Cassazione Civile, Ordinanza n. 15745/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dallo svolgimento, da parte di una lavoratrice, di attività di operatrice socio-sanitaria presso un ospedale pubblico dal 2009: inizialmente alle dipendenze di cooperative appaltatrici del servizio e, successivamente, come lavoratrice somministrata tramite agenzia interinale, in forza di più contratti e proroghe. In primo grado il tribunale aveva dichiarato l’illegittimità della reiterazione del lavoro somministrato, condannando l’ente al risarcimento del danno quantificato in 7 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e riconoscendo il diritto al medesimo trattamento retributivo e previdenziale dei dipendenti a tempo indeterminato a parità di mansioni. La corte d’appello aveva respinto sia l’appello principale della lavoratrice sia quello incidentale dell’ente. In cassazione la lavoratrice lamentava: (i) violazione di principi comunitari e costituzionali per il preteso divieto di ricostituzione del rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore pubblico, sostenendo che l’art. 36 d.lgs. 165/2001 non potesse escludere la tutela reale in caso di abuso della somministrazione; (ii) violazione delle norme sulla quantificazione del danno e vizio motivazionale per la conferma delle 7 mensilità senza adeguata esplicitazione dei criteri. L’ente, con ricorso incidentale, contestava: (i) l’applicazione dell’indennità risarcitoria, sostenendo che la fattispecie non rientrasse nell’art. 38 d.lgs. 81/2015; (ii) l’affermazione dell’illegittimità della somministrazione, deducendo che la lavoratrice era dipendente a tempo indeterminato dall’agenzia sin dal 2014 e che la corte territoriale avrebbe applicato norme sui rapporti di lavoro al contratto commerciale di somministrazione; (iii) il riconoscimento del trattamento retributivo e previdenziale, contestando la pretesa genericità e asserita non contestazione delle allegazioni di parte attrice, con richiamo agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto il primo motivo della lavoratrice generico e non idoneo a confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ribadendo la conformità dell’impostazione della corte d’appello alla giurisprudenza di legittimità in materia di abuso della reiterazione dei contratti a termine/somministrazione nel pubblico impiego. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché promiscuo, volto in realtà a rivalutare il merito e, comunque, colpito dalla preclusione sull’omesso esame del fatto decisivo. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ravvisato, per il primo e il secondo motivo, la mancata aggressione della ratio decidendi e la sostanziale richiesta di nuova valutazione dei fatti; per il terzo motivo ha ribadito che la valutazione della non contestazione dei fatti è riservata al giudice di merito e sindacabile solo nei limiti del difetto assoluto o apparenza della motivazione. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate e, per entrambe le parti ricorrenti, è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel pubblico impiego contrattualizzato esclude la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione quale conseguenza della illegittima utilizzazione di lavoro flessibile; la lavoratrice non può ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro invocando l’abusiva somministrazione
richiamati dalla ricorrente come disciplina della somministrazione applicabile ratione temporis
richiamati dalla ricorrente come disciplina della somministrazione applicabile ratione temporis
invocato dall’ente per sostenere l’inapplicabilità dell’indennità risarcitoria al caso concreto
art. 32, comma 5, d.lgs. 183/2010
richiamato dalla lavoratrice a sostegno delle censure sulla quantificazione del danno
art. 39, comma 2, d.lgs. 81/2015
richiamato dalla lavoratrice a sostegno delle censure sulla quantificazione del danno
la non contestazione dei fatti è apprezzamento di merito; la sua valutazione è sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti
richiamato dall’ente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sulle allegazioni relative al trattamento economico e previdenziale
il ricorso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi e formulare censure intelligibili e pertinenti
la Corte richiama i limiti dei motivi di ricorso, in particolare la distinzione tra violazione di legge e vizio motivazionale e l’inammissibilità della mescolanza di censure eterogenee
la deduzione della violazione di legge deve contenere argomentazioni specifiche che dimostrino il contrasto della sentenza con la norma invocata
il vizio di omesso esame di fatto decisivo è soggetto ai limiti attualmente vigenti ed è inammissibile quando la censura mira a riesaminare il merito
art. 360, penultimo comma, c.p.c.
opera una preclusione all’omesso esame di fatto decisivo nella disciplina processuale richiamata dalla Corte
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non accoglie la tesi secondo cui tale principio consentirebbe la ricostituzione del rapporto con la PA in caso di abuso della somministrazione
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazione di legge è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolve in affermazioni generiche o in richiami astratti a principi costituzionali o eurounitari.
- Non è consentito formulare censure cumulative e promiscue che sovrappongano violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e vizi motivazionali, quando in realtà si mira a ottenere una nuova valutazione del merito.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, l’illegittima reiterazione di rapporti flessibili o di somministrazione non comporta automaticamente la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’utilizzatore pubblico, restando applicabile la disciplina speciale che esclude la tutela reale.
- La quantificazione del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine/somministrazione è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito sia effettivamente mancante, apparente o logicamente incoerente; non è ammesso sostituire la propria valutazione a quella di merito.
- La valutazione della non contestazione dei fatti allegati è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per anomalia motivazionale, non per una diversa lettura del materiale processuale.
- Quando il ricorso principale e quello incidentale sono entrambi inammissibili, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità e dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
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