Cassazione Civile, Ordinanza n. 15677/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, assunto dal 21 luglio 2003 con inquadramento in area A, posizione A2, chiedeva l’ammissione al passivo della liquidazione coatta amministrativa dell’ente per differenze retributive in privilegio, sostenendo di avere svolto fin dall’inizio mansioni di autista soccorritore riconducibili all’area B, posizione B1, e, dal 2014, anche mansioni di soccorritore di prossimità, sovrapponibili e fungibili rispetto a quelle dell’autista soccorritore. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. ritenendo non provato lo svolgimento di mansioni superiori e valorizzando in modo generico una maggiore professionalità dell’area B, senza però svolgere il c.d. giudizio trifasico e limitandosi alla contrattazione collettiva 2006-2009. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione e falsa applicazione di varie disposizioni collettive e dell’art. 36 Cost., oltre che dell’art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte di merito non aveva correttamente comparato le mansioni concretamente svolte con le declaratorie contrattuali vigenti tempo per tempo, omettendo di considerare anche il periodo iniziale regolato dal CCNL 2002-2005 e le mansioni sanitarie concretamente espletate.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, cassando il decreto impugnato e rinviando al Tribunale di Roma in diversa composizione. Ha ritenuto erronea la decisione di merito perché il giudice non aveva distinto tra domanda di superiore inquadramento e domanda di differenze retributive per mansioni superiori, e soprattutto non aveva eseguito il giudizio trifasico: verifica dell’inquadramento di partenza, della declaratoria del livello rivendicato secondo la contrattazione collettiva vigente nei diversi periodi, e comparazione con le mansioni concretamente svolte in termini di abitualità, prevalenza e contenuto qualitativo/quantitativo. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda applicando i contratti collettivi tempo per tempo vigenti e i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
richiamato come base dell’opposizione allo stato passivo della procedura concorsuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata per dedurre violazione e falsa applicazione di legge
art. 10 c.c.n.l. 2002-2005
richiamato dal ricorrente per sostenere la corretta collocazione delle mansioni
art. 13 c.c.n.l. 1998-2001
richiamato dal ricorrente nell’ambito del sistema classificatorio applicabile
artt. 7 e 8 c.c.n.i. Croce Rossa Italiana 1998-2001
richiamati per la definizione dei profili professionali e delle aree di inquadramento
art. 6 c.c.n.l. 2006-2009
richiamato come fonte della classificazione successiva
considerato dalla Corte come norma che definisce i profili professionali socio-sanitari e l’autista soccorritore, senza operare una ricollocazione generalizzata del personale tra aree, ma rilevante per la verifica delle mansioni svolte
art. 36 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto alla giusta retribuzione
art. 40 d.lgs. n. 265 del 2011
evocato nel richiamo a Cass. 20915/2019 quale parametro di legittimità del c.c.n.i.
art. 22, comma 1, lett. a), contratto nazionale enti pubblici non economici 1998-2001
richiamato nel precedente giurisprudenziale per escludere il contrasto dell’art. 12 c.c.n.i.
art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato per affermare che nel pubblico impiego contrattualizzato le mansioni superiori rilevano ai fini retributivi e non del riconoscimento della qualifica superiore
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
esaminato per escludere l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nelle controversie sullo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve compiere un giudizio trifasico: individuare l’inquadramento posseduto, la declaratoria del livello rivendicato secondo la contrattazione collettiva applicabile tempo per tempo e confrontare tali dati con le mansioni concretamente svolte.
- Il raffronto tra mansioni e declaratorie contrattuali non può essere svolto in modo generico o apodittico: occorre una comparazione analitica delle attività effettivamente espletate con le previsioni collettive, tenendo conto anche del profilo qualitativo, quantitativo e temporale delle prestazioni e della loro abitualità e prevalenza.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato l’equivalenza o differenziazione delle mansioni può essere definita dalla contrattazione collettiva anche attraverso aree omogenee; tuttavia il giudice deve verificare quale sia il regime collettivo vigente nel periodo considerato e se le mansioni di fatto siano riconducibili all’area di inquadramento o a quella superiore.
- La domanda di differenze retributive per mansioni superiori va distinta dalla domanda di superiore inquadramento: la prima mira solo al trattamento economico corrispondente alle attività svolte in concreto, senza necessariamente comportare il riconoscimento formale della qualifica superiore.
- Nel pubblico impiego privatizzato il sindacato sulla svolta attività in concreto deve essere condotto alla luce dei contratti collettivi applicabili e della funzione effettivamente esercitata, potendo le attività di supporto strumentale distinguersi dalle attività inserite nei processi produttivi o sanitari e valutate secondo le rispettive declaratorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15664/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15668/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15676/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15684/2024 del 05/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 5 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 15687/2024 del 05/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →