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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15676/2024 del 05/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare conservativa irrogata da una azienda sanitaria a un dirigente medico responsabile di unità operativa complessa. La contestazione riguardava la registrazione di otto ricoveri: alcuni pazienti, formalmente accettati e registrati in day surgery, sarebbero stati in realtà trasferiti per una notte in ricovero ordinario senza che il passaggio fosse regolarmente annotato. Il giudice di primo grado aveva annullato la sanzione; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando una duplice ratio: da un lato, la mancata prova dell'elemento soggettivo della condotta colposa del medico; dall'altro, la genericità della prova del danno economico asseritamente subito dall'azienda. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto: 1) violazione di varie norme contrattuali, legislative e codicistiche, sostenendo che il primario fosse direttamente responsabile della vigilanza sull'attività del reparto, della tenuta della cartella clinica e dell'osservanza delle regole professionali, e che non potesse dirsi estraneo alle irregolarità contestate; 2) omessa pronuncia sul fatto che il lavoratore non avrebbe contestato, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., le deduzioni sul danno aziendale; 3) violazione delle norme su tariffazione e quantificazione del danno, sostenendo che il richiamo al nomenclatore tariffario bastasse a dimostrare il pregiudizio economico e che, comunque, ai fini disciplinari rilevasse la sussistenza del danno, non la sua esatta quantificazione; 4) violazione delle norme contrattuali e dell'art. 2106 c.c. per il mancato esame della domanda subordinata di conversione/derubricazione della sanzione in misura più lieve.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva escluso la colpa del dirigente medico per omesso controllo. Ha poi dichiarato inammissibili anche i motivi sul danno e sulla sua quantificazione, perché censuravano la valutazione di merito della corte d'appello sulla genericità delle allegazioni e sulla mancanza di specificazione delle modalità di ricovero e assistenza dei pazienti. Infine, ha ritenuto inammissibile il motivo sulla conversione della sanzione perché, una volta esclusa la stessa responsabilità disciplinare, veniva meno il presupposto per applicare una sanzione minore. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il lavoratore è rimasto intimato; è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito; il vizio di violazione di legge non può essere veicolo di una diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata comunque ritenuta inammissibile perché diretta al merito.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato unitamente all'art. 112 c.p.c. nel motivo sull'omessa pronuncia, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 416 c.p.c.

    Invocato per sostenere la mancata contestazione delle allegazioni del datore di lavoro, ma la censura è stata reputata inammissibile poiché non scalfiva la ratio decidendi sulla genericità della prova del danno.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il dovere di diligenza professionale del dirigente medico; la Corte non ne trae una diversa conclusione, perché la doglianza richiedeva una nuova valutazione fattuale.

  • art. 2106 c.c.

    Invocato per la domanda subordinata di riduzione/derubricazione della sanzione; la Corte afferma che, esclusa la responsabilità disciplinare, manca il presupposto per l'applicazione di una sanzione minore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 7 d.P.R. n. 128 del 1969

    Invocato dalla ricorrente per affermare la responsabilità e vigilanza del primario sulla gestione del paziente e del reparto.

  • d.lgs. n. 502 del 1992, art. 15, comma VI

    Richiamato nel primo motivo come base normativa dei doveri del dirigente medico, senza accoglimento della censura.

  • art. 55-sexies d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla responsabilità disciplinare del dipendente pubblico, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se attacca solo una delle autonome ragioni poste a base della decisione, senza incidere sull'altra, non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'accertamento dell'elemento soggettivo nella responsabilità disciplinare e la valutazione della rilevanza probatoria degli elementi di fatto sono riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione è logicamente coerente e non manifesta illogicità.
  • La prova del danno aziendale non può essere affidata a deduzioni generiche o al mero richiamo astratto a sistemi tariffari, occorrendo allegazioni specifiche sulle concrete modalità dei fatti e sul pregiudizio dedotto.
  • Se viene esclusa in radice la responsabilità disciplinare per difetto dell'elemento soggettivo, resta privo di rilievo il motivo che invoca soltanto la conversione o la riduzione della sanzione in misura più lieve.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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