Cassazione Civile, Ordinanza n. 15668/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico dipendente di una azienda sanitaria locale ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, pronunciato dal Tribunale, della sua domanda volta a contestare due sanzioni disciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogategli in due distinte occasioni. L'unico motivo di ricorso era rubricato in modo generico come "Erronea applicazione di legge-illogicità della motivazione-Errori di diritto" e, secondo la Corte, si sviluppava in una narrazione disorganica e poco chiara che intrecciava fatti processuali, vicende storiche e argomentazioni giuridiche senza indicare con precisione quali specifiche statuizioni della sentenza d'appello fossero censurate, né i motivi di impugnazione ex art. 360 c.p.c. effettivamente dedotti. La ricorrente eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha poi depositato memoria tramite nuovo difensore, ma tale memoria è stata ritenuta inidonea a sanare i difetti originari del ricorso perché conteneva, di fatto, nuovi motivi e una nuova impugnazione della sentenza, oltre i limiti della funzione illustrativa della memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare della resistente e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non rispettasse i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata richiesti dall'art. 366, n. 4, c.p.c., perché non individuava in modo chiaro le censure mosse alla sentenza d'appello e si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. La successiva memoria non ha potuto colmare tali carenze, poiché nel giudizio di cassazione la memoria serve solo a illustrare o chiarire le difese già svolte e non a introdurre nuovi motivi. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso inammissibile.
Il giudizio di legittimità è a critica vincolata e le censure devono essere articolate entro uno dei motivi tipizzati dalla norma, con indicazione precisa delle ragioni di dissenso rispetto alla sentenza impugnata.
La memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale ha funzione meramente illustrativa e non può introdurre nuove questioni o nuovi motivi di ricorso.
La memoria nel procedimento camerale non può sostituire il ricorso né sanarne le carenze originarie, avendo solo funzione di chiarimento e replica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico, completo e immediatamente riferibile alla sentenza impugnata; censure generiche, confuse o non ancorate a precise statuizioni sono inammissibili come se il motivo non fosse stato proposto.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione per chiedere una nuova valutazione del fatto o per sollecitare un riesame del merito, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto sostanziale.
- La memoria depositata nel giudizio di legittimità non può integrare un ricorso carente né introdurre per la prima volta nuovi motivi o nuove eccezioni; può solo illustrare e chiarire le difese già contenute negli atti tempestivi.
- La violazione dei requisiti formali e sostanziali del ricorso ex art. 366 c.p.c. comporta inammissibilità rilevabile anche d'ufficio.
Come è indicizzato
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