n. 890/1982

    consente la notificazione diretta a mezzo posta degli avvisi e altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente; la Corte lo applica anche agli avvisi 'impo-esattivi'

  • art. 3, comma 1, L. n. 890/1982

    richiamato dai ricorrenti; la Corte non ne ricava una deroga al regime generale di notificazione diretta

  • art. 29 D.L. n. 78/2010

    la disciplina degli atti 'impo-esattivi' non deroga alla notifica diretta a mezzo posta prevista dall'art. 14 L. n. 890/1982, ma aggiunge ulteriori modalità per gli atti successivi

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    nelle verifiche con accesso/ispezione nei locali opera il contraddittorio endoprocedimentale con termine dilatorio di 60 giorni; se violato, l'atto è nullo

  • art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in tema di contraddittorio preventivo

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la motivazione apparente o inesistente della sentenza tributaria comporta vizio deducibile in cassazione; nel caso, esclusa per alcuni capi e riconosciuta per il profilo dei costi del maggior reddito

  • art. 2697 c.c.

    in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provata dall'Ufficio l'inesistenza, spetta al contribuente provare l'effettività delle operazioni e dei costi dedotti

  • art. 53 Cost.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che il mancato riconoscimento dei costi violi la capacità contributiva

  • art. 17 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato dai ricorrenti per contestare la motivazione delle sanzioni

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nella motivazione della CTR come base della rettifica del reddito per indeducibilità di costi riferiti a operazioni inesistenti

Massime di principio

  • La notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria resta valida anche per gli atti c.d. 'impo-esattivi', poiché la disciplina introdotta dall'art. 29 D.L. n. 78/2010 non deroga al regime generale dell'art. 14 L. n. 890/1982, ma si coordina con esso e ne conserva l'applicabilità.
  • Nei casi di verifica fiscale svolta mediante accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni e del contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione determina la nullità dell'atto impositivo, senza necessità di prova di resistenza per i tributi armonizzati in tale specifico contesto.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle prestazioni e dei costi dedotti; la mera esibizione delle fatture o la regolarità formale della contabilità non sono sufficienti.
  • Il giudice di merito deve dare una motivazione effettiva e pertinente sulla deducibilità dei costi collegati a un maggior reddito accertato; se la ripresa riguarda non solo costi indeducibili per operazioni inesistenti ma anche ricavi non dichiarati, occorre esaminare specificamente se e in quale misura i costi necessari alla produzione di quel reddito siano riconoscibili.
  • La motivazione della sentenza tributaria è apparente o mancante quando non affronta il tema decisivo devoluto dalle parti o quando la ratio esposta non si attaglia alla concreta ripresa fiscale oggetto di contestazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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