Cassazione Civile, Ordinanza n. 15682/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da un procedimento disciplinare avviato da un ente pubblico nei confronti di una propria dipendente per fatti accaduti in ufficio il 14 gennaio 2013: secondo la contestazione, la lavoratrice, dopo essere uscita dalla stanza di una collega che aveva avuto un malore, avrebbe pronunciato espressioni gravemente offensive nei confronti dell'ente e si sarebbe poi chiusa nel proprio ufficio impedendo il colloquio con persone che chiedevano di parlare con l'Ufficio Condomini. L'ente irrogava la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per nove giorni. La Corte d'appello annullava la sanzione ritenendo che i fatti, già contestati come condotte punibili con sospensione fino a dieci giorni, non consentissero di applicare il termine più lungo di 120 giorni previsto per ipotesi disciplinari di maggiore gravità; secondo il giudice di merito il procedimento era quindi tardivo e l'azione disciplinare era decaduta. L'ente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 55-bis d.lgs. 165/2001 e della disciplina collettiva regionale, sostenendo che, al momento della segnalazione, la gravità della condotta non era immediatamente apprezzabile e che il fatto poteva astrattamente rientrare anche tra le ipotesi più gravi demandate all'UPD, con conseguente applicazione del termine di 120 giorni per la conclusione del procedimento. La Corte di cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile: da un lato perché la censura era priva di specificità e tendeva a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, dall'altro perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva accertato in fatto come la contestazione disciplinare avesse sin dall'origine inquadrato il comportamento nelle ipotesi punite con sospensione fino a dieci giorni, e non in quelle più gravi che attraggono la competenza dell'UPD. La Corte ha ribadito che, in tema di pubblico impiego privatizzato, termini e competenza disciplinare si determinano sulla base dei fatti contestati e delle sanzioni astrattamente previste dal contratto collettivo; se la contestazione è già ricondotta a fattispecie punibili entro il limite dei dieci giorni, il termine di conclusione è quello breve e il suo superamento comporta decadenza dall'azione disciplinare.
La decisione
Il ricorso dell'ente datore di lavoro è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha confermato la decisione d'appello che aveva annullato la sanzione disciplinare e ritenuto decaduta l'azione disciplinare per tardività del procedimento. L'ente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente, e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 55-bis d.lgs. n. 165/2001
I termini del procedimento disciplinare e la ripartizione di competenza tra responsabile della struttura e ufficio per i procedimenti disciplinari si determinano in base ai fatti contestati e alle sanzioni astrattamente previste; se la contestazione è già ricondotta a ipotesi punibili entro dieci giorni, si applica il termine breve, mentre il termine di 120 giorni opera per ipotesi di maggiore gravità non immediatamente sussumibili in quelle tipizzate dal contratto collettivo.
art. 3 CCNL del Personale non Dirigente del Comparto regioni e Autonomie Locali della Regione siciliana
Le condotte contestate sono state considerate dal giudice di merito come riconducibili alle ipotesi sanzionabili con sospensione fino a un massimo di dieci giorni, e non alle ipotesi più gravi del comma successivo.
Il ricorso è stato ritenuto carente di specificità perché non riportava integralmente la contestazione disciplinare e tendeva a una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 68 CCRL Comparto non dirigenziale Regione Sicilia, quadriennio 2006/2009
comma 4 lett. b; comma 5 lett. i; comma 6
La contestazione era stata ricondotta alle ipotesi sanzionabili fino a dieci giorni, non a quelle più gravi del comma 6, per le quali la competenza sarebbe spettata all'UPD.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in presenza dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la competenza disciplinare e i termini del procedimento si determinano sulla base della contestazione d'addebito e della sanzione astrattamente prevista per i fatti contestati, non sulla base di una successiva diversa qualificazione dei medesimi fatti.
- Se l'amministrazione contesta sin dall'origine una condotta rientrante in ipotesi sanzionabili con sospensione fino a un massimo di dieci giorni, non può invocarsi il termine più lungo previsto per fatti di maggiore gravità attratti alla competenza dell'UPD.
- In cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge, solleciti una rivalutazione del compendio istruttorio o si risolva in un dissenso sulla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se non confuta l'accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito, è inammissibile.
- Il superamento del termine procedimentale applicabile alla specifica contestazione disciplinare determina decadenza dall'azione disciplinare.
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