Cassazione Civile, Ordinanza n. 15684/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso il provvedimento dell’azienda ospedaliera del 29 settembre 2010, con cui era stato sospeso e allontanato dall’attività ospedaliera per gravissime violazioni nei doveri d’ufficio connessi alla gestione delle procedure FIVET e ICSI. La vicenda nasceva dall’accusa di aver consentito, o comunque non impedito, che le prestazioni assistenziali della struttura fossero erogate senza la corretta tariffazione e senza adeguata comunicazione alle pazienti, con conseguente mancato pagamento delle tariffe dovute e danno per le strutture pubbliche. Il ricorrente sosteneva, con sei motivi, che i fatti contestati riguardassero la sua posizione di direttore di struttura semplice e non l’attività assistenziale personale, con conseguente necessità di applicare la procedura di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs. 517/1999 anziché quella del comma 14; deduceva inoltre giudicato interno sulla qualificazione dei fatti per effetto di una precedente ordinanza delle Sezioni Unite, violazione del contraddittorio e del giusto procedimento, erronea applicazione del concetto di gravissime mancanze ai doveri d’ufficio, errata ripartizione dell’onere della prova e omesso esame di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sul preteso giudicato interno, perché l’ordinanza delle Sezioni Unite richiamata aveva solo affermato la giurisdizione del giudice ordinario nei rapporti con l’azienda sanitaria, senza vincolare il giudice di merito sulla qualificazione dei fatti. Ha poi confermato che la contestazione atteneva all’attività assistenziale e non alla revoca dell’incarico dirigenziale di struttura semplice, sicché era corretta l’applicazione dell’art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999. Ha inoltre escluso la fondatezza delle censure sul contraddittorio, rilevando che la contestazione degli addebiti e l’avvio del procedimento erano già stati disposti, e ha giudicato inammissibili le ulteriori doglianze perché miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna alle spese.
Norme richiamate
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma le censure vengono reputate inammissibili perché dirette a contestare accertamenti di fatto o questioni nuove.
la doglianza di omissione di pronuncia è ritenuta inammissibile perché non si confronta con l’effettivo contenuto della decisione sulle Sezioni Unite.
la censura sul riparto dell’onere della prova è dichiarata nuova e comunque non idonea a scardinare l’accertamento di merito.
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla valutazione delle presunzioni, ma la Corte considera la censura sostanzialmente rivolta a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e non pregiudica, salvo l’estensione oggettiva del giudicato, le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.
art. 5, d.lgs. n. 517 del 1999
il comma 14 attribuisce al direttore generale un potere autonomo di sospensione e allontanamento per gravissime mancanze ai doveri d’ufficio; il comma 6 disciplina invece l’attribuzione e revoca degli incarichi di struttura semplice/professionali, con procedimento distinto e senza automatismi tra i due istituti.
art. 15-ter d.lgs. n. 502 del 1992
richiamato quale parametro dei casi di revoca degli incarichi dirigenziali, distinto dal potere di sospensione e allontanamento ex art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999.
art. 55 d.lgs. n. 165 del 2001
evocato per escludere che il potere di sospensione e allontanamento ex art. 5, comma 14, sia di natura disciplinare in senso tecnico.
la sua applicazione viene ritenuta questione nuova e quindi inammissibile nel motivo prospettato.
art. 97 Cost.
la Corte collega le gravissime mancanze ai doveri d’ufficio anche alle condotte che ledono il buon andamento del servizio sanitario pubblico.
Massime di principio
- Nel rapporto tra azienda sanitaria e personale universitario che svolge attività assistenziale, la contestazione va qualificata in base al contenuto sostanziale degli addebiti: se riguarda le modalità di svolgimento dell’attività assistenziale, opera la disciplina speciale del potere del direttore generale di sospensione e allontanamento, anche se il sanitario riveste contestualmente un incarico di direzione.
- Il potere di sospensione e allontanamento previsto dall’art. 5, comma 14, d.lgs. 517/1999 è autonomo e non disciplinare; non coincide con la revoca dell’incarico dirigenziale e non è automaticamente assorbito da essa, essendo soggetto a un procedimento proprio e a presupposti specifici.
- Le gravissime mancanze ai doveri d’ufficio che legittimano l’allontanamento possono consistere non solo in condotte lesive della cura del paziente, ma anche in comportamenti che incidano gravemente sul corretto funzionamento del servizio sanitario pubblico e sulla corretta erogazione delle prestazioni.
- La decisione sulla giurisdizione vincola il giudice di merito solo nei limiti in cui essa implichi anche una qualificazione inscindibile del rapporto o dei fatti: in mancanza di una specifica statuizione su tale qualificazione, non si forma un giudicato interno su aspetti diversi dalla giurisdizione.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o proporre letture alternative dei fatti accertati dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni delle regole di diritto o omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Le censure di violazione del contraddittorio o del giusto procedimento sono inammissibili se non confrontano la decisione impugnata con gli atti che già mostrano l’avvenuta contestazione degli addebiti e l’instaurazione del procedimento.
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